Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20740/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce da un episodio di lesioni personali che aveva dato luogo a un procedimento penale poi definito con dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. In sede civile, il danneggiato ha agito per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ottenendo in primo grado la condanna dell’autore del fatto al pagamento di una somma complessiva di euro 32.647,16; la Corte d’appello ha confermato la decisione. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione dell’art. 2947, comma 3, c.c., dell’art. 157 c.p. e dell’art. 11 disp. prel. c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato la disciplina introdotta dalla legge n. 251/2005 (legge Cirielli) a un fatto commesso prima della sua entrata in vigore, quando invece avrebbe dovuto applicarsi la disciplina previgente e, secondo la prospettazione del ricorrente, il termine prescrizionale corretto sarebbe stato quinquennale; 2) violazione degli artt. 2697 e 2735 c.c. e degli artt. 115, 116 e 244 c.p.c., contestando l’accertamento del fatto illecito e la valutazione della prova testimoniale, ritenuta dal ricorrente fondata su dichiarazioni de relato e su una pretesa confessione stragiudiziale priva dei requisiti della confessione, in assenza di testimoni oculari; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e perplessa ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 111 Cost., assumendo che la responsabilità civile non potesse essere tratta dalla sola estinzione del reato per prescrizione né dalla mancata rinuncia alla prescrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione sulla diversa disciplina della prescrizione era nuova rispetto all’appello e non era stata adeguatamente indicata la sua deduzione nei gradi di merito; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo sia per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., sia perché mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in cassazione; ha infine respinto il terzo motivo, rilevando che la motivazione della Corte d’appello non era affatto apparente o incomprensibile, avendo questa valorizzato le risultanze civili, la sentenza penale e la documentazione sanitaria, oltre alle deposizioni testimoniali, escludendo legittima difesa, provocazione e concorso colposo del danneggiato. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Catanzaro che, a sua volta, aveva confermato la condanna al risarcimento dei danni pronunciata dal Tribunale. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in euro 6.000,00 oltre esborsi, spese forfettarie e accessori di legge; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2947, comma 3, c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la diversa durata del termine prescrizionale applicabile all’azione risarcitoria conseguente a fatto costituente reato; la Corte non entra nel merito della questione perché la censura è dichiarata inammissibile come nuova.

  • art. 157 c.p.

    Evocato dal ricorrente in relazione al computo della prescrizione penale del reato presupposto; la Corte non esamina il merito della tesi per novità della censura.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l’inapplicabilità retroattiva della legge n. 251/2005; la Corte rileva che la questione non era stata ritualmente devoluta nei gradi di merito.

  • L. 5 dicembre 2005, n. 251

    Richiamata come legge Cirielli; la Corte ne prende atto solo nel contesto della censura del ricorrente, senza pronunciarsi nel merito per la declaratoria di inammissibilità del motivo.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro di ricorso per la dedotta violazione di legge nel primo e nel secondo motivo.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro di ricorso per la dedotta nullità della sentenza e per alcune doglianze del secondo motivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare un errato riparto/accertamento dell’onere probatorio; la Corte ritiene la censura inammissibile perché mira a una rivalutazione del merito.

  • art. 2735 c.c.

    Evocato dal ricorrente per contestare il valore probatorio della pretesa confessione stragiudiziale; la Corte non esamina nel merito la doglianza.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o prove legali mal valutate; non basta contestare la ricostruzione dei fatti.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ribadisce che non è censurabile in cassazione la mera valutazione del materiale istruttorio; la doglianza è inammissibile se mira a ottenere una nuova valutazione delle prove.

  • art. 244 c.p.c.

    Evocato dal ricorrente nel secondo motivo; non viene applicato nel merito perché la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare che il ricorso deve indicare specificamente gli atti e il luogo in cui essi sono stati prodotti, al fine di consentire il controllo ex actis; il secondo motivo è inammissibile per tale difetto.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato con l’art. 111 Cost. per la censura di motivazione apparente; la Corte ritiene che la motivazione della sentenza impugnata sia esistente e logicamente comprensibile.

  • art. 111 Cost.

    Evocato per dedurre il vizio di motivazione; la Corte afferma che non ricorrono le anomalie motivazionali tali da integrare nullità della sentenza.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile la censura che introduca per la prima volta una questione non specificamente devoluta nei gradi di merito; la parte deve indicare in quale atto precedente la questione sia stata dedotta, altrimenti la doglianza è nuova e non scrutinabile.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove legali valutate contra legem o abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi liberamente apprezzabili.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., indicando puntualmente gli atti e i documenti su cui si fonda e dove essi siano reperibili nel fascicolo, così da consentire il controllo della Corte.
  • Il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. sussiste solo in presenza di anomalie radicali della motivazione, come mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o perplessità obiettiva; non basta che la parte ritenga la motivazione errata o non condivisibile.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale istruttorio né una diversa ricostruzione del fatto storico, se la sentenza di merito ha esaminato le prove e ha seguito un percorso logico-giuridico non manifestamente illogico.
  • Quando la responsabilità civile è desunta anche da un pregresso giudizio penale definito per prescrizione, ciò non implica di per sé assenza di responsabilità in sede civile, se il giudice di merito ha autonomamente valorizzato gli elementi istruttori acquisiti nel processo civile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.