Cassazione Civile, Ordinanza n. 21507/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2011 e 2012 a un soggetto che agiva in proprio quale autore materiale della violazione, responsabile solidale e legale rappresentante di una associazione sportiva dilettantistica in liquidazione fallimentare. Gli accertamenti traevano origine da irregolarità nella tenuta dei libri contabili e dal superamento del limite di euro 250.000 previsto per fruire del regime agevolato di cui alla L. n. 398 del 1991. In primo grado i ricorsi erano stati accolti; l'Ufficio aveva appellato e la CTR della Liguria aveva rigettato l'appello, ritenendo, da un lato, ammissibile l'azione proposta in proprio dal soggetto destinatario dell'atto e, dall'altro, insussistente la prova dello svolgimento di attività commerciale attraverso le sponsorizzazioni, con conseguente non configurabilità dello splafonamento. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 43 l. fall., per non avere la CTR dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di legittimazione attiva del fallito/legale rappresentante; 2) violazione dell'art. 148 TUIR, dell'art. 4 d.P.R. n. 633 del 1972, della L. n. 398 del 1991, dell'art. 9 d.P.R. n. 544 del 1999 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR erroneamente riconosciuto il regime agevolato senza che il contribuente avesse fornito la prova del rispetto degli adempimenti e dei requisiti sostanziali per l'agevolazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Sul primo profilo ha ritenuto che l'eccezione di difetto di legittimazione processuale, nella specie, poteva essere sollevata solo dal curatore fallimentare, poiché il giudizio non riguardava beni acquisiti al fallimento ma la contestazione di avvisi di accertamento fiscali. Sul secondo profilo ha cassato la sentenza impugnata, rilevando che la CTR non aveva correttamente applicato i principi in tema di enti sportivi dilettantistici e regime agevolato, avendo indebitamente posto a carico dell'Ufficio la prova del fine di lucro invece gravante sul contribuente e non avendo spiegato la strumentalità delle entrate rispetto ai fini istituzionali dell'associazione. La causa è stata rinviata alla CTR della Liguria in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore"
La dichiarazione di fallimento comporta la perdita della capacità processuale del fallito nelle controversie patrimoniali comprese nel fallimento, con legittimazione processuale in via esclusiva del curatore, salve le eccezioni per diritti strettamente personali o per inerzia totale e disinteresse della curatela.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato formulato come denuncia di nullità della sentenza per violazione delle regole sulla legittimazione processuale.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità è stata respinta per difetto di specificità del controricorso, in mancanza della riproduzione del contenuto della sentenza di primo grado e dei motivi di appello.
Il regime di favore per enti associativi richiede requisiti sostanziali e formali; non basta la veste giuridica dell'ente, occorrendo la concreta sussistenza dell'attività non commerciale.
art. 74 d.P.R. n. 633 del 1972
È stato richiamato come norma del sistema IVA pertinente alla disciplina degli enti e delle attività rilevanti ai fini dell'imposta.
L'agevolazione per le associazioni sportive dilettantistiche opera solo se l'ente conserva i requisiti richiesti, inclusa l'osservanza dei limiti e degli adempimenti previsti.
Norma richiamata in relazione agli adempimenti documentali e dichiarativi necessari per il regime agevolato.
L'onere di provare i presupposti per il regime agevolato e l'assenza di finalità lucrative incombe sul contribuente che invoca il beneficio.
È richiamato per definire il perimetro delle attività commerciali rilevanti al fine della qualificazione dell'ente come non commerciale.
art. 143 d.P.R. n. 917 del 1986
Il disconoscimento del regime di favore segue alla carenza dei requisiti di 'decommercializzazione'.
art. 111 bis d.P.R. n. 917 del 1986
La perdita della qualifica di ente non commerciale può intervenire nel corso della vita dell'ente se, per l'intero periodo d'imposta, prevale l'attività commerciale.
È stata richiamata in relazione alla nozione di attività non commerciale e alla qualificazione IVA delle prestazioni svolte dall'ente.
Direttiva 2006/112/CE, art. 132, par. 1, lett. m)
La nozione di organismo senza fini di lucro è autonoma nel diritto dell'Unione e richiede che l'ente non miri a produrre profitti per i propri membri.
Direttiva 2006/112/CE, art. 133, par. 1, lett. a)
L'assenza di fini di lucro per le esenzioni in materia sportiva presuppone che l'organismo non generi profitti per i propri membri per tutta la sua esistenza e al momento dello scioglimento.
Massime di principio
- Nel fallimento, nelle controversie patrimoniali comprese nel fallimento la legittimazione processuale spetta al curatore; il fallito può agire solo in casi eccezionali, e l'eccezione sul difetto di legittimazione è normalmente opponibile dal solo curatore quando la lite non riguardi beni acquisiti alla massa.
- L'inerzia della curatela non basta, da sola, a fondare la legittimazione del fallito: occorre un effettivo disinteresse dell'amministrazione fallimentare, non una mera valutazione negativa di convenienza processuale.
- Per fruire delle agevolazioni fiscali riservate alle associazioni sportive dilettantistiche non è sufficiente il riconoscimento formale dell'ente o l'assetto statutario; occorre la prova dell'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e del rispetto dei requisiti sostanziali e documentali previsti dalla normativa.
- L'onere di dimostrare i presupposti del regime agevolato e la natura non commerciale dell'attività incombe sul contribuente che invoca il beneficio, secondo il criterio di vicinanza della prova.
- La qualificazione di un ente come non commerciale dipende dall'effettiva attività svolta e dalla sua prevalenza rispetto a eventuali attività commerciali, non da elementi meramente formali o estrinseci.
- Le entrate di un'associazione sportiva possono essere considerate coerenti con i fini istituzionali solo se il loro impiego sia effettivamente strumentale a tali fini; in mancanza di tale dimostrazione, non può riconoscersi il regime di favore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21484/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21491/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21492/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21493/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21494/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21495/2022 del 07/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →