Cassazione Civile, Sentenza n. 18330/2025 del 04/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava la deducibilità di costi contabilizzati relativi alla costruzione di due complessi immobiliari per l'anno 2005, ritenendoli non documentati e rilevando anomalie nei contratti di appalto e la mancata accettazione dei lavori da parte dei committenti. In primo grado la CTP aveva in gran parte accolto i ricorsi della società e dei soci; in appello la CTR aveva dichiarato inammissibile (ex art. 57 d.lgs. 546/1992) il motivo dell'Agenzia relativo alla mancata accettazione dei lavori e, nel merito, aveva ritenuto ampie e condivisibili le giustificazioni documentali fornite dalla contribuente. L'Agenzia ha quindi impugnato la sentenza di appello in Cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR considerato 'nuovo' il motivo relativo alla mancata accettazione; 2) vizio di motivazione (art. 360, n.5 c.p.c.) perché la decisione di appello è generica e non spiega quali documenti abbiano retto la prova dei costi; 3) errori nell'apprezzamento delle prove (art. 360, n.3 c.p.c.), in particolare nella valutazione delle dichiarazioni dei fornitori e della contabilità presentata dalla società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso dell'Agenzia (assorbendo il quarto) ritenendo: a) errata applicazione del divieto di ius novorum da parte della CTR, poiché l'Agenzia non aveva introdotto nuove pretese ma aveva soltanto precisato aspetti già posti in primo grado (assenza dei SAL e relative implicazioni); b) la motivazione della sentenza d'appello è risultata generica e apparentemente insufficiente, in quanto non indica quali documenti e quale percorso logico abbiano portato alla ritenuta attendibilità della documentazione della contribuente; c) la CTR non ha adeguatamente valutato la necessaria corroborazione delle dichiarazioni dei terzi e della contabilità della società. Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte tributaria regionale dell'Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
comma 2 (divieto di proposizione di nuove eccezioni in appello)
La Corte precisa che il divieto di ius novorum nel processo tributario limita l'oggetto del giudizio alle pretese contenute nell'atto impositivo e ai motivi di ricorso del contribuente; tuttavia l'Amministrazione può chiarire e approfondire, in appello, aspetti già risultanti dall'atto e dalla difesa svolta in primo grado senza introdurre pretese nuove. Nella specie la CTR ha errato nel dichiarare 'nuovo' il motivo relativo alla mancata accettazione.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5
n.3 (violazione di norme processuali e di diritto sostanziale), n.4 (violazione e falsa applicazione di norme), n.5 (vizio di motivazione)
La Corte utilizza tali norme per censurare la sentenza di merito: il controllo di legittimità può rilevare violazioni di legge e vizi gravi della motivazione; alla luce della giurisprudenza, il sindacato sulla motivazione è limitato al 'minimo costituzionale' e può intervenire se la motivazione è del tutto mancante, apparente o contraddittoria. Nel caso la motivazione di merito è stata ritenuta apparente e generica.
Richiamato nei principi: il processo tributario è giudizio di impugnazione dell'atto impositivo e l'oggetto del giudizio è circoscritto ai presupposti di fatto e di diritto indicati nell'atto stesso.
Richiamato rispetto alla disciplina fiscale dei costi: implicita esigenza che i costi dedotti risultino provati secondo le regole tributarie e civili; la Corte valuta che la CTR non abbia adeguatamente motivato il convincimento sulla prova dei costi.
Richiama l'onere della prova: la Corte ricorda che incombe sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dei costi, ma spetta al giudice valutare se la documentazione prodotta sia idonea e se sia necessaria corroborazione.
Sottolinea il valore probatorio della contabilità della parte: la CTR doveva esaminare specificamente la valenza probatoria della contabilità esibita dalla contribuente.
Riguarda le dichiarazioni dei terzi: la Corte osserva che le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dai fornitori richiedono adeguata valutazione e, se necessario, corroborazione da parte del giudice, cosa non compiuta dalla CTR.
Citato quale norma processuale relativa ai depositi di memorie: utilizzata per segnalare che le parti hanno depositato memorie e documenti utili al giudizio.
Massime di principio
- Il divieto di 'ius novorum' nel processo tributario circoscrive il giudizio all'atto impositivo e ai motivi del contribuente; tuttavia l'Amministrazione può chiarire o approfondire in appello aspetti già contestati in primo grado senza essere considerata come introduzione di nuove pretese.
- La Corte d'appello deve motivare in modo concreto e specifico l'accoglimento della documentazione probatoria del contribuente: formule generiche come 'ampie e condivisibili giustificazioni' non sono sufficienti e possono determinare la cassazione per motivazione apparente.
- Le dichiarazioni dei terzi (fornitori) e la contabilità della società hanno valore probatorio ma vanno valutate dal giudice di merito: esse richiedono, se necessario, elementi di corroborazione e un esplicito percorso logico che ne giustifichi la credibilità.
- In sede di Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato al 'minimo costituzionale': sono reclamabili solo vizi gravi (mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contraddizioni insanabili o incomprensibilità oggettiva).
- In caso di dubbio sulla valutazione probatoria compiuta dalla CTR, la Cassazione può cassare e rinviare per un nuovo esame motivato, non per riformare direttamente il merito.
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