Cassazione Civile, Ordinanza n. 23519/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una società di persone già cancellata dal registro delle imprese, con rettifica induttiva del reddito d'impresa ai fini IRAP e IVA per l'anno 2010, e da un distinto avviso con cui il maggior reddito accertato in capo alla società veniva imputato per trasparenza a una ex socia, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. La contribuente impugnava l'atto e otteneva inizialmente ragione in primo grado, ma la CTR riformava la decisione ritenendo che l'estinzione della società non incidesse sulla legittimità dell'obbligazione tributaria in capo al socio, trattandosi di un autonomo accertamento relativo a debiti propri della contribuente emersi da indagini finanziarie. Nel ricorso per cassazione la socia denunciava la violazione dell'art. 2495, comma 2, c.c., sostenendo che, essendo la società estinta, l'Ufficio avrebbe potuto emettere un atto impositivo solo nei confronti dei soci e non della società ormai inesistente, con conseguente nullità dell'avviso presupposto e di quello a lei notificato. Nella memoria depositata in prossimità dell'adunanza introduceva anche il tema dell'inapplicabilità delle sanzioni amministrative, ma la Corte non ha esaminato tale profilo perché nuovo e non deducibile in memoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità. Ha rilevato che la CTR aveva fondato la decisione su una ratio decisiva non censurata: l'atto impugnato nei confronti della ricorrente non era un mero riflesso dell'accertamento societario, ma riguardava debiti propri della contribuente, autonomamente accertati mediante indagini finanziarie. Le doglianze della ricorrente erano invece interamente concentrate sull'illegittimità dell'avviso emesso nei confronti della società estinta, senza confrontarsi con la reale motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre osservato che, anche a voler considerare una ratio alternativa sulla non applicabilità dell'art. 2495, comma 2, c.c., il ricorso sarebbe comunque inammissibile per mancata impugnazione di una autonoma ratio decidendi. È stata altresì dichiarata non esaminabile la questione sulle sanzioni, proposta per la prima volta in memoria. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato in ricorso, ma la censura non supera il vaglio di specificità perché non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici, completi e riferibili al provvedimento impugnato; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità rilevabile d'ufficio.
La ricorrente lo invoca come norma violata, ma la Corte osserva che la controversia decisa in appello riguardava un autonomo accertamento nei confronti del socio e non un debito della società estinta.
art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato nel fatto come base dell'imputazione per trasparenza del maggior reddito accertato in capo alla società ai soci.
La memoria depositata in prossimità dell'adunanza serve solo a illustrare i motivi già proposti e non può integrare nuove censure.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specificamente calato nella ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura che attacchi una motivazione diversa da quella realmente decisiva è inammissibile per difetto di specificità.
- Quando la sentenza di merito è sorretta da una ratio autonoma e sufficiente non investita dall'impugnazione, il ricorso è inammissibile perché l'eventuale accoglimento di altre censure non potrebbe comunque determinare la cassazione della decisione.
- La memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. non può introdurre nuovi motivi di ricorso, ma solo chiarire quelli già ritualmente formulati.
- In tema di inammissibilità per difetto di specificità, la Corte può rilevare d'ufficio la mancanza del requisito di riferibilità del motivo al provvedimento impugnato.
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