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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35868/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, proprietario dell’immobile sito a Napoli-Ponticelli, ha impugnato l’ordinanza del 22 giugno 2026 con cui la Corte d’appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, aveva respinto la richiesta di limitare l’esecuzione dell’ordine di demolizione al solo manufatto di 40 mq, escludendo l’appartamento sopraelevato di 180 mq, e, in subordine, di nominare un consulente tecnico per verificare la possibilità di una demolizione parziale. Il titolo esecutivo originava dalla sentenza della Corte d’appello del 27 febbraio 2001, irrevocabile l’11 aprile 2001, che aveva disposto la demolizione del manufatto di 40 mq e dichiarato prescritto il reato relativo alle opere di completamento dell’appartamento di 180 mq. Il giudice dell’esecuzione aveva però considerato anche la precedente sentenza del Pretore di Napoli, sezione distaccata di Barra, del 3 luglio 1997, irrevocabile l’8 novembre 1997, che aveva condannato il dante causa del ricorrente e ordinato la demolizione di entrambi i manufatti nello stato accertato al 7 febbraio 1996. La sentenza del 2001 aveva riconosciuto la continuazione tra i fatti già giudicati nel 1997 e quelli successivamente accertati; la prescrizione riguardava soltanto i lavori di completamento successivi al 7 febbraio 1996, non l’abuso originario già coperto dall’ordine demolitorio del 1997. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 650, 655, 665 e 670 c.p.p., sostenendo che l’ordine contenuto nella sentenza del 1997 non potesse essere eseguito nell’ambito di un procedimento formalmente fondato sulla sentenza del 2001, senza autonoma trasmissione del titolo, iscrizione a ruolo e specifica notificazione. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione dell’art. 81 c.p., affermando che la continuazione unifica i reati ai fini del trattamento sanzionatorio, ma non fonde i distinti titoli esecutivi né trasferisce il comando demolitorio. Con il terzo motivo ha lamentato violazione dell’art. 673 c.p.p. e dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, oltre a motivazione apparente, per mancata valutazione di proporzionalità rispetto al diritto di proprietà del terzo, considerando il tempo trascorso, la buona fede e la prevedibilità della demolizione al momento dell’acquisto. In memoria ha aggiunto che la sentenza del 1997 non era stata rinvenuta nel fascicolo dell’esecuzione e che il suo affidamento si fondava sulla declaratoria di prescrizione del 2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e li ha ritenuti manifestamente infondati: il ricorrente non contestava la validità, l’efficacia e la mancata revoca dell’ordine demolitorio del 1997; la continuazione riconosciuta dalla sentenza del 2001 aveva unificato i fatti ai fini del reato e del relativo trattamento sanzionatorio, comprensivo delle sanzioni amministrative accessorie, sicché l’ingiunzione che disponeva la demolizione di entrambi i manufatti dava attuazione anche all’ordine già contenuto nel titolo del 1997. La mancata menzione esplicita di quest’ultimo nell’ingiunzione non comportava, inoltre, la necessità di una sua preventiva notificazione e il ricorrente non aveva indicato quale concreto pregiudizio difensivo fosse derivato dall’omissione né quale vantaggio pratico avrebbe ottenuto dall’annullamento; l’interesse a impugnare non può consistere nel solo vantaggio di continuare a disporre dell’immobile abusivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione non era stata proposta al giudice dell’esecuzione; la Corte ha comunque precisato che il bilanciamento di proporzionalità richiamato dalla giurisprudenza riguarda l’incidenza dell’ordine sul diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, quando il manufatto sia adibito ad abituale residenza, e non la sola tutela della proprietà. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 650 c.p.p.

    L'ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell'art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all'esecuzione nelle forme previste da codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa.

    L’ordine giudiziale di demolizione, pur applicando una sanzione amministrativa, è un provvedimento giurisdizionale da eseguire secondo le forme del codice di procedura penale.

  • art. 81 c.p.

    Per effetto dell’unificazione disposta dalla Corte d’appello, pertanto, i fatti accertati dal Pretore di Barra nel 1997 e quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Napoli del 24/1/2000 vennero a integrare un unico reato il cui trattamento sanzionatorio comprendeva anche le sanzioni amministrative accessorie disposte nel due giudizi.

    Nel caso deciso, l’unificazione dei fatti in continuazione comporta che il trattamento sanzionatorio del reato continuato comprenda anche le sanzioni amministrative accessorie disposte nei giudizi relativi ai singoli fatti.

