Cassazione Civile, Ordinanza n. 21547/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso, a seguito di contraddittorio preventivo e infruttuosa procedura di accertamento con adesione, un avviso di accertamento ex art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600 del 1973, contestando al contribuente, per l'anno 2007, un reddito molto superiore a quello dichiarato, sulla base di incrementi patrimoniali e di elementi indicatori di capacità contributiva (tra cui l'acquisto di un appartamento e il possesso di autovetture). I giudici di merito avevano rigettato il ricorso e l'appello, ritenendo, in sintesi, che il contribuente non avesse provato il nesso tra ulteriori redditi non tassati e le spese sostenute. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente dichiarato inammissibili per difetto di specificità i motivi di appello; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2727 c.c., per avere la CTR affermato che, nel redditometro, il contribuente deve provare non solo la disponibilità di redditi ulteriori non accertati, ma anche che le spese per incrementi patrimoniali siano state sostenute proprio con quei redditi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo infondata la declaratoria di difetto di specificità dell'appello, perché dall'atto di gravame risultavano contestati in modo puntuale i capi decisivi della sentenza di primo grado e prodotta documentazione a sostegno della diversa origine delle somme. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché assorbito dalla fondatezza del primo e perché diretto a riesaminare il merito. Tuttavia, in funzione nomofilattica, ha precisato che, in tema di accertamento sintetico, il contribuente non è tenuto a dimostrare in modo rigoroso l'effettivo impiego di quello specifico reddito ulteriore per ogni spesa contestata; è invece onerato della prova della disponibilità, entità e durata di tali redditi e della produzione di elementi sintomatici che rendano plausibile che essi abbiano potuto finanziare le spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600 del 1973
Nel redditometro il contribuente può vincere la presunzione di maggiore capacità contributiva provando la disponibilità di redditi ulteriori non tassabili; non è però richiesto che dimostri con prova rigorosa l'effettivo utilizzo di quei redditi per ciascuna spesa, ma occorrono elementi documentali sintomatici della loro possibile destinazione alle spese contestate.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
I motivi di appello sono specifici quando censurano puntualmente la ratio della decisione di primo grado e consentono di cogliere le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza impugnata.
La prova presuntiva e la valutazione del nesso tra disponibilità di ulteriori redditi e spese devono essere governate da un ragionamento probatorio coerente; non può pretendersi una dimostrazione causale assoluta dell'impiego di ogni singolo reddito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente che deduca la provenienza delle spese da redditi ulteriori non tassati deve provare la disponibilità di tali redditi, la loro entità e la durata del possesso, oltre a fornire elementi documentali idonei a rendere plausibile il loro impiego o la loro potenziale utilizzabilità per le spese contestate.
- Non è richiesto al contribuente di dimostrare con prova rigorosa e puntuale che la singola spesa sia stata pagata proprio con quello specifico reddito ulteriore; una simile pretesa eccede l'onere probatorio gravante sul contribuente nel redditometro.
- Nel processo tributario, il difetto di specificità dell'appello non può essere affermato quando l'atto di gravame contenga una critica riconoscibile e puntuale alla ratio decidendi della sentenza di primo grado, con richiamo degli argomenti difensivi e della documentazione prodotta.
- Il giudice di merito, nel valutare la prova contraria al redditometro, deve esaminare la documentazione prodotta e pronunciarsi sulla plausibilità della fonte delle risorse, senza limitarsi a richiedere una dimostrazione causale assoluta tra reddito ulteriore e spesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21419/2021 del 27/07/2021
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21420/2021 del 27/07/2021
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21421/2021 del 27/07/2021
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21424/2021 del 27/07/2021
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21427/2021 del 27/07/2021
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21428/2021 del 27/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →