Cassazione Civile, Ordinanza n. 18297/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento di euro 8.680,88 emessa in relazione a una cartella prodromica per tributi Irpef e Iva. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso perché la notifica e l'attività di riscossione erano state ritenute provenienti da ufficio territorialmente incompetente, poiché il domicilio fiscale del contribuente era in Bagnocavallo (RA) e non nel territorio della Provincia di Rieti. In appello l'Agente della riscossione ha ottenuto la riforma della decisione, sostenendo che, dopo l'unificazione del sistema di riscossione e l'istituzione di Agenzia delle entrate - Riscossione, il criterio territoriale non sarebbe più operante come in passato. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione degli artt. 31 d.P.R. 600/1973 e 24 d.P.R. 602/1973, deducendo che la riorganizzazione della riscossione non aveva inciso sulla competenza territoriale legata al domicilio fiscale del contribuente; secondo, nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 56 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c., poiché il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulle questioni assorbite in primo grado e riproposte in appello, relative alla nullità della notifica della cartella, alla prescrizione decennale dell'Irpef e quinquennale di sanzioni e interessi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che anche dopo la riforma del sistema della riscossione la competenza dell'Agente per la riscossione resta radicata nel territorio del domicilio fiscale del contribuente. Ha ritenuto che non vi sia stata abrogazione dell'art. 24 d.P.R. 602/1973, dovendosi soltanto superare il riferimento al "concessionario". Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., cassando la sentenza impugnata e annullando l'intimazione di pagamento. Le spese di tutti i gradi sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate - Riscossione.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'affidamento dell'attività di riscossione non aveva inciso sulla competenza territoriale legata al domicilio fiscale del contribuente.
La Corte ha ritenuto che la norma non sia stata abrogata; il riferimento al concessionario deve considerarsi superato, ma resta ferma la regola della competenza territoriale dell'agente della riscossione operante nel domicilio fiscale del contribuente.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito previsto da tale disposizione.
Norma processuale posta a base del primo motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Norma processuale posta a base del secondo motivo di ricorso per nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che le questioni riproposte in appello non potessero ritenersi rinunciate.
Richiamato dal ricorrente per lamentare l'omessa pronuncia sulle questioni riproposte.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte, ravvisando che il vizio accertato non richiedeva ulteriori verifiche di fatto, ha deciso nel merito annullando l'atto impugnato.
Crea Agenzia delle entrate - Riscossione come ente pubblico economico strumentale, sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo dell'Agenzia delle entrate.
Legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016 richiamata per la disciplina dell'Agenzia delle entrate - Riscossione.
Usato come parametro per la liquidazione delle spese di lite.
Corte Costituzionale n. 258 del 2012
Richiamata dal ricorrente nel secondo motivo come fonte di illegittimità della modalità di notifica della cartella prodromica.
Massime di principio
- Anche dopo la riforma del sistema della riscossione e l'istituzione di Agenzia delle entrate - Riscossione, la competenza funzionale e territoriale per l'emissione e la notificazione degli atti della riscossione resta collegata al domicilio fiscale del contribuente.
- L'accentramento della funzione di riscossione non elimina l'assetto territoriale dell'attività, che continua a operare mediante circoscrizioni territoriali rilevanti anche ai fini della tutela del contribuente.
- La violazione della regola territoriale sulla competenza dell'agente della riscossione può determinare l'illegittimità dell'atto notificato.
- Quando il vizio accertato consente la decisione senza ulteriori indagini di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, annullando direttamente l'atto impugnato.
- Se l'accoglimento di un motivo rende inutile l'esame degli altri, questi restano assorbiti.
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