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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18254/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado che, pur rideterminando solo le spese di lite, aveva confermato l'obbligo per il contribuente di pagare l'imposta di successione per euro 1.545.780,00 relativa all'eredità di Raffaella Marianna Fortunata Mortara. L'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, d.lgs. 346/1990 in combinato disposto con gli artt. 769 ss. c.p.c. e l'art. 192 disp. att. c.p.c., sostenendo che l'inventario redatto non fosse conforme ai requisiti formali (art. 775 c.p.c. e n.4 e n.5 dell'art. 775) e che il notaio avrebbe dovuto accedere e interrogare i detentori presso tutti gli immobili della de cuius per escludere la presenza di mobilia non inventariata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che: (i) la censura dell'Agenzia riguardava in massima parte valutazioni di merito sulle risultanze probatorie e quindi era insindacabile in sede di legittimità salvo vizi di motivazione; (ii) l'art. 9, comma 2, d.lgs. 346/1990 è norma speciale riferita a denaro, gioielli e mobilia e il richiamo agli articoli del c.p.c. deve essere inteso prevalentemente sotto il profilo formale e procedurale, non come imposizione di inventariare passività, partecipazioni societarie o crediti; (iii) non è obbligatorio un approccio eccessivamente formalistico rispetto ai contenuti indicati dall'art. 769 c.p.c. quando si tratta di dare prova contraria alla presunzione fiscale del 10%; (iv) la decisione di merito circa l'assenza di mobilia negli immobili locati o concessi in comodato è risultata correttamente motivata e non contraddetta da elementi tali da consentire la cassazione. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2, d.lgs. 346/1990

    si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l’esistenza per un importo diverso.

    La norma è speciale e mira a una presunzione fiscale sui beni facilmente occultabili (denaro, gioielli, mobilia). Il rinvio al codice di procedura civile va inteso soprattutto sotto il profilo formale/procedurale per consentire la prova contraria, non come imposizione di inventariare beni immateriali (crediti, partecipazioni) estranei alla presunzione.

  • art. 769 e ss. c.p.c.

    Forniscono le regole formali per la redazione dell'inventario. La Corte ritiene che tali norme regolano la forma e le modalità operative, ma il loro contenuto non debba essere applicato in modo formalistico quando la finalità è la prova contraria alla presunzione prevista dall'art. 9 TUS.

  • art. 775 c.p.c.

    Indica il contenuto del processo verbale di inventario. La Corte segnala che alcune voci previste (es. passività, descrizione dei libri e registri) non sono pertinenti rispetto alla finalità fiscale dell'art. 9 e non sono richieste in modo tassativo per superare la presunzione sui soli beni mobili, denaro e gioielli.

  • art. 192 disp. att. c.p.c.

    Stabilisce l'obbligo dell'ufficiale che procede all'inventario di interrogare chi aveva la custodia dei mobili o abitava la casa. La Corte ritiene che l'applicazione di tale disposizione dipende dalle circostanze di fatto: se dalle risultanze emerge l'assenza di mobilia in immobili dati in locazione o comodato, il mancato accesso non comporta automaticamente vizio di legge.

  • art. 16, comma 1, lett. c), d.lgs. 346/1990

    Richiamata in motivazione a supporto della distinzione tra beni facilmente occultabili (soggetti a presunzione) e strumenti tracciabili (azioni, quote, titoli) per i quali sono previsti criteri di valutazione distinti.

  • Giurisprudenza richiamata (Cass. n. 22181/2020, n. 8345/2006, n.12935/2013)

    Sostengono il principio che la presunzione dell'art. 9 riguarda beni facilmente occultabili e non è applicabile meccanicamente a beni tracciabili; tali precedenti sono stati utilizzati per argomentare contro una lettura estensiva/formalistica del rinvio al c.p.c.

Massime di principio

  • L'obbligo di inventario ai fini dell'art. 9 TUS ha finalità specifica: consentire la prova contraria solo rispetto a denaro, gioielli e mobilia, non rispetto a crediti, partecipazioni o passività.
  • Il richiamo agli articoli del codice di procedura civile va interpretato in senso formale/procedurale: non si richiede un'applicazione eccessivamente formalistica dei contenuti non pertinenti alla finalità fiscale.
  • La conformità formale dell'inventario è importante, ma la valutazione sulla completezza e sull'assenza di ulteriori beni è questione di merito rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione o violazioni di legge chiare.
  • La mancata ispezione fisica di immobili dati in locazione o comodato non comporta di per sé nullità dell'inventario quando le risultanze di causa dimostrano l'assenza di mobilia riconducibile al de cuius; i contratti di locazione/comodato non provano automaticamente la presenza di mobilio.
  • Per chi intende alegare la prova contraria alla presunzione del 10% è consigliabile predisporre un inventario analitico rispettoso delle formalità rilevanti (art. 769 ss. c.p.c.) focalizzato sui beni mobili, gioielli e denaro, documentando in modo chiaro l'assenza di ulteriori beni mobili nei locali rilevanti.

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