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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18347/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione proposta dall'avv. Domenico Bavaro, articolata su due doglianze principali: (1) violazione degli artt. 309, commi 5 e 10, e 23 c.p.p., per mancata trasmissione al GIP delle immagini di videosorveglianza dell'esercizio "La Paranza", che secondo la difesa erano centrali per la misura cautelare e avrebbero dovuto essere messe a disposizione della difesa; (2) vizio di motivazione ai sensi degli artt. 274 e 275 c.p.p., con la censura che il Tribunale del riesame avrebbe motivato con formule di stile la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e la scelta della custodia in carcere escludendo senza concreto fondamento misure meno afflittive (arresti domiciliari o controllo elettronico), non avendo provato la contiguità dell'indagato con organizzazioni criminali e basandosi su precedenti molto datati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per essere reiterativo di argomentazioni già svolte e confutate in sede di riesame. Sul primo motivo la Corte ha confermato che le immagini non erano tra gli atti selezionati dal Pubblico Ministero per sostenere la richiesta cautelare e che il quadro indiziario si fondava sulla diretta percezione degli operatori di polizia che avevano visto Mingolla occultare l'oggetto poi risultato arma; pertanto non sussisteva violazione dei diritti della difesa. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la valutazione del Tribunale circa le esigenze cautelari, considerando la gravità del fatto, i precedenti e le pendenze dell'indagato e l'idoneità della misura custodiale rispetto ad alternative meno afflittive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la decisione non dispone la remissione in libertà e viene trasmessa copia al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    L'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame riguarda gli atti che il pubblico ministero ha selezionato per sostenere la richiesta cautelare e gli elementi a favore dell'indagato; non sussiste l'onere di trasmettere l'intero contenuto del fascicolo. Se il video non è stato selezionato dal PM per sostenere la richiesta, la mancata trasmissione non configura necessariamente violazione del diritto di difesa

  • art. 23 L. n. 110 del 1975 (comma 3 e 4)

    Riguarda le disposizioni penali sulle armi clandestine e le aggravanti; nel caso è stata contestata la detenzione e il porto di una pistola clandestina, anche modificata per renderla idonea all'esplosione

  • art. 72 D.Lgs. n. 159 del 2011

    Impiego delle misure del codice delle leggi antimafia in relazione a fatti commessi da soggetti sottoposti a misure di prevenzione o con contesti di pericolosità sociale; nel caso richiamata come fattore aggravante insieme alla normativa sulle armi

  • art. 648 cod. pen.

    Configurazione del reato di ricettazione/ricettazione di arma clandestina quando l'indagato ha ricevuto l'arma consapevole della sua provenienza delittuosa

  • artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano le esigenze cautelari (fumus commissi delicti e periculum libertatis) e la motivazione della scelta della misura: il giudice deve valutare i concret i elementi che giustificano la misura e può valorizzare gravità del fatto, precedenti e pendenze per ritenere la necessità della custodia cautelare

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile per responsabilità del ricorrente

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Obbligo della cancelleria di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la remissione in libertà

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità e alla possibilità di condanna pecuniaria in tali ipotesi

Massime di principio

  • La trasmissione al giudice del riesame è obbligatoria soltanto per gli atti che il pubblico ministero sceglie espressamente a sostegno della richiesta cautelare e per gli elementi favorevoli all'indagato; se un elemento probatorio (es. video) non è stato selezionato dal PM, la difesa non potrà automaticamente invocarne la mancata trasmissione come vizio a meno che non risulti che tale prova costituiva il nucleo essenziale della richiesta cautelare
  • La valutazione sulla necessità e adeguatezza della misura cautelare deve essere motivata con riferimento a elementi concreti: gravità del fatto, precedenti, pendenze e modalità della condotta possono legittimare la custodia in carcere anche in assenza di collegamenti attuali con organizzazioni criminali, se sussiste un concreto pericolo di reiterazione
  • Le eccezioni di carenza di motivazione che si limitano a rilievi generici e ricorsivi, senza indicare elementi nuovi o specifici, sono frequentemente dichiarate inammissibili dalla Cassazione
  • La presa diretta degli operatori di polizia giudiziaria su fatti rilevanti (es. visione di immagini e descrizione della condotta) può integrare il compendio indiziario anche se il supporto filmato non è stato formalmente prodotto tra gli atti selezionati dal PM, purché la ricostruzione risult i documentata e coerente
  • In caso di ricorso inammissibile per responsabilità del ricorrente, il giudice della Cassazione può irrogare spese e somme a favore della Cassa delle ammende; la decisione può altresì essere comunicata all'istituto penitenziario se non determina la liberazione

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