Cassazione Civile, Sentenza n. 18250/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte Tributaria Regionale della Campania n. 6861/2021, per violazione della normativa emergenziale Covid-19 relativa allo svolgimento di udienze pubbliche e camere di consiglio con collegamento da remoto. I ricorrenti contestavano che, pur avendo richiesto la trattazione in pubblica udienza e pur essendo stata fissata la data per la trattazione, la CTR ha deciso la causa in camera di consiglio tramite collegamento da remoto senza consentire la partecipazione del difensore né documentare l'invio del link o l'impossibilità di procedere con collegamento da remoto o con trattazione scritta; ciò avrebbe leso il diritto di difesa e il contraddittorio.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso per cassazione per nullità della sentenza impugnata. Ha ritenuto violata la disciplina emergenziale (in particolare l'art. 27 D.L. 28/10/2020, n. 137 e il Decreto Direttoriale RR 46/11/11/2020) che autorizza lo svolgimento delle udienze a distanza solo con decreto motivato e comunicazione preventiva e prevede, in alternativa, la decisione sugli atti salvo istanza di discussione o la trattazione scritta con termini minimi. Poiché dagli atti non risultava né la partecipazione a distanza del difensore né la comunicazione del link né l'impossibilità documentata di procedere con collegamento da remoto o con trattazione scritta, la sentenza è stata dichiarata nulla per error in procedendo. La Corte ha cassato la decisione e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, demandando anche la regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio.
Norme richiamate
art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, ... con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio; in alternativa le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, ... Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di termini minimi per il deposito delle memorie.
La norma autorizza le udienze a distanza solo con decreto motivato e preventiva comunicazione e prevede alternative (decisione sugli atti o trattazione scritta) solo se rispettati gli specifici presupposti e termini; l'inosservanza di tali garanzie può determinare nullità del provvedimento.
Decreto Direttoriale RR 46 dell'11/11/2020 (art. 3)
La partecipazione all'udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto; la decisione del Presidente di svolgere l'udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo PEC; prima dell'udienza la segreteria invia il link per la partecipazione; in caso di mancato funzionamento si sospende o si rinvia.
Stabilisce le regole tecnico-operative per le udienze da remoto: obbligo di comunicazione via PEC, invio link personale, garanzia di visibilità e ascolto, e dovere di sospendere o rinviare in caso di malfunzionamento. La mancata osservanza di tali regole pregiudica il contraddittorio.
art. 33 del d.lgs. n. 546/1992
Norma procedurale che disciplina la trattazione delle cause dinanzi alle commissioni tributarie; richiamata in relazione all'obbligo di rispetto delle forme di convocazione e trattazione e dei diritti di difesa nel processo tributario.
art. 24 della Costituzione
Richiama i principi del giusto processo e del diritto di difesa: la decisione senza effettivo contraddittorio o senza le garanzie procedurali può violare tali principi.
art. 6 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
Norma richiamata in relazione alla disciplina emergenziale delle udienze e delle possibilità di svolgimento a distanza; utilizzata nel quadro delle disposizioni legislative che hanno regolato le modalità delle udienze durante l'emergenza.
Cass. Sez. 5, 23/07/2024, n. 20420 (giurisprudenza citata)
Precedente secondo cui la normativa emergenziale consente la sostituzione dell'udienza pubblica con collegamento da remoto o, in alternativa, la decisione sugli atti, ma impone che, se la parte insiste per la discussione, la decisione non possa essere resa senza documentare l'impossibilità del collegamento da remoto o l'attivazione della trattazione scritta; la mancata osservanza puo' comportare nullità.
Massime di principio
- Se il giudice dispone lo svolgimento dell'udienza a distanza deve emettere un atto motivato e comunicarlo alle parti con congruo anticipo (PEC) e inviare il link personale per la partecipazione; l'assenza di tali comunicazioni può comportare la nullità del provvedimento.
- Quando una parte richiede espressamente la discussione in udienza, il giudice non può decidere la controversia solo sugli atti senza documentare la impossibilità del collegamento da remoto o, in alternativa, senza prevedere la trattazione scritta con i termini minimi per depositare memorie.
- In caso di malfunzionamento tecnico che impedisca il collegamento, il verbale deve attestare la sospensione o il rinvio e l'ufficio deve darne comunicazione; la semplice indicazione di una 'camera di consiglio' via piattaforma senza dettagli non sostituisce la necessaria garanzia di contraddittorio.
- Per tutelare il diritto di difesa, il difensore deve depositare e conservare istanze formali (consegna via PEC) in cui richiede la trattazione in udienza o segnala l'impossibilità di partecipare in presenza e, se la partecipazione a distanza non è consentita, chiedere la trattazione scritta nei termini previsti dalla normativa emergenziale.
- La mancata osservanza delle regole emergenziali e tecnico-operative può essere dedotta in appello o in cassazione come error in procedendo e, se riconosciuta, porta alla nullità della decisione e al rinvio per nuovo esame.
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