Cassazione Penale, Sentenza n. 18347/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione proposta dall'avv. Domenico Bavaro, articolata su due doglianze principali: (1) violazione degli artt. 309, commi 5 e 10, e 23 c.p.p., per mancata trasmissione al GIP delle immagini di videosorveglianza dell'esercizio "La Paranza", che secondo la difesa erano centrali per la misura cautelare e avrebbero dovuto essere messe a disposizione della difesa; (2) vizio di motivazione ai sensi degli artt. 274 e 275 c.p.p., con la censura che il Tribunale del riesame avrebbe motivato con formule di stile la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e la scelta della custodia in carcere escludendo senza concreto fondamento misure meno afflittive (arresti domiciliari o controllo elettronico), non avendo provato la contiguità dell'indagato con organizzazioni criminali e basandosi su precedenti molto datati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per essere reiterativo di argomentazioni già svolte e confutate in sede di riesame. Sul primo motivo la Corte ha confermato che le immagini non erano tra gli atti selezionati dal Pubblico Ministero per sostenere la richiesta cautelare e che il quadro indiziario si fondava sulla diretta percezione degli operatori di polizia che avevano visto Mingolla occultare l'oggetto poi risultato arma; pertanto non sussisteva violazione dei diritti della difesa. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la valutazione del Tribunale circa le esigenze cautelari, considerando la gravità del fatto, i precedenti e le pendenze dell'indagato e l'idoneità della misura custodiale rispetto ad alternative meno afflittive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la decisione non dispone la remissione in libertà e viene trasmessa copia al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
L'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame riguarda gli atti che il pubblico ministero ha selezionato per sostenere la richiesta cautelare e gli elementi a favore dell'indagato; non sussiste l'onere di trasmettere l'intero contenuto del fascicolo. Se il video non è stato selezionato dal PM per sostenere la richiesta, la mancata trasmissione non configura necessariamente violazione del diritto di difesa
art. 23 L. n. 110 del 1975 (comma 3 e 4)
Riguarda le disposizioni penali sulle armi clandestine e le aggravanti; nel caso è stata contestata la detenzione e il porto di una pistola clandestina, anche modificata per renderla idonea all'esplosione
art. 72 D.Lgs. n. 159 del 2011
Impiego delle misure del codice delle leggi antimafia in relazione a fatti commessi da soggetti sottoposti a misure di prevenzione o con contesti di pericolosità sociale; nel caso richiamata come fattore aggravante insieme alla normativa sulle armi
Configurazione del reato di ricettazione/ricettazione di arma clandestina quando l'indagato ha ricevuto l'arma consapevole della sua provenienza delittuosa
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Norme che disciplinano le esigenze cautelari (fumus commissi delicti e periculum libertatis) e la motivazione della scelta della misura: il giudice deve valutare i concret i elementi che giustificano la misura e può valorizzare gravità del fatto, precedenti e pendenze per ritenere la necessità della custodia cautelare
Consente la condanna alle spese e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile per responsabilità del ricorrente
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Obbligo della cancelleria di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la remissione in libertà
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità e alla possibilità di condanna pecuniaria in tali ipotesi
Massime di principio
- La trasmissione al giudice del riesame è obbligatoria soltanto per gli atti che il pubblico ministero sceglie espressamente a sostegno della richiesta cautelare e per gli elementi favorevoli all'indagato; se un elemento probatorio (es. video) non è stato selezionato dal PM, la difesa non potrà automaticamente invocarne la mancata trasmissione come vizio a meno che non risulti che tale prova costituiva il nucleo essenziale della richiesta cautelare
- La valutazione sulla necessità e adeguatezza della misura cautelare deve essere motivata con riferimento a elementi concreti: gravità del fatto, precedenti, pendenze e modalità della condotta possono legittimare la custodia in carcere anche in assenza di collegamenti attuali con organizzazioni criminali, se sussiste un concreto pericolo di reiterazione
- Le eccezioni di carenza di motivazione che si limitano a rilievi generici e ricorsivi, senza indicare elementi nuovi o specifici, sono frequentemente dichiarate inammissibili dalla Cassazione
- La presa diretta degli operatori di polizia giudiziaria su fatti rilevanti (es. visione di immagini e descrizione della condotta) può integrare il compendio indiziario anche se il supporto filmato non è stato formalmente prodotto tra gli atti selezionati dal PM, purché la ricostruzione risult i documentata e coerente
- In caso di ricorso inammissibile per responsabilità del ricorrente, il giudice della Cassazione può irrogare spese e somme a favore della Cassa delle ammende; la decisione può altresì essere comunicata all'istituto penitenziario se non determina la liberazione
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