  • art. 479 c.p.c.

    Non è, quindi, necessaria una preventiva notificazione all’obbligato del titolo esecutivo, siccome imposto dall’art. 479 cod. proc. civ..

    La notificazione preventiva prevista dalla disciplina civile dell’esecuzione non è richiesta per l’ordine giudiziale di demolizione, soggetto alle forme esecutive penali.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    In tema di reati edilizi, il condannato ha il diritto di procedere, a propria cura e a proprie spese, all'esecuzione dell'ordine giudiziale di demolizione dell'immobile abusivo entro il termine di novanta giorni dalla data di irrevocabilità della sentenza, di cui all'art. 31, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), decorso il quale non è più legittimato a chiedere, a fini di "autodemolizione", la sospensione o la revoca dell'ingiunzione emessa dal pubblico ministero in esecuzione della statuizione di condanna.

    Il condannato può eseguire spontaneamente la demolizione entro novanta giorni dall’irrevocabilità della sentenza; decorso il termine, non può più ottenere la sospensione o revoca dell’ingiunzione al fine di procedere all’autodemolizione.

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    A norma dell’art. 568, comma 4, cod.proc.pen. ogni impugnazione [deve] essere sorretta da un concreto interesse che deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.

    L’impugnazione richiede un interesse concreto, collegato agli effetti diretti del provvedimento e alla possibilità di conseguire, mediante il suo annullamento, una situazione pratica più vantaggiosa.

  • art. 8 CEDU

    Il bilanciamento in chiave di proporzionalità rileva solo quando l’esecuzione dell’ordine di demolizione incide sul diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, tutelato dall’art. 8 CEDU, e dunque quando il manufatto è destinato ad abituale residenza dell’interessato.

    Il giudizio di proporzionalità rispetto all’art. 8 CEDU rileva quando la demolizione incide sulla vita privata e familiare o sul domicilio, in particolare se l’immobile costituisce l’abituale residenza dell’interessato.

  • art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU

    Non ponendosi l'esigenza di procedere al bilanciamento dei contrapposti interessi nel caso venga opposto il diritto alla tutela della proprietà.

    Secondo la decisione, la mera invocazione del diritto di proprietà non determina l’esigenza del bilanciamento di proporzionalità applicato ai casi di incidenza sul diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio.

  • art. 616 c.p.p.

    Considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate, si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    Esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.

    La disposizione consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, valutate le ragioni di tale esito.

  • art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47

    L'ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell'art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all'esecuzione nelle forme previste da codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa.

    L’ordine di demolizione previsto dalla disciplina edilizia, quando disposto dal giudice, ha natura giurisdizionale e viene eseguito secondo le forme del processo penale.

Massime di principio

  • L’ordine giudiziale di demolizione è una sanzione amministrativa accessoria a funzione ripristinatoria, ma conserva natura di provvedimento giurisdizionale ed è eseguito secondo le forme del codice di procedura penale.
  • Quando una sentenza riconosce la continuazione tra fatti già giudicati con un precedente titolo e fatti oggetto del nuovo giudizio, il trattamento sanzionatorio del reato continuato può comprendere anche le sanzioni amministrative accessorie disposte nei distinti giudizi; l’esecuzione dell’ordine demolitorio non dipende, nel caso deciso, dalla sua riproduzione o dall’espresso richiamo al precedente titolo nell’ingiunzione.
  • Per l’esecuzione dell’ordine giudiziale di demolizione non è necessaria la preventiva notificazione all’obbligato del titolo esecutivo secondo la disciplina civilistica; l’ingiunzione assolve la funzione di rendere noto l’intervento demolitorio richiesto e di consentire l’adempimento spontaneo.
  • L’impugnazione è ammissibile soltanto se la violazione denunciata abbia prodotto una lesione concreta e l’annullamento possa procurare un vantaggio pratico tutelato dall’ordinamento; non è sufficiente mirare a conservare la disponibilità dell’immobile abusivo.
  • La questione non proposta al giudice dell’esecuzione non può essere introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
  • Il bilanciamento di proporzionalità relativo all’esecuzione di un ordine di demolizione rileva quando essa incide sul diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, in particolare se l’immobile è adibito ad abituale residenza; la sola allegazione del diritto di proprietà non rende necessario tale bilanciamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAbuso edilizio
RamiProcesso penaleReati edilizi
IstitutiContinuazione

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