Cassazione Civile, Ordinanza n. 12381/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto intercorso tra le parti dal maggio 2013 al dicembre 2018, formalizzato mediante diversi contratti di consulenza autonoma per attività di grafico pubblicitario. Il lavoratore ha chiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dal 29 maggio 2013. La Corte d'appello ha respinto la domanda ritenendo non provata la subordinazione e, inoltre, non applicabile la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 69-bis d.lgs. n. 276 del 2003. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., oltre a vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valorizzato fatti non provati e male interpretato le risultanze istruttorie; in particolare, secondo il ricorrente, dalle fatture emergeva che egli aveva cessato di lavorare per altri clienti e operava solo per la società, e vi sarebbe stato un errore nella valutazione del sistema CAD utilizzato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio di motivazione, mirassero in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del merito e una nuova valutazione delle prove documentali e testimoniali, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è ormai ristretto a ipotesi radicali (mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa o incomprensibile), che nel caso concreto non ricorrevano. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma definitoria della subordinazione; la Corte non entra nel merito della sua interpretazione, ma ribadisce che la sua applicazione dipende dall'accertamento in fatto dell'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare.
Richiamato come norma di riferimento per il lavoro autonomo; la controversia verte sul discrimine tra autonomia e subordinazione, non sulla diversa qualificazione astratta della norma.
Invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ritiene che la censura, in concreto, miri solo a una rivalutazione del materiale istruttorio.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte precisa che la deduzione del vizio di violazione di legge e del vizio motivazionale non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione dei fatti di causa.
art. 69-bis d.lgs. n. 276 del 2003
Richiamato dalla Corte d'appello per escludere la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa, essendo emersi i presupposti normativi che la neutralizzano.
Applicato per regolare le spese di lite secondo il principio di soccombenza.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Richiamato in combinazione con il comma 1-quater per determinare il parametro dell'ulteriore contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Indicata come fonte che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il nuovo testo consente di denunciare solo anomalie motivazionali gravi, non la mera insufficienza della motivazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile censurare la sentenza di merito al solo fine di ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti storici.
- La deduzione del vizio di violazione di legge non può essere utilizzata in modo surrettizio per contestare accertamenti fattuali compiuti dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato a ipotesi estreme di anomalia motivazionale e non comprende la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- Nel conflitto tra qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, il punto decisivo resta l'accertamento in fatto dell'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del preteso datore di lavoro.
- Quando la Corte d'appello esclude la subordinazione sulla base di una valutazione completa delle prove, il ricorso per cassazione che chieda solo una diversa lettura del materiale istruttorio è inammissibile.
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