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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18252/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Veneto che aveva confermato la decisione della CTP di Venezia favorevole a Susanne e Natalino Franzi, i quali sostenevano di essere eredi diretti di Franca Franzi perché il loro padre Gino era deceduto il giorno successivo alla morte della sorella e dunque non avrebbe potuto accettare l'eredità. L'Agenzia delle Entrate contestava l'errata qualificazione dei soggetti passivi dell'imposta di successione, sostenendo che, ai sensi del T.U.S. (d.lgs. 346/1990), la chiamata all'eredità (delazione) determina l'obbligo fiscale e l'onere dichiarativo anche prima dell'accettazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, affermando il principio secondo cui, in tema di imposta sulle successioni, il presupposto dell'imposizione è la chiamata all'eredità e non l'accettazione. Ne consegue che, quando la successione riguardi anche un'eredità devoluta al dante causa e da costui non ancora accettata, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta anche relativamente alla successione precedente la cui delazione gli sia stata trasmessa ai sensi dell'art. 479 c.c. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione per nuovo esame, con provvedimento anche sulle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 346/1990, art. 7, comma 4

    "Fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato"

    Stabilisce che, ai fini dell'imposta di successione, la determinazione dell'imposta si basa sulla chiamata all'eredità (delazione): i chiamati che non hanno rinunziato sono considerati eredi fino all'accettazione, rendendo quindi rilevante fiscalmente la semplice delazione.

  • d.lgs. 346/1990, art. 28, commi 2 e 5

    "Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari [...]"; "I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art. 31, hanno rinunziato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità [...] e ne hanno informato per raccomandata l' ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredità o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere della pretura"

    Attribuisce l'obbligo dichiarativo anche ai chiamati all'eredità (salvo specifiche eccezioni come la rinuncia tempestiva o la richiesta di curatore), confermando che la posizione fiscale nasce dalla chiamata indipendentemente dall'accettazione.

  • d.lgs. 346/1990, art. 36, commi 1-3

    "1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta [...] 3. Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti"

    Prevede la responsabilità solidale degli eredi per il pagamento dell'imposta e, fino all'accettazione, limita la responsabilità dei chiamati al valore dei beni ereditari di cui sono in possesso, disciplinando il profilo della responsabilità patrimoniale in ambito successorio-fiscale.

  • Codice civile, art. 479

    Norma civilistica sulla trasmissione della delazione; viene richiamata per spiegare che la chiamata all'eredità può essere trasmessa ai successori del chiamato deceduto e, sul piano tributario, tale trasmissione implica che l'obbligo fiscale si trasferisca ai destinatari della delazione.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta sulle successioni la qualità rilevante è la chiamata all'eredità (delazione): il soggetto chiamato è, salvo rinuncia valida o comunicata, soggetto agli obblighi dichiarativi e può risultare responsabile dell'imposta anche prima dell'accettazione.
  • Se il chiamato muore prima di accettare, la delazione può essere trasmessa ai suoi successori (art. 479 c.c.) e l'obbligo fiscale può gravare su questi ultimi; la responsabilità resta comunque limitata al valore dei beni ereditari posseduti fino all'accettazione.
  • La rinuncia all'eredità, tempestivamente comunicata entro i termini previsti (art. 28 e art. 31 T.U.S.), esonera dall'obbligo dichiarativo e dall'eventuale responsabilità fiscale connessa alla qualifica di chiamato.
  • La presentazione della dichiarazione di successione ha rilievo fiscale ma non coincide automaticamente con l'accettazione ai fini civilistici: in ambito tributario la delazione assume valore sufficiente per l'individuazione del soggetto passivo.
  • In caso di contestazione giudiziale occorre verificare documentalmente la rinuncia, la presenza di beni ereditari in possesso dei chiamati, i pagamenti già effettuati e la corretta imputazione dell'imposta per evitare duplicazioni o limitare la responsabilità al valore dei beni posseduti.
  • Una decisione favorevole in primo grado basata sull'interpretazione civilistica dell'acquisto dell'eredità può essere ribaltata in sede di legittimità se la normativa tributaria (T.U.S.) è interpretata nel senso che la delazione determina l'obbligo fiscale.

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