Cassazione Civile, Ordinanza n. 28220/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (trasgressore)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento elevato per violazione dell'art. 126, comma 11, c.d.s., perché un conducente avrebbe guidato un trattore agricolo su strada provinciale con patente scaduta da tempo. L'interessato proponeva opposizione sostenendo che il veicolo non era stato identificato con indicazione della targa, che il conducente non era stato fermato né identificato, che non vi era stata contestazione immediata e che il verbale non esplicitava le ragioni dell'omessa contestazione immediata. In appello insisteva sui medesimi profili. In cassazione deduceva tre motivi, tutti costruiti come violazione di legge e nullità per omessa pronuncia: 1) violazione dell'art. 201 c.d.s. per mancata contestazione immediata, mancata identificazione del conducente e mancata indicazione delle ragioni dell'omissione; 2) violazione dell'art. 200 c.d.s. e dell'art. 14 l. n. 689/1981 per mancata indicazione delle ragioni del mancato fermo del veicolo e irrilevanza delle dichiarazioni rese ex post dall'agente; 3) violazione degli artt. 200 c.d.s. e 383 reg. att. c.d.s. per genericità del verbale, non contenente il numero di targa e gli altri elementi di specificità dell'accertamento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati, con valutazione congiunta, i tre motivi perché: la contestazione immediata non era avvenuta; la fattispecie non rientrava tra quelle tipizzate dall'art. 201, comma 1-bis, c.d.s. in cui la contestazione immediata non è necessaria; il verbale non indicava in modo idoneo i motivi che avevano reso impossibile la contestazione immediata; la consultazione del portale MCTC e il fatto che l'agente fosse impegnato in altri controlli non integravano, da soli, una ragione radicale e assoluta di impossibilità della contestazione immediata; inoltre il verbale era privo del riferimento alla targa del trattore, requisito rilevante ai fini della specificità dell'atto di accertamento. La sentenza del Tribunale di Rovereto è stata quindi cassata con rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
comma 1-bis; commi 10 e 10-ter
Fuori dalle ipotesi tipizzate di esonero, la contestazione immediata deve essere effettuata o, se differita, il verbale deve indicare espressamente i motivi dell'impossibilità della contestazione immediata; il giudice può sindacare tali motivi.
Il verbale deve contenere elementi sufficienti di specificità dell'accertamento, tra cui anche il riferimento al veicolo, compresa la targa quando disponibile o comunque rilevante per l'identificazione del mezzo.
art. 14 della legge n. 689/1981
È richiamato dal ricorrente a sostegno dell'illegittimità della contestazione differita e dell'inefficacia del verbale per omissione delle ragioni del mancato fermo.
Il verbale di accertamento deve recare gli elementi necessari a rendere identificabile la violazione; la genericità dell'indicazione del veicolo è censurabile.
art. 375, n. 5), cod. proc. civ.
La relazione del consigliere aveva formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso.
art. 380-bis, comma 10, cod. proc. civ.
Il presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio secondo il rito camerale.
I motivi erano articolati come violazione di legge, nullità della sentenza per omessa pronuncia e vizio motivazionale.
La nullità per omessa pronuncia era dedotta dal ricorrente, ma la Corte decide il ricorso per fondatezza delle censure sostanziali.
comma 1-quater e comma 1-bis
Non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione immediata è regola funzionale alla tutela del diritto di difesa e può essere omessa solo nei casi espressamente previsti o quando il verbale indichi in modo specifico e verificabile le concrete ragioni dell'impossibilità di procedervi.
- Fuori dalle ipotesi tipizzate dall'art. 201 c.d.s., il giudice può sindacare la congruità delle ragioni addotte dall'amministrazione per la contestazione differita; motivazioni meramente organizzative o l'impegno dell'agente in altri controlli non bastano, di per sé, a giustificare l'omissione della contestazione immediata.
- Il verbale di accertamento deve essere sufficientemente specifico da consentire all'incolpato di comprendere l'addebito e difendersi: tra gli elementi essenziali rientrano giorno, ora, natura dell'infrazione, luogo e identificazione del veicolo, compresa la targa quando rilevante.
- La legittimazione passiva nelle opposizioni a sanzioni per violazioni del codice della strada spetta all'ente da cui dipendono gli agenti accertatori; l'organo di polizia locale privo di autonoma soggettività non è legittimato a resistere.
- La consultazione di banche dati o portali informatici non esonera automaticamente dall'onere di contestazione immediata: occorre verificare se, in concreto, l'accertamento richiedesse realmente un'attività incompatibile con l'immediato fermo del veicolo.
Come è indicizzato
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