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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02040/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il recupero di una rilevante esposizione debitoria nei confronti di una società, assistita da fideiussioni prestate dai ricorrenti. Gli opponenti avevano contestato: l’asserita incompetenza territoriale del Tribunale adito in sede distaccata rispetto alla sede centrale; la tardività dell’opposizione monitoria dedotta dalla banca; nel merito, la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. per mancata tempestiva azione contro il debitore principale; la dedotta nullità/inefficacia di una preventiva rinuncia a tale decadenza; la pretesa violazione degli obblighi informativi verso il fideiussore ex art. 1956 c.c.; gli effetti del fallimento del debitore principale sulla debenza di interessi e rivalutazione anche nei confronti del garante; infine, l’insufficienza della prova del credito e la contestazione di estratti conto, saldi e conteggi, inclusi interessi, capitalizzazioni e commissioni. La Corte d’appello aveva respinto il gravame ritenendo, tra l’altro, che la ripartizione tra sede centrale e sezione distaccata non integri questione di competenza territoriale; che la rinuncia preventiva alla decadenza ex art. 1957 c.c. sia ammissibile; che non vi sia violazione dell’art. 1956 c.c. se il fideiussore conosceva la situazione della debitrice; che la sospensione degli interessi nel fallimento non estenda al fideiussore un diritto di regresso oltre i limiti della surrogazione; e che la prova documentale del credito fosse adeguata, con contestazioni avversarie generiche. In cassazione i ricorrenti hanno riproposto sei motivi: incompetenza territoriale, vizio motivazionale, violazione degli artt. 1957 e 1469-bis c.c. e del codice del consumo, violazione degli artt. 1956, 1175 e 1375 c.c., violazione della disciplina fallimentare sugli interessi, e violazione delle norme sulla prova documentale e sulla conformità delle copie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la ripartizione interna tra sede centrale e sezione distaccata del tribunale non dà luogo a incompetenza territoriale e, comunque, la questione è disciplinata dall’art. 83-ter disp. att. c.p.c. con decreto non impugnabile. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per difetto di specificità e per la regola della doppia conforme, essendo il ricorso fondato su un vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati e senza dimostrare diversità tra le rationes di primo e secondo grado. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la rinuncia preventiva alla decadenza ex art. 1957 c.c. è ammissibile, mentre la censura sulla nullità della clausola per asserita vessatorietà non risultava adeguatamente allegata né localizzata negli atti di merito; inoltre, la questione della qualità di consumatore richiedeva accertamenti di fatto estranei al giudizio di legittimità. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per mancato confronto con la ratio decidendi e per introduzione in cassazione di temi nuovi non risultanti dalla sentenza impugnata. Anche il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché si risolveva in una mera contrapposizione alla valutazione di merito della prova documentale e contabile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell’intimata; è stato disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato come norma sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma la Corte non accoglie la censura sulla competenza collegata alla sua applicazione.

  • art. 83-ter disp. att. c.p.c.

    La violazione dei criteri di riparto tra sede centrale e sezione distaccata è questione interna, da risolversi con trasmissione al presidente del tribunale e decreto non impugnabile.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    Non opera la conversione in motivo di impugnazione della nullità dedotta per l’inosservanza del riparto interno tra sede centrale e sezione distaccata.

  • art. 1957 c.c.

    La decadenza del creditore può essere oggetto di preventiva rinuncia del fideiussore; la relativa censura è stata però dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 1469-bis c.c.

    Invocato per sostenere la vessatorietà della rinuncia preventiva, ma la questione non risultava adeguatamente devoluta e documentata nei gradi di merito.

  • art. 33 d.lgs. 206/2005

    Richiamato insieme alla dedotta vessatorietà della clausola, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 1956 c.c.

    L’obbligo informativo verso il fideiussore viene meno quando la situazione del debitore è conosciuta o conoscibile dal garante, specie se riveste una carica sociale nella società debitrice.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato per la violazione dei doveri di correttezza, ma il motivo è stato reputato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato per la violazione della buona fede esecutiva, ma il motivo è stato reputato inammissibile.

  • art. 55 l.fall.

    La sospensione degli interessi nel fallimento opera nei rapporti concorsuali del debitore principale e non amplia il diritto del fideiussore oltre i limiti della surrogazione.

  • art. 78 l.fall.

    Richiamato nel motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 1941 c.c.

    Richiamato per delimitare l’estensione della garanzia fideiussoria, ma senza utilità decisiva nel giudizio di legittimità.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato per contestare l’anatocismo e la contabilizzazione degli interessi, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato per la contestazione di riproduzioni meccaniche/estratti conto, ma la doglianza è stata ritenuta generica e non autosufficiente.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato per la conformità delle copie dei documenti, ma la censura è stata reputata inammissibile per carenza di autosufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c.

    Usato per prospettare il vizio di incompetenza; la censura è stata respinta in rito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è stato ritenuto inammissibile sia per la formulazione non corrispondente al testo vigente sia per la regola della doppia conforme.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità o perché introducevano questioni nuove.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Applicata la regola della doppia conforme, che preclude la censura ex art. 360, n. 5, quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado sui medesimi fatti.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi; altrimenti integra un non motivo inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Le censure basate su documenti devono riprodurre o localizzare specificamente gli atti e i documenti richiamati, altrimenti sono inammissibili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Consequenziale dichiarazione di sussistenza dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La ripartizione degli affari tra sede centrale del tribunale e sezione distaccata ha natura interna e non integra una vera questione di competenza territoriale; l’eventuale violazione va trattata secondo l’art. 83-ter disp. att. c.p.c. e non può essere convertita in motivo di impugnazione della sentenza.
  • Nel giudizio di cassazione le censure devono essere specifiche, autosufficienti e riferite alla ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; non è ammissibile introdurre questioni nuove o documenti non adeguatamente riprodotti e localizzati.
  • La decadenza del creditore dall’azione contro il fideiussore ex art. 1957 c.c. può essere preventivamente rinunciata dal garante, trattandosi di pattuizione disponibile e non contraria all’ordine pubblico.
  • Per contestare efficacemente la validità di una clausola di rinuncia o di deroga in materia fideiussoria è necessario aver devoluto la questione nei gradi di merito e indicare puntualmente gli atti in cui essa è stata proposta; in cassazione non sono ammessi accertamenti fattuali nuovi, come la verifica della qualità di consumatore.
  • L’obbligo informativo del creditore verso il fideiussore ex art. 1956 c.c. viene meno quando la situazione di difficoltà del debitore principale è già conosciuta o comunque conoscibile dal garante, soprattutto se questi riveste un ruolo apicale nella società debitrice.
  • La sospensione degli interessi disposta dalla legge fallimentare nei confronti del debitore fallito non comporta, di per sé, un diritto del fideiussore a rivalersi oltre i limiti della surrogazione nei confronti del passivo concorsuale.
  • La contestazione della prova documentale del credito deve essere puntuale: l’asserto generico di non conformità delle copie o di illegittimità di interessi e commissioni non basta se il giudice di merito ha già accertato, con motivazione coerente, la sussistenza del credito e l’espunzione delle voci indebite.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaRisoluzione del contrattoGiudicato

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