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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18484/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con una società del settore postale. In sede di rinvio la Corte d'appello ha dichiarato la nullità parziale del termine apposto al contratto, con conversione del rapporto in tempo indeterminato dal 1° giugno 2001, per mancata prova del rispetto della clausola di contingentamento. Ha inoltre condannato la datrice di lavoro a corrispondere, ai sensi dell'art. 32 della l. n. 183 del 2010, un'indennità risarcitoria pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, valorizzando equitativamente la limitatissima durata del contratto e le dimensioni aziendali. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: con i primi tre ha censurato la liquidazione dell'indennità, deducendo violazione degli artt. 112, 113, 114, 115, 116 c.p.c., dell'art. 8 l. n. 604 del 1966, dell'art. 32 l. n. 183 del 2010 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse determinato la misura del risarcimento in modo equitativo fuori dai casi consentiti, che avesse applicato solo alcuni dei criteri legali e che la statuizione fosse comunque errata; con il quarto e quinto motivo ha contestato la compensazione integrale delle spese di lite, invocando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché dei requisiti di motivazione di cui agli artt. 112, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la motivazione fosse illogica o apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la determinazione, tra minimo e massimo, dell'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010, richiamando i criteri dell'art. 8 l. n. 604 del 1966, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria, vizi non ravvisati nel caso di specie; il riferimento alla valutazione 'equitativa' non integra un improprio giudizio di equità, ma esprime la complessiva ponderazione di merito. Ha poi respinto le censure sulle spese, osservando che nel regime applicabile la compensazione per 'giusti motivi' richiede un adeguato supporto motivazionale desumibile anche dal complesso della motivazione; nella specie la Corte territoriale aveva richiamato la particolarità della questione trattata, motivazione ritenuta sufficiente e non sindacabile perché espressiva di un apprezzamento di merito. Non sono state liquidate spese in cassazione perché il controricorso era tardivo. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010

    "commisurato ad un importo pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto"

    L'indennità per la conversione del contratto a termine va determinata dal giudice di merito tra un minimo e un massimo, facendo applicazione dei criteri richiamati dall'art. 8 l. n. 604 del 1966; la relativa scelta è censurabile solo per vizi motivazionali radicali.

  • art. 8 l. n. 604 del 1966

    È richiamato come parametro per la liquidazione dell'indennità ex art. 32 l. n. 183 del 2010, insieme agli altri criteri legali da apprezzare dal giudice di merito.

  • artt. 112, 113, 114 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la liquidazione dell'indennità, ma la Corte non ravvisa violazioni idonee a cassare la sentenza.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Le censure sul cattivo governo delle risultanze istruttorie e della valutazione delle prove sono state ritenute infondate perché dirette, in realtà, a sollecitare un riesame di merito.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato nel motivo di ricorso per contestare l'interpretazione della disciplina sull'indennità, ma senza esiti favorevoli per la ricorrente.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è stata ritenuta legittima perché sorretta, nel regime applicabile, da motivazione sufficiente e riconducibile alla discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per dedurre vizio di motivazione sulla compensazione delle spese, ma la Corte ha escluso la denunciata apparenza o illogicità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione della compensazione delle spese; la Corte ne ha escluso la violazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel regime dell'indennità dovuta per la nullità del termine nel contratto di lavoro, la scelta della misura tra minimo e massimo legali spetta al giudice di merito, che deve applicare i criteri normativi richiamati; in cassazione la censura è ammissibile solo per motivazione mancante, illogica o contraddittoria.
  • Il riferimento alla valutazione 'equitativa' nella liquidazione dell'indennità non equivale, di per sé, a un giudizio di equità pura: può indicare semplicemente un prudente apprezzamento del merito entro i limiti fissati dalla legge.
  • La compensazione delle spese di lite, nel regime anteriore alla modifica del 2005, è legittima se sorretta da motivazione desumibile anche implicitamente dal complesso della decisione, ad esempio dalla particolarità della questione trattata; il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del merito di tale scelta.
  • Non è configurabile violazione dell'art. 91 c.p.c. quando le spese non sono poste a carico della parte integralmente vittoriosa; in caso di compensazione, la censura è scrutinabile solo nei limiti della manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineSpese di liteRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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