Cassazione Civile, Ordinanza n. 14388/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un ex amministratore unico di una società dichiarata fallita aveva proposto reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il reclamo rilevando d'ufficio la carenza di legittimazione e di interesse attuale e concreto del reclamante: pur essendo astrattamente possibile che un amministratore o ex amministratore risenta effetti pregiudizievoli riflessi dalla dichiarazione di fallimento, nel caso concreto non era stata allegata alcuna circostanza specifica idonea a dimostrare un pregiudizio attuale o anche solo morale. In via subordinata, la Corte d'appello aveva comunque esaminato il merito e aveva ritenuto infondate le censure sulla sospensione del giudizio, sulla fallibilità della società, sullo stato di insolvenza, sul superamento della soglia di indebitamento e sulle spese. In Cassazione il ricorrente ha articolato nove motivi: mancata assegnazione dei termini per conclusionali e repliche; erronea esclusione della legittimazione/interesse del reclamante; omessa sospensione necessaria per la pendenza di giudizi sulla validità delle delibere societarie; erronea valutazione dei presupposti di nullità/annullamento delle delibere; errata qualificazione della società come imprenditore commerciale fallibile; omesso esame di documenti e richiesta di CTU sullo stato di insolvenza; omesso esame della richiesta di CTU sulla soglia di fallibilità; motivazione apparente sulla sentenza di primo grado; illegittima condanna alle spese anche in favore della società, nonostante la ritenuta carenza di interesse a resistere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso della società, perché depositato tardivamente, con conseguente irrilevanza della relativa memoria. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo: nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, disciplinato dall'art. 18 l. fall., il modello camerale e la necessità di celerità non consentono il deposito di conclusionali e memorie di replica ai sensi degli artt. 189 e 190 c.p.c. Ha poi respinto il secondo motivo, affermando che la legittimazione dell'ex amministratore a reclamare ex art. 18 l. fall. non è automatica per la sola qualità rivestita, ma richiede la concreta allegazione di un pregiudizio specifico, anche solo morale, derivante dalla dichiarazione di fallimento; tale allegazione mancava nel caso concreto, sicché correttamente era stata esclusa la legittimazione/interesse. I motivi dal terzo al nono sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché il rigetto del secondo motivo aveva determinato il passaggio in giudicato della statuizione sulla carenza di legittimazione attiva, rendendo irrilevanti le ulteriori censure sul merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del fallimento; nulla è stato disposto a favore della società fallita perché il suo controricorso era tardivo. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato
La legittimazione al reclamo spetta non solo al debitore ma anche a chiunque alleghi un interesse concreto e attuale; per l'ex amministratore non basta la sola carica rivestita, occorre un pregiudizio specifico derivante dalla dichiarazione di fallimento.
L'interesse ad impugnare deve essere concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile; non sono sufficienti interessi meramente ipotetici o teorici.
la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso
Il controricorso depositato oltre il termine è inammissibile e non consente il deposito di memorie.
art. 35, comma 5, d.lgs. 149/2022
Le nuove norme processuali introdotte dalla riforma si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023.
art. 35, comma 6, d.lgs. 149/2022
Talune disposizioni del nuovo rito di cassazione si applicano anche ai giudizi già introdotti, se non era stata ancora fissata udienza o adunanza.
art. 24 Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso, ma non accolto; non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte oltre al rigetto delle doglianze.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione a dedotte violazioni processuali e motivazionali; la Corte non ha ravvisato nullità della decisione impugnata.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto a termini scritti; la Corte esclude che nel reclamo fallimentare trovino applicazione i termini di cui agli artt. 189 e 190 c.p.c.
Non applicabile al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, per la struttura camerale e accelerata del procedimento.
Richiamato per la richiesta di sospensione necessaria; le doglianze relative sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse.
Richiamato in relazione all'impugnazione di delibere societarie; la censura non è stata esaminata nel merito per difetto di interesse.
Richiamato in relazione alla nullità delle delibere societarie; la censura non è stata esaminata nel merito per difetto di interesse.
Richiamato nei motivi in tema di valutazione delle prove; le relative censure sono state dichiarate inammissibili.
Richiamato nei motivi relativi alla valutazione delle risultanze istruttorie; le censure sono state dichiarate inammissibili.
Richiamato in tema di motivazione apparente; la Corte non ha accolto la doglianza.
Richiamato in relazione alla condanna alle spese; la condanna è stata confermata quanto al fallimento, mentre è stata esclusa in favore della società per tardività del controricorso.
Richiamato in relazione alla regolazione delle spese; non emerge un accoglimento della censura.
Richiamato per lo stato di insolvenza; la censura non è stata scrutinata nel merito per difetto di interesse.
art. 1, comma 1, d.lgs. 112/2017
Richiamato nel motivo sulla fallibilità della società; non vi è una specifica interpretazione autonoma nel dispositivo della Corte.
Richiamato sul superamento della soglia di fallibilità; la questione è rimasta assorbita/inammissibile per difetto di interesse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, la legittimazione del soggetto diverso dal debitore non deriva automaticamente dalla sola qualità rivestita, ma richiede l'allegazione e la verifica in concreto di un interesse attuale e giuridicamente apprezzabile.
- L'ex amministratore di una società fallita può essere legittimato a proporre reclamo solo se deduce un pregiudizio specifico, anche di natura morale o riflessa; non basta un richiamo astratto alla possibile esposizione a conseguenze negative.
- L'interesse ad impugnare deve essere concreto, attuale e non meramente ipotetico: il processo non può essere utilizzato per ottenere pronunce teoriche o preventive rispetto a possibili effetti futuri.
- Il procedimento di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento mantiene una struttura camerale e accelerata, incompatibile con il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica previste per il rito ordinario.
- Quando una questione preliminare, come la carenza di legittimazione/interesse, è definita in senso negativo e passa in giudicato, le ulteriori censure sul merito della decisione impugnata restano prive di interesse e sono inammissibili.
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