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Sentenza

Sentenza del 23/10/2019 n. 27098 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la determinazione del maggior reddito ai fini IRPEF e IVA derivante da un contratto di affitto di terreno agricolo stipulato per l’estrazione di materiali inerti. La ricorrente contestava, in particolare: l’inopponibilità al Fisco di una scrittura privata che avrebbe ridotto il canone, la qualificazione di una quota di Euro 0,243 al metro cubo come somma destinata al ripristino del terreno e non come corrispettivo, nonché la mancata considerazione dello scarto del 25-30% rispetto all’importo provvisionale, da determinarsi mediante misurazione in contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi di ricorso e ha rigettato integralmente il ricorso. Le censure erano formulate in modo non autosufficiente: la ricorrente non aveva trascritto le clausole e le scritture contrattuali rilevanti, non aveva indicato elementi idonei a dimostrare la data certa opponibile all’Amministrazione finanziaria e non aveva adeguatamente specificato i fatti decisivi asseritamente travisati. È stata confermata la decisione della CTR, che aveva accolto l’appello incidentale dell’Ufficio. La Cooperativa è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Articolo 2704 del codice civile

    La scrittura privata non può essere opposta ai terzi, incluso il Fisco, per la data anteriore rispetto a quella risultante dai mezzi legalmente idonei a conferirle data certa. Nel caso concreto, la censura è stata ritenuta comunque inammissibile perché non indicava adeguatamente la data dell’autenticazione delle sottoscrizioni.

  • Articolo 67, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917 del 1986

    La norma è stata invocata in relazione alla qualificazione delle somme derivanti dal rapporto contrattuale e alla determinazione del reddito imponibile. La Corte non ha esaminato nel merito la questione perché il motivo non riportava il contenuto della scrittura contrattuale e non consentiva di verificare la corretta interpretazione delle clausole.

  • Articolo 360, comma 1, numeri 3 e 5, del codice di procedura civile

    Disciplina rispettivamente il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha rilevato che i motivi mescolavano impropriamente censure diverse e non esponevano in modo autosufficiente i fatti e i documenti necessari alla loro valutazione.

  • Articolo 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso originario.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è essenziale trascrivere o riportare con precisione il contenuto delle scritture e delle clausole contrattuali su cui si fonda la censura; il semplice richiamo ai documenti non è normalmente sufficiente.
  • Chi intende opporre al Fisco una scrittura privata modificativa di un contratto deve dimostrarne la data certa anteriore o comunque riferibile al periodo d’imposta contestato.
  • Non è sufficiente sostenere che una parte del corrispettivo fosse destinata a costi, ripristini o finalità diverse dal canone: occorre dimostrarlo attraverso il testo contrattuale, la documentazione contabile e una specifica censura sulla relativa interpretazione.
  • Le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale devono essere formulate distintamente e con precisa indicazione del fatto decisivo, della prova rilevante e dell’errore commesso dal giudice di merito.
  • La Corte di cassazione non rivaluta liberamente i fatti e le prove: se il ricorso è generico o carente di autosufficienza, può essere dichiarato inammissibile senza esame del merito della pretesa tributaria.
  • Il rigetto o l’inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e, quando previsto, il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

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