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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23344/2024 del 29/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato davanti al giudice tributario un estratto di ruolo dal quale aveva appreso l'esistenza di una cartella di pagamento per IVA 2011, assumendo che la cartella non fosse stata ritualmente notificata. I giudici di merito avevano ritenuto provata la notifica secondo la disciplina degli irreperibili ex art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600/1973. In cassazione la contribuente proponeva quattro motivi contro la sentenza regionale. La Corte, tuttavia, ha esaminato prioritariamente profili pregiudiziali e ha rilevato: a) l'inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva, essendo legittimata l'Agenzia delle Entrate; b) l'inammissibilità originaria del ricorso introduttivo perché l'impugnazione era stata proposta avverso l'estratto di ruolo per contestare la cartella sottostante senza allegare e dimostrare uno dei pregiudizi specifici richiesti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come novellato. La Corte richiama inoltre il principio delle Sezioni Unite sul carattere eccezionale e circoscritto dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e la successiva decisione della Corte costituzionale n. 190/2023, che non ha smentito tale assetto.

La decisione

La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito nei limiti consentiti, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo originario, rilevando che la causa non poteva essere proposta ab origine. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti, in ragione della sopravvenienza di giurisprudenza rilevante al momento dell'introduzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come disciplina della notificazione ai c.d. irreperibili, ritenuta dai giudici di merito idonea a provare la notifica della cartella

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    l'estratto di ruolo e la cartella asseritamente invalidamente notificata sono impugnabili solo in casi tassativi, quando il debitore dimostri un pregiudizio specifico derivante dall'iscrizione a ruolo

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    indicato come una delle ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a procedure di appalto

  • art. 48-bis, d.P.R. n. 602/1973

    richiamato quale base delle verifiche nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, costituendo uno dei casi di pregiudizio rilevanti

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato per individuare i soggetti pubblici coinvolti nelle verifiche di cui all'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    utilizzato per cassare senza rinvio e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo perché la causa non poteva essere proposta

  • d.lgs. n. 300/1999, art. 57, comma 1

    richiamato per affermare il trasferimento alle Agenzie fiscali dei rapporti giuridici, poteri e competenze prima facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1

    richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato

Massime di principio

  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente allega e prova uno specifico e concreto pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo, nei casi tassativamente previsti dalla legge.
  • Se manca la dimostrazione del pregiudizio tipizzato, l'azione proposta avverso l'estratto di ruolo e la cartella sottostante è inammissibile originariamente.
  • Nel processo tributario il ruolo non ha autonoma materialità tale da giustificare un'azione di accertamento negativo sganciata da un interesse attuale e concreto all'impugnazione.
  • Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non è legittimato passivamente nelle controversie relative ai rapporti attribuiti alle Agenzie fiscali, spettando la legittimazione all'Agenzia delle Entrate.
  • Quando la causa non poteva essere proposta fin dall'origine, la Cassazione può cassare senza rinvio e dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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