Cassazione Penale, Sentenza n. 40761/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, quale legale rappresentante della società DM Costruzioni s.r.l., è accusata di aver attestato falsamente all'Ufficio tecnico del Comune di Sparanise, tramite autocertificazione sostitutiva inerente al DURC, di essere in regola con gli obblighi previdenziali (INPS/INAIL) per partecipare a un affidamento diretto di lavori pubblici, mentre al 29/12/2017 risultavano omessi pagamenti per €7.739,60; inoltre è contestata la falsificazione della data di richiesta del DURC per farlo apparire antecedente alla domanda. In sede di ricorso erano dedotti (i) vizio di diritto circa la necessità che la violazione contributiva fosse "grave e definitivamente accertata" ai sensi dell'art. 48-bis DPR 602/73 e art. 80 d.lgs. 50/2016 e (ii) la non applicabilità della pena per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto configurabile il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico in relazione all'autocertificazione che sostituiva il DURC, perché la dichiarazione era destinata a provare la veridicità di uno stato (la regolarità contributiva) rilevante per l'accesso all'appalto e la ricorrente non possedeva il requisito al momento della domanda. La Corte ha inoltre rilevato che la falsificazione della data della richiesta del DURC e il tempestivo ottenimento del documento solo successivamente dimostrano la finalità ingannevole. Ha respinto l'argomento sulla non rilevanza della violazione contributiva non definitivamente accertata richiamando il contenuto dell'art. 80 c.4 d.lgs. 50/2016. Infine ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), ritenendo la condotta strumentale all'ottenimento di profitti significativi. Conseguentemente è stata confermata la condanna e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto integrato il delitto di falsità ideologica del privato in atto pubblico poiché l'autocertificazione era destinata a provare la verità di fatti rilevanti per l'accesso all'appalto (possesso dei requisiti contributivi)
Le dichiarazioni sostitutive previste dall'art.76 sono atti destinati a provare la verità dei fatti, stati e qualità personali; quindi la falsa autocertificazione rientra nella fattispecie quando sostituisce un documento probatorio (il DURC)
artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000
Tali norme attribuiscono funzione probatoria alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio; la Corte le utilizza per collegare l'efficacia probatoria dell'autocertificazione al dovere di verità del dichiarante
art. 4, comma 14-bis, d.l. n. 70/2011
La normativa consente che una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) sostituisca il DURC in sede di presentazione della domanda; la Corte valuta l'autocertificazione alla stregua di documento idoneo a comprovare la regolarità contributiva, quando invece tale regolarità mancava al momento della presentazione
art. 80 d.lgs. n. 50/2016
Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze... che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro
La Corte chiarisce che l'art.80 non esclude a priori la rilevanza di violazioni non definitivamente accertate; la norma consente comunque di considerare la conoscenza di gravi violazioni non definitivamente accertate come elemento impeditivo per l'affidamento, e la norma non neutralizza automaticamente ogni omissione contributiva inferiore a soglie previste in altri contesti
art. 48-bis DPR 29 settembre 1973 n. 602
La corte ha esaminato il richiamo alla disciplina sulla gravità delle violazioni contributive ma ha ritenuto che la mancanza del requisito al momento della domanda e la falsificazione della data del DURC integrino comunque la falsità ideologica, indipendentemente dalla non definitiva definizione dell'accertamento contributivo
La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata esclusa perché la Corte ha ritenuto che l'offesa, valutata con i criteri dell'art.133 c.p., non fosse particolarmente tenue; la condotta era strumentale all'ottenimento di un affidamento e di profitti significativi, elemento incompatibile con la tenuità
Richiamato come criterio per valutare la gravità dell'offesa ai fini dell'art.131-bis; la Corte ha applicato i criteri rilevanti e indicati per escludere la tenuità
Massime di principio
- Un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 che sia destinata a comprovare stati, qualità o fatti rilevanti per rapporti pubblicistici (es. partecipazione ad appalti) può integrare il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico se il dichiarante non possiede il requisito attestato al momento della dichiarazione
- La rilevanza penale non è esclusa dal fatto che la violazione contributiva non sia stata ancora "definitivamente accertata": l'elemento decisivo è la falsità della dichiarazione al momento della sua resa e l'uso ingannevole del documento (p.es. falsificazione della data del DURC) per ottenere vantaggi
- La possibilità di esclusione da procedure di gara per violazioni non definitivamente accertate prevista dall'art.80 d.lgs.50/2016 non neutralizza automaticamente la rilevanza penale di una dichiarazione mendace volta ad occultare la mancanza dei requisiti
- Per l'applicazione dell'istituto di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis), non è necessario valutare tutti gli elementi elencati dall'art.133, ma è sufficiente motivare sui criteri ritenuti rilevanti; tuttavia, se la condotta è strumentale all'ottenimento di profitti significativi e all'accesso a lavori pubblici, è probabile che la tenuità venga esclusa
- La tempistica del possesso del requisito (se sussisteva al momento della presentazione della domanda o è stato ottenuto successivamente) e la correttezza formale dei documenti allegati (es. date, richieste) sono fattori decisivi nella valutazione della genuinità dell'autocertificazione
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