Cassazione Penale, Sentenza n. 5125/2022 del 14/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di L'Aquila che aveva applicato il patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per il reato di lesioni personali gravi (art. 590-bis c.p.) e aveva comminato una sanzione alla patente per sei mesi. Il Procuratore generale ha censurato l'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 Codice della Strada (C.d.S.) anche nei casi di patteggiamento con pena sospesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 88/2019, l'art. 222, comma 2 C.d.S. impone, in caso di condanna o di applicazione della pena su accordo delle parti (art. 444 c.p.p.), anche con pena sospesa, l'applicazione della sospensione della patente di guida fino a due anni per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p., salvo la presenza delle aggravanti previste dagli artt. 589-bis comma 2 o 590-bis comma 3 c.p. Poiché nel caso in esame il Tribunale non ha adottato alcuna determinazione sull'applicazione di tale sanzione amministrativa, la Corte ha annullato la sentenza limitatamente a tale omissione e ha rinviato al Tribunale dell'Aquila per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
applicazione della pena ad accordo delle parti (patteggiamento)
Usato per qualificare il rito in cui è stata applicata la pena; la Corte afferma che l'applicazione della pena ex art. 444 non esclude l'obbligo di adottare la sanzione amministrativa prevista dall'art. 222 C.d.S. quando ricorrono i presupposti
lesioni personali stradali
Fatto costitutivo del reato per cui è stato patteggiato; rientra tra i reati per i quali l'art. 222, comma 2 C.d.S. impone la sospensione della patente in caso di condanna o patteggiamento
riferimento alle circostanze aggravanti (comma 2)
Citato per individuare le aggravanti che, se presenti, escludono l'obbligo di sospensione secondo l'art. 222, comma 2 C.d.S.
art. 222, comma 2 Codice della Strada
l'obbligo di disporre la sospensione della patente di guida sino a due anni in caso di condanna o applicazione della pena su accordo delle parti per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p., salvo le aggravanti
Interpretata come norma che impone l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria anche quando la pena è stata applicata mediante patteggiamento e anche se la pena è sospesa, a meno che non ricorrano le aggravanti specificate dalle norme penali richiamate
Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2019
Richiamata per l'effetto interpretativo che ha chiarito l'ambito di applicazione dell'art. 222 C.d.S. in relazione al patteggiamento e alla sospensione della patente
Massime di principio
- Negli accordi di cui all'art. 444 c.p.p. per reati stradali rilevanti (artt. 589-bis e 590-bis c.p.) il giudice deve valutare e, se non sussistono le aggravanti previste, disporre la sospensione amministrativa della patente ai sensi dell'art. 222, comma 2 C.d.S., anche se la pena è sospesa.
- L'omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria espressamente prevista dalla legge comporta l'annullamento limitato della decisione da parte della Corte di Cassazione e il rinvio al giudice di merito per adeguare la decisione alla normativa vigente.
- La presenza di una misura accessoria di natura amministrativa è distinta dalla misura penale: anche quando il giudice abbia già inflitto una misura alla patente (es. durata diversa), occorre verificare la conformità a quanto imposto dall'art. 222 C.d.S.; in caso di discordanza il provvedimento può essere corretto in sede di rinvio.
- Se ricorrono le aggravanti di cui agli artt. 589-bis comma 2 o 590-bis comma 3 c.p., l'obbligo di sospensione previsto dall'art. 222, comma 2 C.d.S. potrebbe non trovare applicazione; pertanto il giudice deve motivare specificamente la presenza o l'assenza di tali aggravanti.
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