Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04435/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di due privati di ottenere dal Comune il pagamento di un contributo previsto dalla L. n. 219 del 1981 per la ricostruzione di un immobile danneggiato dal sisma del 1980, oltre al risarcimento dei danni per la mancata erogazione del contributo. In sede di rinvio, la Corte territoriale ha respinto le domande ritenendo che i richiedenti non fossero collocati in una posizione di graduatoria utile secondo il criterio cronologico applicabile alle disponibilità finanziarie riferite alla L. n. 219 del 1981. Con il ricorso per cassazione i privati hanno dedotto: (1) omessa pronuncia e violazione degli artt. 112, 345, comma 3, e 394 c.p.c. per l'ammissibilità della documentazione prodotta dal Comune in rinvio; (2) difetto di valore probatorio e rilevanza di tali documenti, con violazione degli artt. 115, 116, 132 n. 4 e 394 c.p.c., 2700 c.c. e 111 Cost.; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserito errato riparto dell'onere della prova sulla disponibilità finanziaria e sulla posizione in graduatoria; (4) omesso esame della domanda risarcitoria, richiamando gli artt. 99, 112, 392 e 394 c.p.c.; (5) analoga censura anche in relazione all'art. 1362 c.c., sostenendo di aver riproposto la domanda nel giudizio di rinvio.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la produzione documentale del Comune nel giudizio di rinvio era giustificata dalle esigenze istruttorie conseguenti alla precedente cassazione e, per il resto, le censure erano generiche o miravano a una rivalutazione del merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente posto a carico dell'ente l'onere di dimostrare l'assenza di disponibilità finanziarie e aveva poi valorizzato le risultanze processuali per concludere che i ricorrenti non avevano provato una posizione di graduatoria utile. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché la domanda risarcitoria presupponeva comunque l'accoglimento della domanda principale sul contributo, ormai definitivamente esclusa; venuto meno il diritto al contributo, è venuto meno l'interesse a esaminare la domanda accessoria. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. 14 maggio 1981, n. 219

    Le disponibilità finanziarie richiamate da questa disposizione sono quelle cui si applicano i criteri di priorità indicati dalla normativa successiva; per le disponibilità riconducibili ai finanziamenti della stessa legge continua invece a valere il criterio cronologico precedente.

  • L. 23 gennaio 1992, n. 32

    La norma si riferisce esclusivamente alle disponibilità finanziarie di cui all'art. 2, quarto comma, della medesima legge, non estendendosi ai finanziamenti della L. n. 219 del 1981.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza per genericità e per difetto di decisività.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o conosciute d'ufficio al di fuori dei poteri consentiti; nel caso concreto la doglianza non ricorreva.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o nega il prudente apprezzamento dovuto; nel caso concreto la censura tendeva in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato insieme al vizio motivazionale, ma la censura è stata ritenuta priva di specificità e non idonea a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ritenuto corretto il riparto dell'onere probatorio: l'ente doveva provare l'assenza di disponibilità finanziaria e, una volta fornita tale prova, incombeva ai ricorrenti allegare elementi idonei a dimostrare una posizione utile in graduatoria.

  • art. 2700 c.c.

    Evocato in relazione alla pretesa inefficacia probatoria della documentazione prodotta, ma senza che fosse dimostrata una concreta violazione della norma.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro del vizio motivazionale; la Corte ha escluso una violazione utile a fondare l'impugnazione.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato per contestare l'ammissibilità di documenti nuovi in appello/rinvio; la Corte ha ritenuto ammissibile la produzione documentale collegata alle esigenze istruttorie del rinvio.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato per sostenere il carattere chiuso del giudizio di rinvio e per criticare la riproposizione di domande e documenti; la Corte ha escluso che ciò impedisse la produzione documentale giustificata dal rinvio e ha comunque rilevato il difetto di interesse sulle domande accessorie.

  • art. 392 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla domanda risarcitoria nel giudizio di rinvio; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure perché tale domanda dipendeva dalla sorte della domanda principale.

  • art. 99 c.p.c.

    Evocato per sostenere la rituale riproposizione della domanda risarcitoria; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato solo in via subordinata rispetto alla riproposizione della domanda nel giudizio di rinvio, senza incidere sull'esito decisorio.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio è ammissibile la produzione di documenti nuovi quando essa sia giustificata da specifiche esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza rescindente e dal thema decidendum fissato dalla Cassazione.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta in modo generico: occorre allegare che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore giuridico incompatibile con il suo regime probatorio; altrimenti la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in cassazione.
  • L'onere della prova va ripartito in base al fatto costitutivo o impeditivo allegato: se una parte deduce l'assenza di disponibilità finanziarie o altra circostanza impeditiva, il giudice può richiedere alla controparte di provarla, ma la parte attrice deve comunque fornire elementi idonei a contrastare le risultanze processuali avverse sulla propria posizione utile.
  • Quando il diritto azionato in via principale viene definitivamente escluso, vengono meno l'interesse e la rilevanza delle censure riferite a domande accessorie o conseguenziali, come quella risarcitoria dipendente dal riconoscimento del diritto principale.
  • In sede di legittimità, le censure che non illustrano in modo specifico il contenuto dei documenti contestati e la loro decisività rispetto alla decisione sono inammissibili per difetto di autosufficienza e di concreta concludenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteInadempimento
RamiProcesso civileResponsabilità civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.