Cassazione Civile, Ordinanza n. 02545/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento per IRPEF relativa all'anno d'imposta 2011. La società contribuente aveva impugnato la cartella davanti al giudice tributario sostenendo che la notifica fosse tardiva, perché, pur risultando la consegna all'ufficio postale in data 21 dicembre 2009, l'atto era stato ricevuto dal destinatario solo il 12 gennaio 2010, dunque oltre il termine del 31 dicembre 2009. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale ha invece accolto l'appello dell'Ufficio, applicando il principio della scissione degli effetti della notificazione. In Cassazione, la contribuente ha proposto un unico motivo denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 149 c.p.c., 14 L. n. 890/1982 e 25 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il termine di decadenza non fosse stato rispettato in quanto la notifica si era perfezionata per il destinatario nel gennaio 2010.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia di atti di imposizione tributaria e di termini di decadenza del potere impositivo, opera sempre il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione: per il notificante rileva la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale, non la successiva data di ricezione da parte del contribuente. Poiché la Commissione tributaria regionale si era conformata a tale principio, il ricorso è stato rigettato. La soccombenza ha comportato la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per contestare la tempestività della notifica; la Corte lo legge nel quadro del principio della scissione degli effetti della notificazione.
Norma invocata dalla contribuente in tema di notificazione a mezzo posta; non è ritenuta idonea a escludere la rilevanza della data di spedizione/consegna per il notificante.
Norma relativa alla cartella di pagamento; la Corte ne considera la notificazione soggetta al principio per cui conta la data di avvio della notifica ai fini della decadenza.
È il parametro processuale indicato nel motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
Richiamato dalla Corte come base normativa del principio della scissione degli effetti della notificazione per gli atti tributari.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- In materia di notificazione degli atti impositivi tributari, ai fini del rispetto dei termini di decadenza dell'Amministrazione, rileva la data in cui il notificante consegna l'atto all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale, non la data in cui il contribuente ne ha conoscenza.
- Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica anche agli atti tributari recettizi e opera indipendentemente dalla qualità del soggetto che procede alla notifica.
- Quando il giudice di merito accerta che la notifica è stata avviata tempestivamente secondo il criterio della scissione degli effetti, la censura di tardività basata sulla sola data di ricezione da parte del destinatario è infondata.
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