Cassazione Civile, Sentenza n. 18215/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rimborso della metà del credito d'imposta relativo ai dividendi distribuiti negli anni 2002-2003 dalla controllata italiana Eco-Bat S.p.A., ai sensi dell'art.10 della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni. L'Amministrazione aveva opposto silenzio-rifiuto ritenendo non provato che un'imposta sui dividendi fosse effettivamente stata pagata nel Regno Unito; la CTR aveva poi respinto il rimborso ritenendo insufficiente la certificazione inglese che attestava solo una generica soggezione ad imposta
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso, accolto i primi due motivi di ricorso della ricorrente (violazione del principio di diritto indicato nella sentenza di rinvio e falsa applicazione dell'art.10 par.4 lett.b della Convenzione), assorbendo i restanti motivi, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originale della Società concedendo il rimborso richiesto. Sono compensate integralmente le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità
Norme richiamate
Convenzione tra Italia e Regno Unito contro le doppie imposizioni
In particolare l'art.10, par.4, lett.b è interpretato nel senso che la condizione 'subject to tax' richiede un potenziale assoggettamento a tassazione illimitato nello Stato di residenza (full liability to tax), non l'effettivo pagamento dell'imposta; è sufficiente che i dividendi concorrano alla formazione della base imponibile nello Stato estero
Legge n.329 del 1990 (ratifica Convenzione Italia-Regno Unito)
Norma di ratifica richiamata quale fonte della Convenzione applicabile al caso
d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art.14 (versione ratione temporis)
Richiamato dalle parti nel quadro delle modalità di eliminazione della doppia imposizione; la Corte ha ritenuto non necessaria una prova dell'effettivo pagamento dell'imposta ai fini dell'art.10 della Convenzione
d.P.R. n. 600 del 1973, art.27-bis
Norma che ha attuato la direttiva madre-figlia; la sua applicazione (esenzione da ritenuta) non esclude automaticamente il diritto al credito d'imposta previsto dalla Convenzione, né impedisce l'opzione per il credito ove permessa
Direttiva madre-figlia (att. d.lgs. n.136 del 1993, Direttiva 90/435/CEE e direttive successive)
L'esenzione prevista dalla normativa comunitaria non elimina necessariamente il rischio di doppia imposizione economica; occorre verifica concreta della neutralità fiscale dello Stato di residenza della madre
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt.49 e 63
Richiamati in relazione ai principi di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali; il coordinamento tra norme nazionali, convenzioni e diritto UE deve garantire neutralità fiscale e non discriminazione
Sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-389/18 (Brussels Securities)
Interpretazione della condizione 'subject to tax' come possibile assoggettamento a tassazione e indicazione che l'esenzione ai sensi della direttiva madre-figlia non esclude automaticamente il rischio di doppia imposizione economica; principio utilizzato come guida per interpretare le convenzioni bilaterali
Giurisprudenza della Corte di cassazione (es. Cass. n.20646/2021, n.2313/2020, n.14624/2023)
Orientamenti consolidati secondo i quali il credito d'imposta del trattato può trovare applicazione anche se è stata riconosciuta l'esenzione interna ai sensi della direttiva madre-figlia; la condizione 'subject to tax' va intesa come 'full liability to tax' e non come effettivo versamento
Massime di principio
- La condizione 'subject to tax' prevista dalle convenzioni va interpretata come potenziale assoggettamento illimitato a tassazione nello Stato di residenza della società madre (full liability to tax), e non richiede la prova dell'effettivo pagamento dell'imposta sui dividendi
- La certificazione rilasciata dall'amministrazione fiscale estera che attesta la soggezione a imposta può essere sufficiente, insieme alla prova della qualità di beneficiario effettivo, per ottenere il credito o il rimborso previsto dalla convenzione
- L'applicazione domestica dell'esenzione ex direttiva madre-figlia non esclude automaticamente il ricorso al meccanismo del credito d'imposta previsto da una convenzione bilaterale; occorre una verifica concreta se il regime estero elimina effettivamente il rischio di doppia imposizione economica
- Una volta dimostrata la qualità di beneficiario effettivo e la soggezione a imposta in linea di principio, l'onere di prova non richiede necessariamente la produzione di documentazione attestante l'avvenuto versamento dell'imposta all'estero
- Nei contenziosi simili è necessario coordinare l'interpretazione delle norme convenzionali con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e della Corte di cassazione per garantire il principio di neutralità fiscale internazionale
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