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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5121/2022 del 14/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Procura generale impugnava la sentenza del Tribunale di Cremona (17/06/2019) che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni personali colpose derivante da violazioni di norme antinfortunistiche commesso l'8/08/2018, ritenendo nullo il primo decreto di citazione (maggio 2017) e facendo decorrere il termine prescrizionale dal successivo atto notificato il 13/03/2019. Il Procuratore sosteneva che anche il decreto di citazione originario, seppure ritenuto nullo ai fini della costituzione del rapporto processuale, aveva comunque interrotto la prescrizione e quindi la sentenza del Tribunale era viziata per errata interpretazione delle norme sulla prescrizione e della giurisprudenza consolidata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Procura Generale, affermando che anche atti processualmente nulli possono avere efficacia interruttiva della prescrizione in quanto manifestazione della volontà punitiva dello Stato. Ha inoltre stabilito che, quanto alla responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001), l'interruzione della prescrizione si ricollega alla emissione della richiesta di rinvio a giudizio (o atto equivalente) e che il richiamo all'art. 2945 c.c. comporta che, una volta interrotta la prescrizione, il termine non decorre fino al passaggio in giudicato della sentenza. Ne consegue che l'eventuale nullità formale dell'atto di rinvio non impedisce l'effetto interruttivo. Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Brescia per il proseguimento del processo.

Norme richiamate

  • art. 160 cod. pen. (menzionato nel ricorso)

    Richiamato dal ricorso; la Corte osserva che la disciplina dell'interruzione della prescrizione propria del codice penale/processuale non esclude che atti nulli possano interrompere la prescrizione, ma precisa che per gli enti il regime va coordinato con le regole richiamate dal legislatore (vedi art.2945 c.c.).

  • art. 22, commi 2 e 4, D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231

    Norme sulle conseguenze della responsabilità amministrativa degli enti richiamate per confermare che gli atti di contestazione relativi agli enti rientrano nella disciplina che la Corte interpreta alla stregua degli atti interruttivi della prescrizione.

  • art. 160 comma 2 cod. proc. pen. (menzionato nel provvedimento)

    La Corte prende atto della lettera dell'art.160 c.p.p. ma afferma che la giurisprudenza e il sistema impongono di riconoscere efficacia interruttiva anche agli atti nulli quando manifestano la volontà punitiva dello Stato.

  • art. 2945, comma 2, cod. civ.

    "Una volta interrotta la prescrizione, essa non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio" (riferimento normativo citato)

    La Corte interpreta il richiamo legislativo contenuto nell'art.11 legge delega n.300/2000 come rimando al regime civilistico previsto da questo articolo per i rapporti di responsabilità degli enti: l'emissione della richiesta di rinvio a giudizio interrompe la prescrizione e ne sospende la decorrenza fino al giudicato.

  • art. 11 legge delega n.300/2000 (richiamato)

    Citato come base del richiamo al regime civilistico; la Corte ne interpreta l'effetto in senso favorevole alla tesi dell'interruzione ad opera dell'atto di rinvio a giudizio, indipendentemente dalla sua notificazione.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato per motivare la scelta normativa di privilegiare un regime che non faccia dipendere l'irrogazione della sanzione dal tempo del processo, in tutela di interessi costituzionalmente rilevanti.

  • richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. sez.5 n.1387/1998; sez.3 n.43836/2007; sez.2 n.41012/2018; sez.4 12.7.2019 n.30634 ecc.)

    La Corte si richiama a precedenti che hanno affermato che atti processualmente nulli possono avere efficacia interruttiva della prescrizione, perché manifestazione dell'intento punitivo dello Stato; detta giurisprudenza viene estesa e confermata anche nell'ambito della responsabilità degli enti.

Massime di principio

  • Un atto processualmente nullo (es. decreto di citazione ritenuto viziato) può comunque interrompere la prescrizione se è idoneo a manifestare la volontà punitiva dello Stato; la nullità formale non sempre produce effetto estintivo della capacità interruttiva.
  • Per la responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001) l'interruzione della prescrizione si collega all'emissione della richiesta di rinvio a giudizio o atto equivalente, e non è condizionata esclusivamente alla sua notificazione.
  • Il richiamo al regime civilistico (art. 2945 c.c.) comporta che, una volta interrotta la prescrizione in rapporto agli enti, il termine non ricomincia a decorrere fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
  • In caso di contestazioni a carico di enti, la verifica della tempestività della procedura punitiva richiede attenzione sia alla data di emissione degli atti interruttivi sia alla eventuale loro validità formale; la semplice nullità formale può non essere sufficiente a privare l'atto dell'effetto interruttivo.
  • Pratica consigliata: nelle situazioni analoghe documentare con precisione le date di emissione degli atti d'accusa/rinvio e le notifiche, e valutare tempestivamente le eccezioni di prescrizione solo dopo aver considerato la giurisprudenza che riconosce efficacia interruttiva anche ad atti viziati.

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