Cassazione Civile, Ordinanza n. 24946/2023 del 21/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società che gestiva una residenza sanitaria assistenziale per anziani aveva ottenuto in primo grado la condanna della Regione al pagamento del 30% delle somme dovute per prestazioni socio-sanitarie rese nel 2013 in forza di un contratto stipulato con l'azienda sanitaria provinciale. La Corte d'appello ha invece accolto l'impugnazione regionale, escludendo che la Regione fosse direttamente obbligata verso la struttura privata, ritenendo che il contratto producesse effetti solo tra la struttura e l'azienda sanitaria, che la normativa regionale non derogasse al principio di relatività del contratto e che mancassero i presupposti dell'azione di arricchimento senza causa. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con otto motivi: nullità della sentenza d'appello per asserita extra petizione e difetto di motivazione; violazione delle norme sul contratto e della disciplina che individuerebbe la Regione come soggetto finanziatore e quindi debitore; erroneo diniego della legittimazione passiva regionale anche per la quota sociale; erronea esclusione dell'azione ex artt. 2041 e 2042 c.c.; vizi processuali sulla domanda restitutoria proposta in appello dalla Regione e sulla produzione documentale; motivazione apparente e violazione dell'onere della prova in ordine alla prova dei pagamenti eseguiti; violazione delle regole sui pagamenti e contestazione della condanna restitutoria anche nei confronti dei difensori distrattari non appellati personalmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e autosufficienza; ha confermato il principio secondo cui, in base alla disciplina regionale calabrese e alla consolidata giurisprudenza richiamata, la Regione non assume legittimazione passiva diretta nei confronti delle strutture private convenzionate, poiché i rapporti negoziali e patrimoniali restano imputati all'azienda sanitaria che ha stipulato il contratto; ha escluso quindi anche la proponibilità dell'azione di arricchimento senza causa per difetto di sussidiarietà, essendo azionabile il titolo contrattuale verso l'azienda sanitaria. Quanto alle domande restitutorie, la Corte ha ritenuto che in appello la richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado sia proponibile anche in udienza di precisazione delle conclusioni e che essa possa riguardare anche le somme pagate ai difensori distrattari, i quali subiscono gli effetti della riforma pur non essendo parti necessarie del giudizio. Ha inoltre considerato infondate o inammissibili le censure sulla prova del pagamento, sulla ritualità del deposito documentale e sulla pretesa motivazione apparente, ritenendo che la Corte d'appello avesse esaminato in modo sufficiente la documentazione e che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro della denuncia di extra petizione e del principio della domanda
richiamato per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato per contestare la struttura e la motivazione della sentenza
usato per affermare che la nullità processuale richiede un concreto pregiudizio e non è pronunciabile se l'atto ha raggiunto il suo scopo
richiamato dalla ricorrente per sostenere la vincolatività del contratto anche nei confronti della Regione, ma non accolto
art. 1, comma 10, D.L. 27 agosto 1993, n. 324 conv. in L. 27 ottobre 1993, n. 423
interpretato nel senso che individua l'ente incaricato del pagamento come debitore inadempiente verso le strutture convenzionate, ma non vale a fondare una responsabilità diretta della Regione nei casi disciplinati dalla normativa regionale richiamata
l'azione di arricchimento è esclusa quando esiste un titolo contrattuale azionabile verso altro soggetto, difettando la sussidiarietà
conferma il carattere sussidiario dell'azione generale di arricchimento
richiamato in relazione alla tempestività della domanda di restituzione in appello; la Corte afferma che tale domanda non è nuova
richiamato nel motivo relativo alla ritualità della trattazione in appello
richiamato per contestare la formulazione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni
richiamato dalla ricorrente nel motivo processuale sul deposito documentale
richiamato dalla ricorrente nel motivo processuale relativo alla produzione documentale
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del giusto processo e del contraddittorio, ma non ritenuto violato
richiamato sulla sufficienza della motivazione, che la Corte reputa rispettata
richiamato per contestare le modalità e la prova del pagamento delle somme restituite
richiamato per contestare la tracciabilità e la prova dei pagamenti
art. 24 Cost.
richiamato per contestare la condanna dei difensori distrattari senza loro partecipazione al giudizio d'appello
richiamato per dedurre violazione del contraddittorio nei confronti dei difensori distrattari
richiamato per contestare la valutazione della prova del pagamento; la Corte ritiene la censura inammissibile perché mira a ottenere una nuova valutazione del merito
art. 16-bis D.L. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012
richiamato sulla regola del deposito telematico, ma la violazione è considerata una mera irregolarità priva di nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia di convenzioni per prestazioni socio-sanitarie, la legittimazione passiva verso la struttura privata non si estende automaticamente alla Regione quando il rapporto negoziale è stato stipulato con l'azienda sanitaria e la normativa regionale attribuisce a quest'ultima il potere di contrattare e gestire il rapporto.
- La mera previsione regionale di fondi o quote di finanziamento per le prestazioni non basta, di per sé, a trasformare la Regione in debitrice diretta della struttura convenzionata, se la disciplina resta confinata ai rapporti interni tra Regione e azienda sanitaria.
- L'azione generale di arricchimento senza causa è inammissibile o infondata quando l'attore dispone di un titolo contrattuale azionabile verso un diverso soggetto obbligato, perché difetta il requisito della sussidiarietà.
- Nel giudizio di appello, la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della decisione di primo grado non è domanda nuova e può essere proposta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, essendo conseguente alla riforma richiesta.
- La condanna alla restituzione delle somme percepite dal difensore distrattario può essere pronunciata anche se il difensore non è stato evocato personalmente nel giudizio di appello, poiché egli subisce gli effetti della caducazione del capo sulle spese.
- Le censure sulla violazione delle regole processuali o sulla prova del pagamento sono inammissibili in cassazione quando, sotto la veste formale della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La nullità processuale non può essere affermata in assenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa e l'irregolarità del deposito documentale non determina nullità se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
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