Cassazione Civile, Ordinanza n. 30447/2025 del 18/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette, IVA 2004 e IRAP, emesso sulla base di processo verbale di constatazione relativo a operazioni soggettivamente inesistenti nella compravendita di prodotti di telefonia. Le riprese riguardavano, in particolare, indebita detrazione dell'IVA, mancata regolarizzazione di acquisti intracomunitari, omessa presentazione di modelli INTRASTAT, indebito utilizzo di plafond per acquisti in sospensione d'imposta, infedele dichiarazione IVA e indebita deduzione di costi penalmente rilevanti ai fini IRPEG, con riflessi anche sull'IRAP. In primo e secondo grado le commissioni tributarie avevano accolto la tesi del contribuente, ritenendo non dimostrata la partecipazione consapevole alla frode carosello. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente/contraddittoria e per richiamo acritico per relationem alla sentenza di primo grado; 2) violazione delle norme sul riparto dell'onere della prova e dei principi UE, sostenendo che la CTR avrebbe richiesto erroneamente la prova di una piena connivenza o partecipazione fattiva alla frode, mentre sarebbe sufficiente la dimostrazione che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, dell'inesistenza sostanziale del contraente; 3) travisamento della prova; 4) omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza regionale non apparente né meramente riproduttiva, perché la CTR non si era limitata a recepire la decisione di primo grado ma aveva anche ricostruito il quadro indiziario e svolto una propria valutazione; ha accolto il secondo motivo, censurando l'errore di diritto della CTR nell'avere preteso la prova della partecipazione consapevole alla frode invece della sola conoscibilità dell'operazione fraudolenta con l'ordinaria diligenza; ha dichiarato assorbiti terzo e quarto motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi enunciati e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria; la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazione di legge in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e riparto dell'onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte richiama il principio del "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude la nullità nel caso concreto.
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
richiamato dall'Agenzia in relazione alla detrazione IVA e alle operazioni soggettivamente inesistenti.
richiamato dall'Agenzia come norma violata in tema di accertamento IVA.
richiamato per il riparto dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente.
richiamato in tema di presunzioni semplici e prova indiziaria.
richiamato in tema di presunzioni semplici e requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Sentenze CGUE 12 gennaio 2006, cause C-354/03, C-355/03 e C-484/03
richiamate come principi europei sulla detrazione IVA in presenza di frodi carosello e operazioni soggettivamente inesistenti.
Sentenze CGUE 6 luglio 2006, cause C-439/04 e C-440/04
richiamate come principi europei sulla tutela contro l'abuso del diritto in materia di IVA e sulla consapevolezza del cessionario.
Massime di principio
- In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione IVA; la prova può essere anche presuntiva, purché fondata su elementi oggettivi e specifici.
- Se l'Ufficio assolve al proprio onere probatorio, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto nella frode; non sono di per sé decisive la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, né l'assenza di vantaggi economici dalla rivendita.
- La motivazione per relationem non determina nullità della sentenza quando il giudice d'appello, pur richiamando la decisione di primo grado, svolga una propria autonoma ricostruzione dei fatti e renda percepibile il ragionamento decisorio in modo chiaro ed esaustivo.
- Nel valutare gli indizi, il giudice deve considerare complessivamente gli elementi probatori, senza un apprezzamento atomistico: la gravità, precisione e concordanza devono emergere dal loro esame unitario, nel quale ciascun indizio rafforza e viene rafforzato dagli altri.
- Nel contenzioso tributario sulla frode IVA, è errore di diritto pretendere la prova della piena partecipazione consapevole alla frode quando la regola applicabile richiede invece la mera conoscibilità della frode tramite l'ordinaria diligenza professionale.
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