Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5134/2022 del 14/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sunday Tega impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma del 25/11/2020 che aveva confermato la condanna (Tribunale di Viterbo, giudizio abbreviato) per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, con pena di 8 mesi di reclusione, multa di euro 1.200 e misura di sicurezza dell'espulsione a pena espiata. Il ricorso per cassazione deduceva quattro motivi: 1) nullità degli atti per mancata traduzione e mancata nomina di interprete in sede di convalida dell'arresto (violazione art. 143 c.p.p.), con lesione delle garanzie difensive dell'imputato alloglotta; 2) mancata traduzione delle sentenze di primo e secondo grado; 3) vizio di motivazione della sentenza in relazione alla mancata prova della riferibilità della droga all'imputato e alla mancata qualificazione della sostanza; 4) manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla determinazione della pena in concreto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto provata la nomina di un interprete in sede di convalida (23/01/2020) e sufficiente, ai fini delle garanzie difensive dell'alloglotta, la traduzione in quell'occasione delle contestazioni. Ha affermato che l'omessa traduzione della sentenza di merito non integra di per sé una causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., se è stata proposta tempestiva impugnazione e non sono allegati elementi specifici di pregiudizio alla difesa. Ha poi ritenuto generiche e infondate le censure sulla motivazione e sul trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la valutazione probatoria (rigetto dell'ipotesi difensiva che invertisse i ruoli acquirente/venditore) e aveva riportato la congruità della pena con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Norma sostanziale relativa al traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha confermato che il fatto rientrava nella fattispecie prevista da questa norma, con conseguente condanna.

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, comma 1

    Prevede la misura di sicurezza dell'espulsione per cittadini stranieri a pena espiata; la Corte d'appello ha applicato tale misura e la Cassazione non ha ravvisato vizio nella decisione.

  • Codice di procedura penale, art. 143

    Disciplina l'obbligo di garantire la comprensione all'imputato alloglotta tramite interprete e traduzione degli atti. La Corte ha precisato che la nomina dell'interprete in sede di convalida che traduca le contestazioni soddisfa le garanzie difensive dell'imputato.

  • Codice di procedura penale, art. 386, commi 1 e 1-bis

    Riguarda le garanzie e i diritti difensivi dell'imputato; la Corte ha ritenuto che la traduzione orale in udienza di convalida abbia adempiuto alle finalità di tali norme.

  • Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)

    Individua le ipotesi di nullità; la Corte ha statuito che la mancata traduzione della sentenza non integra automaticamente tale nullità se è stata proposta tempestiva impugnazione e non è dimostrato un concreto pregiudizio.

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte di merito ha motivato la scelta della pena in rapporto a questi criteri (personalità dell'imputato e precedenti), e la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata.

Massime di principio

  • La nomina di un interprete in sede di convalida dell'arresto che traduca le contestazioni e le ragioni dell'emissione del provvedimento è, di norma, sufficiente a soddisfare le garanzie difensive dell'imputato alloglotta.
  • L'omessa traduzione della sentenza di merito non comporta automaticamente la nullità del provvedimento: occorre che sia stata proposta tempestiva impugnazione e che sia dimostrato un concreto pregiudizio alla completa esplicazione del diritto di difesa.
  • Censure generiche e non specificamente corredate da elementi probatori sul pregiudizio o sull'insufficienza motivazionale sono destinate a essere respinte dalla Corte di Cassazione.
  • La valutazione del giudice di merito circa la qualificazione del ruolo dell'imputato (es. venditore vs acquirente) e l'apprezzamento della prova sono tipicamente sindacabili solo se emergono gravi vizi logici o omissioni motivazionali specifiche.
  • La determinazione della pena deve risultare ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p.; se il giudice di merito indica che ha tenuto conto di tali parametri e la motivazione è coerente e non illogica, la Cassazione non annullerà la quantificazione sanzionatoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.