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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20754/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa dopo un avviso di accertamento relativo a maggiori IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2005. La cartella riguardava la riscossione provvisoria di una quota degli importi accertati. Il giudice di appello aveva ritenuto legittima la cartella, affermando che l'ufficio potesse iscrivere a ruolo provvisoriamente un terzo degli importi dovuti con due diverse cartelle e che il contribuente stesse solo ritardando la riscossione in attesa dell'esito del giudizio di legittimità sull'avviso presupposto. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla riscossione e dell'obbligo di motivazione, sostenendo che, dopo l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento presupposto, la cartella fosse un nuovo atto impositivo adottato senza il necessario procedimento; 2) nullità della sentenza per totale mancanza di motivazione, per non avere la CTR esaminato i profili di illegittimità dedotti contro la cartella.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che la riscossione provvisoria, sia nella fase amministrativa sia in pendenza di giudizio, presuppone la perdurante efficacia del titolo impositivo. Poiché, con ordinanza resa nella stessa data, era stata cassata la sentenza di appello sull'avviso di accertamento presupposto, rilevando l'illegittimità parziale dell'accertamento induttivo, anche la cartella emessa in via provvisoria ha perso efficacia quale titolo per la riscossione dell'intero importo iscritto. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, comma 1

    riscossione del tributo nella misura di un terzo della sorte capitale

    consente l'iscrizione a ruolo provvisoria nella fase amministrativa in base ad accertamenti non definitivi, ma solo nei limiti dell'efficacia del titolo impositivo presupposto.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68

    riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario

    regola la riscossione provvisoria durante il processo tributario; tale riscossione non è più legittima se l'atto presupposto è stato annullato o riformato.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15-bis

    ruoli straordinari formati ... in caso di fondato pericolo per la riscossione

    richiamato per analogia: anche la misura cautelare a tutela del credito erariale dipende dalla legittimità dell'atto impositivo presupposto.

  • cod. proc. civ., art. 336, comma 2

    effetto espansivo esterno della sentenza di riforma o di cassazione

    la riforma o cassazione della decisione presupposta travolge la legittimità della riscossione provvisoria fondata su di essa.

  • cod. proc. civ., art. 132

    nullità della sentenza per totale mancanza di motivazione

    il motivo è richiamato dal ricorrente per denunciare l'assenza di motivazione della decisione di appello.

  • cod. proc. civ., art. 360, primo comma, n. 3

    consente la censura per violazione e falsa applicazione di legge, dedotta in relazione alle norme sulla riscossione.

  • cod. proc. civ., art. 360, primo comma, n. 4

    consente la censura di nullità della sentenza per mancanza di motivazione.

  • cod. proc. civ., art. 360, primo comma, n. 5

    consente la censura per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    richiamato nel primo motivo come parametro dell'obbligo di motivazione dell'azione amministrativa.

  • L. 27 luglio 2000, art. 7

    richiamato nel primo motivo come parametro dell'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.

  • artt. 3 e 24 Cost.

    richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure di legittimità e tutela difensiva.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    citato nel primo motivo tra le norme che il ricorrente assume violate in tema di procedimento di riscossione.

Massime di principio

  • La riscossione provvisoria del tributo è legittima solo finché permane un valido titolo impositivo presupposto; se l'atto presupposto viene annullato, in tutto o in parte, la cartella o il ruolo provvisorio perdono efficacia nella corrispondente misura.
  • L'annullamento o la riforma, anche non definitiva, dell'avviso di accertamento si riflette sulla riscossione provvisoria in base all'effetto espansivo esterno della decisione, imponendo lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza già versata.
  • La cartella emessa per riscossione frazionata non può sopravvivere alla caducazione, anche parziale, della pretesa tributaria originaria, perché la legittimità dell'azione esecutiva è subordinata alla persistenza del credito nei limiti accertati.
  • In presenza di illegittimità parziale dell'accertamento presupposto, la riscossione provvisoria non può proseguire per l'intero importo iscritto a ruolo se questo non trovi più corrispondenza nella pretesa residua legittimamente mantenibile.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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