Cassazione Civile, Ordinanza n. 27058/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento sintetico ai fini IRPEF, ai sensi dell'art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973, contestando alla contribuente maggiori redditi per l'anno 2006 in relazione all'acquisto di due immobili avvenuto nel 2008 e 2009 e alla mancata risposta a un questionario endoprocedimentale. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo di aver finanziato gli acquisti con somme provenienti da assegni del marito e dalla vendita di altri immobili, e i giudici di merito le avevano dato ragione. In cassazione l'Agenzia articolava due motivi: con il primo denunciava la violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto utilizzabile documentazione prodotta solo in giudizio e non già in sede istruttoria; con il secondo deduceva la violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., contestando che la CTR avesse ritenuto provata la disponibilità di ulteriori assegni e, più in generale, avesse mal valutato la prova contraria offerta dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il rilievo preliminare della contribuente sulla legittimazione processuale dell'Ufficio, affermando che la Direzione Regionale è struttura sovraordinata rispetto alla Direzione Provinciale e può stare in giudizio ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. Quanto al primo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché diretto in realtà a censurare un preteso errore percettivo della CTR sul contenuto del questionario, quindi un vizio revocatorio non deducibile in cassazione, e comunque per difetto di specificità, non essendo stato riprodotto il contenuto essenziale dell'atto da cui risultasse una specifica richiesta documentale. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha giudicato in parte inammissibile e per il resto infondato: ha ribadito che nell'accertamento sintetico le presunzioni dell'Ufficio sono sempre superabili con prova contraria, sia in sede amministrativa sia in giudizio; ha evidenziato che la CTR aveva motivatamente ritenuto non contrastata dall'Agenzia la documentazione prodotta dalla contribuente, dalla quale emergeva una disponibilità finanziaria complessiva superiore al costo degli immobili acquistati; ha quindi rilevato che il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non indicava elementi idonei a neutralizzare la prova offerta dalla contribuente. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia soccombente.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
nell'accertamento sintetico il reddito può essere ricostruito sulla base di elementi indici di capacità contributiva, ma la pretesa resta soggetta a prova contraria da parte del contribuente.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
la preclusione all'utilizzo in giudizio di documenti non prodotti in sede amministrativa non opera se non sia dimostrato che l'Ufficio abbia effettivamente richiesto una specifica documentazione nel corso dell'istruttoria.
la censura sull'onere della prova non è fondata quando il giudice di merito abbia accertato che la prova contraria del contribuente non è stata efficacemente contrastata dall'Ufficio.
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate può stare in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale richiamato per le censure di violazione di legge, ma non consente di veicolare un vizio revocatorio o una contestazione priva di specificità.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico, le presunzioni poste a base della pretesa fiscale sono sempre superabili dal contribuente mediante prova contraria, che può essere offerta anche in sede processuale.
- Per invocare la preclusione alla produzione documentale in giudizio ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, l'Amministrazione deve dimostrare di avere effettivamente richiesto in modo specifico quei documenti in sede endoprocedimentale.
- In cassazione è inammissibile la censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mira in realtà a rimettere in discussione un errore percettivo del giudice di merito o non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La prova contraria offerta dal contribuente deve essere valutata in concreto rispetto alla capacità di coprire le spese o gli acquisti contestati; se l'Ufficio non la contrasta con elementi idonei, la pretesa impositiva non può essere confermata.
- La legittimazione processuale dell'ufficio finanziario convenuto o ricorrente può essere esercitata anche tramite la struttura territoriale sovraordinata rispetto all'ufficio che ha emesso l'atto.
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