Cassazione Civile, Ordinanza n. 33886/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di sfratto per morosità relativo a un immobile ad uso commerciale. I locatori assumevano che la società originaria conduttrice e la società indicata come cessionaria fossero inadempienti nel pagamento dei canoni dal dicembre 2017. In primo grado era stata dichiarata la risoluzione del contratto e condannata la società indicata come cessionaria al pagamento dei canoni arretrati e delle spese. In appello, la società conduttrice/asserita cessionaria contestava soprattutto di essere subentrata validamente nel rapporto locatizio e la Corte d'appello riteneva non provata la cessione del contratto, rigettando la domanda dei locatori e condannandoli alle spese. Con il ricorso per cassazione i locatori deducevano: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del co-locatore deceduto o dei suoi eredi, nonostante la causa fosse inscindibile; 2) nullità della sentenza per avere la Corte d'appello pronunciato anche nei confronti del soggetto non ritualmente evocato in appello; 3) violazione di norme sulla cessione del contratto di locazione commerciale e omesso esame di indizi dai quali sarebbe stato desumibile il consenso del locatore alla cessione. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che l'appello non era stato notificato a tutti i litisconsorti necessari e che la Corte territoriale avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio; gli altri motivi sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sulla nullità dell'intero giudizio di appello per violazione del contraddittorio, poiché uno dei locatori/co-creditori solidali non era stato ritualmente destinatario della notifica dell'impugnazione e, in presenza di causa inscindibile, era necessaria l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.
Norme richiamate
In caso di cause inscindibili o dipendenti, l'impugnazione deve essere notificata a tutte le parti necessarie e il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio; la mancata evocazione di un litisconsorte determina nullità dell'intero giudizio di impugnazione.
Richiamato nel fatto come norma che ha consentito il mutamento del rito nel giudizio di sfratto.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
È stato invocato quale vizio processuale per la nullità della sentenza dovuta alla violazione del contraddittorio.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È stato invocato per dedurre la violazione delle norme sostanziali sulla cessione del contratto di locazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
È stato invocato per denunciare l'omesso esame di elementi indiziari relativi al consenso del locatore alla cessione.
Richiamato dai ricorrenti come norma disciplinante la cessione della locazione commerciale e il profilo del consenso del locatore.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina del subingresso/cessione nel godimento del bene locato.
Richiamato per sostenere che il consenso del locatore poteva essere provato per presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha escluso che, per effetto dell'accoglimento del ricorso, sussistessero i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando un'impugnazione riguarda una causa inscindibile e nel giudizio di primo grado erano presenti più parti titolari di un rapporto unitario, l'appello deve essere notificato a tutti i litisconsorti necessari; se manca la notifica ad almeno uno di essi, il giudice d'appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.
- La mancata integrazione del contraddittorio in presenza di litisconsorzio necessario comporta la nullità dell'intero giudizio di appello e della sentenza resa all'esito dello stesso.
- In caso di decesso della parte originaria, la notifica dell'impugnazione deve essere effettuata nei confronti degli eredi se il decesso è conosciuto o comunque conoscibile dalla parte appellante; una notifica intestata solo ad altro destinatario non sana l'omissione.
- Quando un motivo di ricorso per cassazione determina la cassazione con rinvio per una nullità processuale assorbente, i motivi di merito restano assorbiti e non vengono esaminati.
- Nel contenzioso sulla cessione del contratto di locazione commerciale, la validità del subingresso e il consenso del locatore possono assumere rilievo decisivo sul piano sostanziale, ma l'esame di tali questioni resta precluso se il giudizio d'appello è viziato da nullità per difetto di contraddittorio.
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