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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23512/2021 del 26/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda di indennizzo proposta dall'ex commerciante. Ha inoltre condannato quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio in favore dell'INPS.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il diritto all'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale previsto dal d.lgs. n. 207 del 1996 e successive modifiche. L'ex titolare di attività commerciale aveva ottenuto in appello il riconoscimento della prestazione, perché alla data della domanda amministrativa risultava ultrasessantaduenne e già iscritto per almeno cinque anni nella gestione commercianti, pur avendo cessato l'attività nel 2000. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 19 ter del d.l. n. 185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009, come modificato dalla l. n. 183 del 2010 e dalla l. n. 147 del 2013, nonché degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 207 del 1996, sostenendo che i requisiti per l'indennizzo dovevano essere tutti maturati nel periodo normativamente indicato e che, quindi, non bastava il solo perfezionamento successivo del requisito anagrafico, essendo la cessazione dell'attività intervenuta fuori dalla finestra temporale di riferimento.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte, cassata la sentenza, di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 1 d.lgs. 28 marzo 1996, n. 207

    istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale

    La norma individua la prestazione e la sua finalità di sostegno ai commercianti cessati definitivamente dall'attività.

  • art. 2 d.lgs. 28 marzo 1996, n. 207

    L'indennizzo ... spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998 ...

    I requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso devono sussistere entro il periodo previsto dalla disposizione.

  • art. 72, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448

    L'indennizzo ... è concesso ... anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti ... nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004

    Estende temporalmente la platea dei beneficiari alle ulteriori finestre indicate dal legislatore.

  • art. 1, comma 272, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    L'indennizzo ... è concesso ... anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti ... nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007

    Ulteriore proroga del regime, sempre ancorata alla maturazione dei requisiti nel periodo stabilito.

  • art. 19 ter, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in L. 28 gennaio 2009, n. 2

    è concesso ... a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti ... nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011

    La formulazione temporale esige che tutti i requisiti si perfezionino entro la finestra legislativa considerata.

  • art. 35 L. 4 novembre 2010, n. 183

    Sostituisce il testo dell'art. 19 ter, mantenendo il meccanismo di concessione ancorato al periodo di possesso dei requisiti.

  • art. 1, comma 490, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    Modifica ulteriormente il termine finale della finestra temporale, estendendola al 31 dicembre 2016.

Massime di principio

  • Quando una prestazione previdenziale è riconosciuta solo ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti entro una determinata finestra temporale, i requisiti richiesti devono maturare tutti all'interno di quel periodo; non è sufficiente che uno solo di essi si perfezioni tempestivamente.
  • L'espressione normativa "si trovano in possesso dei requisiti nel periodo compreso tra ... e ..." va intesa nel senso di subordinare il diritto alla coesistenza temporale dei presupposti richiesti dal legislatore.
  • Se la cessazione dell'attività o altro presupposto oggettivo si è verificato fuori dal periodo di efficacia della disciplina, il successivo perfezionamento del requisito anagrafico non consente l'accesso al beneficio.
  • In presenza di un errore di diritto sulla portata temporale dei requisiti, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito senza rinvio quando i fatti rilevanti siano pacifici.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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