Sentenza del 31/05/2016 n. 11345 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
F.A. impugnava la cartella relativa all’IRPEF, alle addizionali comunale e regionale, alle sanzioni e agli interessi per il 2003, emessa sulla base del maggior reddito da partecipazione attribuitogli in conseguenza della rettifica fiscale della Varuga Immobiliare S.r.l. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso perché l’accertamento della società era stato annullato dalla CTP di Cosenza. La CTR del Lazio, con sentenza depositata il 12 febbraio 2014, aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia e respinto l’appello incidentale del contribuente, ritenendo notificato ex art. 140 c.p.c. l’accertamento personale di F.A., divenuto definitivo per mancata impugnazione. In cassazione F.A. ha contestato: l’identificazione della società Equitalia appellata; la mancata prova del deposito della ricevuta di spedizione dell’appello; la nullità o inesistenza della notifica del proprio accertamento e la conseguente decadenza dalla riscossione; infine, la rilevanza dell’annullamento dell’accertamento societario sul debito del socio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la CTR aveva accertato che l’appello era corredato dalla ricevuta di spedizione, e il ricorrente non aveva specificamente censurato tale accertamento; contestarne la percezione avrebbe richiesto un rimedio revocatorio, non il ricorso per cassazione. Il primo motivo è stato respinto: le contestazioni riguardavano la pretesa tributaria e non vizi propri della cartella, sicché la legittimazione passiva spettava all’ente titolare del credito e non al concessionario, senza necessità di litisconsorzio con quest’ultimo. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza: l’annotazione postale «indirizzo insufficiente» riportata dal ricorrente non consentiva di identificare l’atto cui si riferiva, né era stato indicato in modo puntuale il documento prodotto nel giudizio di merito che provasse il vizio di notifica. Il quinto motivo è stato respinto: l’annullamento dell’accertamento della società non poteva incidere sull’accertamento personale del socio, ormai definitivo per mancata impugnazione; la questione dell’effetto del giudicato favorevole alla società era quindi preclusa. F.A. è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro, oltre spese prenotate a debito, e al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale. La Corte ha deciso il 18 marzo 2016; la sentenza è stata depositata il 31 maggio 2016.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 140
risultava provato che l'atto di accertamento era stato "regolarmente notificato ex art. 140 c.p.c. , mediante affissione all'albo del Comune di Siderno (domicilio fiscale del contribuente)"
Nel caso concreto la CTR aveva considerato regolare la notificazione dell'accertamento al contribuente tramite la procedura dell’art. 140 c.p.c.; la Cassazione non ha riesaminato nel merito tale conclusione perché la censura non indicava con precisione gli atti necessari a dimostrare il vizio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 22 e 53, comma 2
La decisione sul punto si basa in sentenza sul ben diverso accertamento in fatto che l'atto d'appello fosse ritualmente corredato dalla ricevuta di spedizione.
L’obbligo di corredare l’appello tributario della ricevuta di spedizione, richiamato dall’art. 53 tramite l’art. 22, non è stato violato secondo l’accertamento della CTR. La censura in cassazione è risultata inammissibile perché attaccava un fatto diverso da quello effettivamente posto a fondamento della decisione.
Codice di procedura civile, art. 395, n. 4
Tale accertamento non risulta fatto segno di alcuna specifica critica, che peraltro avrebbe implicato l'affermazione di una erronea percezione di un fatto e dunque l'allegazione di un vizio revocatorio ( art. 395 c.p.c. , n. 4), come tale non deducibile mediante ricorso per cassazione.
L’erronea percezione di un fatto risultante dagli atti, quando costituisce l’errore denunciato, è un vizio revocatorio e non può essere fatto valere come ordinario motivo di ricorso per cassazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
La disposizione è stata invocata per le censure di nullità processuale, ma la Corte ha escluso che le questioni sulla definitività dell’accertamento e sulla notifica fossero, per come prospettate, questioni processuali autonomamente scrutinabili; le relative doglianze sono state valutate secondo i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
La disposizione è stata invocata per denunciare violazioni di legge sulla notificazione e sulla pretesa tributaria. Le censure non hanno condotto alla cassazione: quelle sulla notifica erano prive della necessaria indicazione documentale, mentre quella sull’annullamento dell’accertamento societario era preclusa dalla definitività dell’accertamento personale.
Codice di procedura civile, artt. 112 e 137 e seguenti
Richiamate dal contribuente in relazione alla contestata notificazione dell’accertamento, queste disposizioni non hanno fondato l’accoglimento del ricorso: la Corte ha dichiarato inammissibili le relative doglianze per insufficiente indicazione dell’atto o del documento idoneo a provarne il vizio.
Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 7
La norma è stata invocata dal ricorrente per contestare la notificazione postale dell’accertamento. La Corte non ha deciso nel merito la censura perché il ricorso non consentiva di collegare l’annotazione di indirizzo insufficiente all’atto notificato.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38 e 40
Il ricorrente li ha invocati contestando il reddito imputatogli come socio. La Corte ha ritenuto che l’annullamento dell’accertamento societario non potesse essere fatto valere contro l’accertamento personale del socio, divenuto definitivo per mancata impugnazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In seguito al rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Se un accertamento tributario personale non viene impugnato e diviene definitivo, il contribuente non può normalmente contestare la pretesa sottostante impugnando soltanto la successiva cartella; l’annullamento dell’accertamento emesso verso un soggetto collegato non elimina automaticamente la definitività dell’atto personale.
- Nel ricorso per cassazione occorre confrontarsi con la motivazione effettiva della sentenza impugnata. Se il giudice ha accertato che un documento era stato depositato, una censura riferita a un diverso documento o a una diversa ricostruzione non attacca la ratio decidendi; l’errore percettivo di fatto può richiedere il rimedio revocatorio, non il ricorso per cassazione.
- Chi deduce l’inesistenza o la nullità di una notificazione deve indicare specificamente l’atto o il documento, ritualmente prodotto nel giudizio di merito, che dimostra il vizio e deve consentire di identificarne il collegamento con la notificazione contestata. Un’annotazione postale isolata e non riferibile con certezza all’atto non è sufficiente.
- Quando la contestazione riguarda la fondatezza della pretesa tributaria e non un vizio proprio della cartella, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito; il concessionario della riscossione non è, per ciò solo, litisconsorte necessario.
- Le censure di nullità processuale e quelle di violazione di legge devono essere qualificate in base alla loro sostanza: una questione sulla definitività dell’accertamento presupposto non diventa processuale soltanto perché è formulata come nullità della cartella o della riscossione.
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