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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05900/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il personale ATA degli enti locali transitato nei ruoli statali a seguito della disciplina sul trasferimento del personale scolastico. I lavoratori avevano chiesto il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell'intera anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza e la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive dal gennaio 2000, sostenendo che nel passaggio fosse stato applicato un criterio di inquadramento e di temporizzazione non conforme e che non fosse stato salvaguardato integralmente il trattamento economico precedente. In cassazione hanno dedotto, in sintesi: violazione del giudicato rescindente e dei poteri del giudice di rinvio, perché la Corte d'appello non avrebbe svolto la comparazione globale tra retribuzione ante e post trasferimento; omesso esame del peggioramento retributivo; errata applicazione della disciplina sulla temporizzazione e del CCNL enti locali, con mancato computo di alcune voci retributive, in particolare il premio incentivante/produttività; violazione delle regole probatorie e del principio di non contestazione; violazione dei principi di tutela giurisdizionale effettiva e delle norme eurounitarie e convenzionali invocate per disapplicare la legge di interpretazione autentica. Per un solo ricorrente, Roberto Pinciroli, è stata inoltre denunciata la nullità della sentenza per omessa pronuncia, perché la decisione di merito non conteneva alcun riferimento specifico alla sua posizione processuale e alla sentenza di primo grado che lo riguardava.

La decisione

La Corte ha accolto esclusivamente il settimo motivo, limitatamente alla posizione di Roberto Pinciroli, rilevando un'omessa pronuncia della Corte d'appello sulla sua specifica domanda e sulla sentenza di primo grado a lui relativa. Per tutti gli altri ricorrenti ha rigettato i motivi di ricorso: ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse correttamente applicato il principio di diritto già fissato nella sentenza rescindente, limitato alla verifica di un eventuale peggioramento retributivo sostanziale al momento del trasferimento, e che non fosse stata imposta una integrale ricostruzione dell'anzianità; ha inoltre escluso che il premio incentivante potesse entrare nel calcolo del cd. maturato economico, trattandosi di voce accessoria variabile e non certa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, solo per il nuovo esame della posizione di Pinciroli e per le spese relative a tale posizione; per gli altri ricorrenti il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    ricorso introduttivo del giudizio di merito

    richiamato come base processuale delle domande dei lavoratori in primo grado.

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto fissato nella sentenza rescindente.

  • art. 437 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti in relazione ai poteri del giudice del lavoro e alla valutazione delle prove.

  • art. 8, comma 2, L. n. 124/1999

    norma originaria posta a fondamento della domanda di riconoscimento dell'anzianità e della comparazione del trattamento economico nel passaggio del personale ATA.

  • art. 1, comma 218, L. n. 266/2005

    norma di interpretazione autentica ritenuta applicabile e coerente con la verifica del solo eventuale peggioramento retributivo sostanziale, non con una totale parificazione o ricostruzione di carriera.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti sul tema della non contestazione e della prova dei fatti allegati.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione delle regole sull'onere della prova è ravvisabile solo se il giudice, in presenza di incertezza probatoria, addossi le conseguenze alla parte non onerata; non quando, valutate le prove, escluda positivamente il fatto costitutivo.

  • art. 287 c.p.c.

    la Corte esclude che l'omessa pronuncia sulla posizione di Pinciroli possa essere sanata con la correzione di errore materiale.

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato come disciplina generale del passaggio dei dipendenti in caso di trasferimento di attività, utile per affermare che non vi è totale assimilazione tra lavoratore trasferito e personale già alle dipendenze del cessionario.

  • art. 17 CCNL 1 aprile 1999

    le voci incentivanti previste dal contratto collettivo non sono considerate utili al cd. maturato economico perché correlate a produttività e miglioramenti del servizio.

  • art. 18 CCNL 1 aprile 1999

    come l'art. 17, disciplina compensi accessori variabili non computabili nel confronto retributivo rilevante ai fini dell'assegno personale.

  • art. 19, comma 1, TUE

    invocato dai ricorrenti a tutela giurisdizionale effettiva, senza esito favorevole.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    la Corte esclude la necessità di disapplicare la legge nazionale per la sola invocazione della Carta, mancando un collegamento sufficiente con una specifica obbligazione eurounitaria ulteriore.

  • art. 13 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale dai ricorrenti, ma non ritenuto decisivo per riattivare il giudizio di legittimità costituzionale.

  • art. 267 TFUE

    il rinvio pregiudiziale è escluso perché la questione è già stata esaminata dalla Corte di giustizia e la giurisprudenza è consolidata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo nei confronti dei ricorrenti soccombenti, salvo il ricorrente vittorioso sulla singola censura.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente, ma tale principio va letto secondo la sua effettiva portata: se impone una verifica del solo peggioramento retributivo sostanziale, non consente di trasformare la lite in una domanda di integrale ricostruzione dell'anzianità o di totale equiparazione al personale già in servizio presso il cessionario.
  • Nel trasferimento di personale da un ente ad altro datore, la tutela del lavoratore mira a evitare una reformatio in peius del trattamento già acquisito, non a garantire un miglioramento della posizione economica o una piena assimilazione alla disciplina applicata ai dipendenti già presenti nell'ente di destinazione.
  • Ai fini della comparazione retributiva rilevano le voci fisse e continuative del trattamento economico; restano escluse le componenti accessorie variabili, incentivanti o legate a produttività, perché prive di certezza nell'an e nel quantum e non idonee a formare il cd. maturato economico.
  • La violazione delle regole sull'onere della prova è censurabile in cassazione solo quando il giudice abbia deciso in situazione di incertezza probatoria addossando il rischio a una parte non onerata; non quando, dopo la valutazione delle risultanze istruttorie, egli escluda positivamente il fatto costitutivo dedotto.
  • L'omessa pronuncia su una specifica posizione processuale integra un vizio autonomo della sentenza e non è rimediabile mediante correzione di errore materiale, quando dalla decisione non sia possibile ricavare che il giudice abbia effettivamente statuito su quella domanda.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione proposta sia già stata risolta in modo sufficiente dalla giurisprudenza europea o sia materialmente identica a una questione già esaminata in fattispecie analoga.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

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