Cassazione Civile, Ordinanza n. 00615/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da due eredi avverso otto cartelle esattoriali relative alla posizione del loro dante causa. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione ritenendo prescritto il credito iscritto a ruolo per sei cartelle, notificate tra il 2001 e il 2008 e non seguite da valida azione esecutiva, escludendo che la sola iscrizione ipotecaria potesse valere come atto interruttivo della prescrizione; per le altre due cartelle, inoltre, la notificazione non era stata provata dalla riscossione. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 100 c.p.c. e, subordinatamente, degli artt. 2943 c.c. e 77 d.P.R. 602/1973; (2) violazione degli artt. 2946, 2948 e 2953 c.c. e delle norme del d.lgs. 112/1999 e del d.lgs. 46/1999 in tema di prescrizione dei crediti iscritti a ruolo e disciplina della riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha rilevato d'ufficio la carenza di jus postulandi della ricorrente: per il patrocinio dell'Agenzia davanti alla Corte di cassazione il Protocollo 22 giugno 2017 prevede, in via convenzionale, l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, salvo conflitto d'interessi, indisponibilità o apposita delibera motivata dell'Agenzia ai sensi dell'art. 43, comma 4, R.D. 1611/1933. Mancando tali presupposti, la procura al difensore del libero foro è stata ritenuta invalida e il ricorso dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate in considerazione della recente formazione della giurisprudenza sul punto; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo come norma sulla legittimazione e sull'interesse ad agire; la Corte non ha esaminato il merito della censura per l'inammissibilità del ricorso dovuta al difetto di valida procura.
richiamato in relazione all'efficacia interruttiva degli atti; non esaminato nel merito per il difetto di jus postulandi.
richiamato dal ricorrente in tema di iscrizione ipotecaria sui beni del debitore; non esaminato nel merito.
richiamato per sostenere il termine ordinario decennale di prescrizione; non esaminato nel merito.
richiamato per la disciplina del termine quinquennale di prescrizione; non esaminato nel merito.
richiamato per la tesi di conversione del termine di prescrizione in decennale; non esaminato nel merito.
richiamati tra le norme sulla riscossione e sui rapporti tra soggetti della riscossione; non esaminati nel merito.
artt. 17, 18, 19, 20, 24, 29 d.lgs. 46/1999
richiamati nel secondo motivo in materia di riscossione mediante ruolo; non esaminati nel merito.
R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4
norma richiamata per la possibilità di conferire patrocinio a un avvocato del libero foro solo in presenza di apposita delibera motivata dell'Agenzia.
Protocollo 22 giugno 2017 tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Avvocatura Generale dello Stato
la Corte lo considera vincolante nel prevedere che il patrocinio in Cassazione dell'Agenzia sia affidato all'Avvocatura dello Stato, salvo eccezioni specifiche.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente, in caso di inammissibilità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito processuale sfavorevole nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la validità della procura va verificata anche d'ufficio: se il patrocinio della parte è soggetto a un regime speciale che richiede l'assistenza di un difensore determinato o un'apposita delibera, la mancanza dei presupposti rende invalida la procura e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio processuale preliminare, la Corte non esamina i motivi sostanziali formulati contro la decisione impugnata.
- La sola iscrizione ipotecaria, secondo la ricostruzione della Corte territoriale riportata nella sentenza, non è stata considerata equiparabile ad azione esecutiva idonea a interrompere la prescrizione; tuttavia tale profilo non è stato scrutinato nel merito dalla Cassazione per il rilievo assorbente del difetto di procura.
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