Cassazione Civile, Ordinanza n. 31670/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'abusivo incasso, da parte di ignoti, di un vaglia circolare non trasferibile emesso per il pagamento del prezzo di alcuni orologi. Il titolo, destinato a un terzo indicato come beneficiario, sarebbe stato clonato e poi incassato presso uno sportello postale tramite una procedura di check truncation gestita da una banca negoziatrice. Il giudice di merito ha condannato solo la banca, ritenendo che Poste Italiane si fosse limitata a emettere il vaglia e non avesse responsabilità nella successiva clonazione e riscossione. Ha inoltre ravvisato un concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c., per avere questi comunicato al truffatore il numero identificativo del titolo, anche mediante invio di una fotografia del vaglia. Il ricorso principale censura tale concorso di colpa, deducendo violazione degli artt. 116 e 115 c.p.c. e dell'art. 1227 c.c., assumendo che la sentenza avrebbe travisato la querela e fondato la decisione su una risultanza probatoria inesistente. Il ricorso incidentale della banca contesta invece la ritenuta propria responsabilità, lamentando omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c. e dell'art. 8, comma 7, lett. b), d.l. n. 70/2011 conv. in l. n. 106/2011, sostenendo di avere adottato tutte le cautele richieste e di aver operato secondo la procedura legale di pagamento elettronico.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi del ricorso principale perché non chiarivano adeguatamente il punto controverso del giudizio e perché l'asserito errore di fatto avrebbe richiesto un diverso rimedio impugnatorio; ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a contestare un accertamento di fatto del giudice di merito, che la Corte ha ritenuto non efficacemente attaccato. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha affermato che la banca negoziatrice di un titolo intrasferibile risponde del pagamento effettuato a soggetto non legittimato, salvo prova di aver adempiuto con la diligenza richiesta; nella specie tale prova non è stata adeguatamente fornita e, comunque, la sola conformità astratta della procedura di check truncation non basta a escludere la responsabilità quando la procedura abbia concausato il danno. Le spese sono state integralmente compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per entrambe le impugnazioni.
Norme richiamate
La censura è stata ritenuta inammissibile perché non specificamente indirizzata a un punto controverso del giudizio; non può essere usata per contestare genericamente un preteso travisamento probatorio in cassazione.
Il dedotto travisamento del contenuto della querela non integra, nel caso concreto, un vizio deducibile in cassazione nei termini prospettati, in quanto si risolve nella contestazione di un accertamento di fatto.
Il concorso colposo del danneggiato è configurabile quando la sua condotta abbia avuto efficienza causale concorrente nella produzione del danno; l'accertamento di merito, se adeguatamente motivato, non è sindacabile nei limiti prospettati dal ricorso.
La banca negoziatrice del titolo intrasferibile può andare esente da responsabilità solo se prova di aver assolto la propria obbligazione con la diligenza qualificata richiesta al professionista.
art. 8, comma 7, lett. b), d.l. 13 maggio 2011, n. 70 conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106
La previsione sulle procedure di pagamento elettronico non esonera automaticamente la banca dalla responsabilità: il rispetto formale della procedura non basta se, nel caso concreto, non sono state adottate le cautele idonee a evitare il pagamento a soggetto non legittimato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso e del ricorso incidentale sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di un travisamento del contenuto di atti o documenti è inammissibile se non si specifica chiaramente il fatto controverso e se la doglianza mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.
- L'errore di fatto o la contestazione di una risultanza probatoria non possono essere veicolati mediante un motivo di ricorso per cassazione che, nella sostanza, chieda una diversa ricostruzione del materiale istruttorio.
- Ai fini dell'art. 1227, primo comma, c.c., il concorso colposo del danneggiato ricorre quando la sua condotta abbia concorso causalmente alla produzione dell'evento dannoso, anche se la condotta del danneggiante resta rilevante.
- La banca negoziatrice di un titolo di credito non trasferibile risponde del pagamento a persona non legittimata, salvo che dimostri di aver adottato tutte le cautele esigibili secondo la diligenza professionale qualificata.
- La conformità della procedura bancaria alle modalità astrattamente previste dalla disciplina di settore non basta, da sola, a escludere la responsabilità se la procedura concretamente impiegata ha ridotto i controlli essenziali di identificazione e ha contribuito causalmente al danno.
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