Sentenza del 23/10/2019 n. 27098 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la determinazione del maggior reddito ai fini IRPEF e IVA derivante da un contratto di affitto di terreno agricolo stipulato per l’estrazione di materiali inerti. La ricorrente contestava, in particolare: l’inopponibilità al Fisco di una scrittura privata che avrebbe ridotto il canone, la qualificazione di una quota di Euro 0,243 al metro cubo come somma destinata al ripristino del terreno e non come corrispettivo, nonché la mancata considerazione dello scarto del 25-30% rispetto all’importo provvisionale, da determinarsi mediante misurazione in contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi di ricorso e ha rigettato integralmente il ricorso. Le censure erano formulate in modo non autosufficiente: la ricorrente non aveva trascritto le clausole e le scritture contrattuali rilevanti, non aveva indicato elementi idonei a dimostrare la data certa opponibile all’Amministrazione finanziaria e non aveva adeguatamente specificato i fatti decisivi asseritamente travisati. È stata confermata la decisione della CTR, che aveva accolto l’appello incidentale dell’Ufficio. La Cooperativa è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Articolo 2704 del codice civile
La scrittura privata non può essere opposta ai terzi, incluso il Fisco, per la data anteriore rispetto a quella risultante dai mezzi legalmente idonei a conferirle data certa. Nel caso concreto, la censura è stata ritenuta comunque inammissibile perché non indicava adeguatamente la data dell’autenticazione delle sottoscrizioni.
Articolo 67, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917 del 1986
La norma è stata invocata in relazione alla qualificazione delle somme derivanti dal rapporto contrattuale e alla determinazione del reddito imponibile. La Corte non ha esaminato nel merito la questione perché il motivo non riportava il contenuto della scrittura contrattuale e non consentiva di verificare la corretta interpretazione delle clausole.
Articolo 360, comma 1, numeri 3 e 5, del codice di procedura civile
Disciplina rispettivamente il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha rilevato che i motivi mescolavano impropriamente censure diverse e non esponevano in modo autosufficiente i fatti e i documenti necessari alla loro valutazione.
Articolo 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso originario.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale trascrivere o riportare con precisione il contenuto delle scritture e delle clausole contrattuali su cui si fonda la censura; il semplice richiamo ai documenti non è normalmente sufficiente.
- Chi intende opporre al Fisco una scrittura privata modificativa di un contratto deve dimostrarne la data certa anteriore o comunque riferibile al periodo d’imposta contestato.
- Non è sufficiente sostenere che una parte del corrispettivo fosse destinata a costi, ripristini o finalità diverse dal canone: occorre dimostrarlo attraverso il testo contrattuale, la documentazione contabile e una specifica censura sulla relativa interpretazione.
- Le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale devono essere formulate distintamente e con precisa indicazione del fatto decisivo, della prova rilevante e dell’errore commesso dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione non rivaluta liberamente i fatti e le prove: se il ricorso è generico o carente di autosufficienza, può essere dichiarato inammissibile senza esame del merito della pretesa tributaria.
- Il rigetto o l’inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e, quando previsto, il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
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