Cassazione Civile, Sentenza n. 18210/2025 del 04/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Accertamento IRES e IRAP relativo all'esercizio luglio 1999/giugno 2000: l'Amministrazione aveva recuperato a tassazione costi ritenuti non deducibili per mancata certezza o inerenza, ricavi per cessioni con emissione di note di credito ritenute ingiustificate, contributi associativi, quote di produzione tabacco non fatturate e rimanenze finali non fatturate. La società aveva vinto in primo grado per illegittimità dell'atto (soggiorno verificatori >30 giorni senza provvedimento formale), confermato dalla CTR; la Cassazione nel 2013 aveva però annullato parzialmente rinviando per esame di merito. L'Agenzia ha impugnato la successiva sentenza della CTR con sei motivi di cassazione, denunciando errori di diritto e di motivazione su qualificazione delle cessioni di quote di produzione, fiscalità dei contributi associativi, inerenza dei costi, legittimità delle note di credito e corretta contabilizzazione di varie poste.
La decisione
La Corte ha accolto i motivi 1, 4, 5 e 6 proposti dall'Agenzia (riguardanti, rispettivamente, la qualificazione tributaria delle cessioni di quote di produzione, l'emissione e giustificazione delle note di credito ai sensi dell'art. 26 DPR 633/1972, la carenza motivazionale rispetto all'inerenza e alla documentazione dei costi dedotti, e la valutazione apodittica di varie voci di spesa/ammortamenti), ha dichiarato inammissibili i motivi 2 e 3 e ha quindi cassato la sentenza impugnata nei soli punti accolti, rinviando la controversia alla Commissione regionale di secondo grado dell'Abruzzo in diversa composizione per nuovo esame e con istruzioni a fornire congrua motivazione. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate dalla Corte.
Norme richiamate
art. 26, d.P.R. n. 633/1972
Il cedente del bene o il prestatore del servizio ha diritto a portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione nel caso in cui un'operazione venga meno in tutto o in parte ovvero ridotta nell'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente
La Corte richiama l'obbligo che le note di variazione specifichino una causale ricollegabile alle ipotesi tassative dell'art. 26; non è sufficiente richiamare l'entità marginale delle variazioni per giustificare note di credito non ancorate a causali previste dalla norma
art. 4, comma 2 e comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Valore richiamato per affermare che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da associazioni rientrano, se rappresentano attività commerciali o agricole principali o prevalenti, nell'ambito di attività di impresa soggette a IVA; pertanto la cessione di quote di produzione compiuta da un'associazione può essere assoggettata al regime ordinario
art. 6, par. 1, VI direttiva CEE
La Corte richiama il principio secondo cui la cessione di beni immateriali (e il trasferimento di quote di produzione) è da considerarsi prestazione di servizi ai fini IVA
Regolamento (CE) n. 2848/1998, art. 33
Richiamato per evidenziare che il regolamento non inserisce tra i compiti istituzionali delle associazioni di produttori un'attività tipica di trasferimento delle quote, e disciplina le cessioni di quote tra produttori e con specifici obblighi informativi e autorizzativi
art. 2135 cod. civ.
Richiamato per definire la nozione di imprenditore agricolo e la qualifica di attività connesse dirette alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico; la Corte usa tale richiamo per argomentare che il diritto a coltivare (quota) è strumentale all'attività agricola
Disposizione richiamata (legge 20 ottobre 1978 n. 674, art. 9 - disciplina contributi associativi)
I contributi associativi corrisposti dagli aderenti alle associazioni ed unioni di cui alla presente legge, anche se determinati statutariamente in base ai costi dei diversi servizi da queste forniti, sono esenti da ogni imposta. Gli atti costitutivi, gli statuti ed i libri sociali delle associazioni e delle relative unioni, di cui alla presente legge, beneficiano delle stesse esenzioni e riduzioni in materia di imposte indirette e di tasse previste per le società cooperative
La CTR aveva ritenuto l'esenzione dei contributi associativi alla luce della disposizione speciale; la Cassazione osserva che l'Agenzia non ha effettivamente censurato la ratio su cui la CTR si era basata, rendendo inammissibile il motivo che si limitava a richiamare art. 148 TUIR senza confutare la norma speciale
art. 148, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Richiamato dall'Agenzia nella doglianza ma la Corte rileva che la censura non ha confutato la norma speciale applicata dalla CTR; principio generale sull'attività degli enti associativi e i relativi regimi fiscali
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione invocati)
Norma processuale usata come parametro di impugnazione per violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte valuta la fondatezza dei singoli motivi alla luce di tale articolo
Massime di principio
- La cessione di quote di produzione di prodotti agricoli da parte di un'associazione di produttori è trattata come prestazione di servizi ai fini IVA e quindi soggetta al regime ordinario se non rientra nelle eccezioni previste; non basta la qualità di associazione per escludere l'assoggettamento
- Le note di credito e le variazioni IVA ai sensi dell'art. 26 DPR 633/1972 richiedono una causale specifica riconducibile alle ipotesi normative (nullità, annullamento, abbuoni contrattuali, ecc.); meri richiami all'esiguità dell'importo non sostituiscono la causalizzazione richiesta
- La prova dell'inerenza dei costi deducibili grava sul contribuente: è necessaria documentazione puntuale e la correlazione del costo alla produzione del reddito; valutazioni generiche o apodittiche dei giudici di merito non sono sufficienti
- Se la decisione di merito si fonda su una norma speciale che giustifica l'esenzione o il trattamento favorevole, la parte ricorrente in cassazione deve articolare doglianze specifiche su tale norma e sulla sua interpretazione, altrimenti il motivo può risultare inammissibile o inconferente
- Il giudice d'appello deve motivare congruamente e specificamente le sue conclusioni sulle poste contabili contestate; motivazioni vaghe o prive di riferimento alle singole contestazioni possono essere cassate e il giudizio rinviato per nuovo esame
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