Cassazione Penale, Sentenza n. 5120/2022 del 14/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva confermato colpevole per omicidio colposo aggravato (art. 589 c.p.) e per le contravvenzioni previste dagli artt. 186, co.2 lett. c) e 187, co.1 Cod. Str., contestando: vizio di motivazione e violazione dell'art. 133 c.p. nella determinazione della pena (soprattutto per l'uso di circostanze già costitutive dell'aggravante, valutazione di pregresse infrazioni come elementi caratteriali e indicazione inesatta del minimo edittale); errata quantificazione del minimo edittale dell'omicidio colposo; mancata considerazione del comportamento post factum; mancata o insufficiente motivazione sul cumulo/continuazione delle contravvenzioni e sul calcolo degli aumenti; diniego ingiustificato delle attenuanti generiche e mancato riconoscimento come prevalente dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi, secondo e quarto motivi e ha ritenuto in gran parte congruata la motivazione della Corte d'Appello quanto alla determinazione della pena per il delitto principale. Tuttavia, ha accolto il terzo motivo con riferimento alla motivazione sul cumulo/continuazione delle contravvenzioni: la Corte d'Appello non ha adeguatamente motivato la pena di base e gli aumenti per continuazione, né ha indicato le singole pene prima dell'aumento come richiesto dall'art. 533 co.2 c.p.p.; ciò ha impedito la verifica del rispetto del limite di cui all'art. 81 co.3 c.p. Ne è conseguita l'estinzione per prescrizione delle contravvenzioni relative agli artt. 186 e 187 Cod. Str.; la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quei reati, eliminando la pena (1 anno e 3 mesi di arresto e 4.500 euro di ammenda) e le sanzioni amministrative accessorie (revoca patente e confisca del veicolo). Per il resto il ricorso è stato rigettato. È stata disposta comunicazione della sentenza al Prefetto di Genova ai sensi dell'art. 224, comma 3 Cod. Str.
Norme richiamate
art. 589 c.p.
Norma sull'omicidio colposo; la Corte ha confermato la qualificazione del fatto come omicidio colposo aggravato e ha ritenuto legittima la considerazione della gravità del fatto ai fini della determinazione della pena
art. 186, co.2 lett. c) Cod. Str.
Contravvenzione di guida in stato di ebbrezza; in relazione a questa norma la Corte ha rilevato la carenza motivazionale della Corte d'appello nella fissazione della pena base e degli aumenti per continuazione, determinando l'annullamento per prescrizione
art. 187, co.1 Cod. Str.
Contravvenzione relativa alla guida sotto influenza di stupefacenti; anch'essa è stata dichiarata estinta per prescrizione a seguito del vizio motivazionale sulla continuazione
art. 133 c.p.
Criteri di determinazione della pena; la Corte ha ribadito che il richiamo agli indici di cui all'art.133 è sufficiente per motivare la pena quando il risultato è sotto la media edittale, ma richiede maggiore dettaglio se la pena si avvicina o supera la misura mediana
art. 62 n.6 c.p.
Attenuante per avere l'imputato riparato il danno o collaborato (o altro contenuto della specifica attenuante); la Corte d'appello l'aveva riconosciuta ma non ritenuta prevalente rispetto alle aggravanti e la Cassazione non ha ritenuto fondata la censura sul punto
art. 62-bis c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti; il ricorrente lamentava il diniego delle generiche nonostante elementi di percorso risocializzante, ma la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del giudice di merito
art. 81 c.p.
Principio di continuazione e limite all'aumento complessivo; la Corte ha richiamato l'obbligo di indicare le singole pene prima dell'aumento per verificare il rispetto del limite di cui al comma 3, omissione che ha determinato il vizio motivazionale
art. 533, co.2 c.p.p.
Prescrizione procedurale di indicare nella motivazione la pena stabilita per i reati prima di applicare l'aumento per continuazione; inosservanza che, pur non determinando nullità, può integrare vizio motivazionale
art. 224, co.3 Cod. Str.
Disposizione che impone la comunicazione al Prefetto delle sentenze che comportano provvedimenti sulla patente; la Corte ha disposto la comunicazione alla Prefettura di Genova
Massime di principio
- La determinazione della pena richiede motivazione distinta a seconda che la pena sia sotto, vicina o sopra la misura mediana: più la pena si avvicina o supera la misura mediana, più dettagliata deve essere la motivazione.
- Il richiamo agli indici dell'art.133 c.p. è generalmente sufficiente per la quantificazione della pena se dal testo complessivo della sentenza emergono i criteri valutati; non è necessario elencare tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli.
- Le pregresse infrazioni stradali possono essere legittimamente utilizzate per valutare il profilo caratteriale e la recidiva ai fini della determinazione della pena, purché non siano confuse con elementi costitutivi esclusivi dell'aggravante.
- Quando si applica la continuazione (art.81 c.p.) è opportuno che il giudice indichi le singole pene prima dell'aumento, per permettere la verifica del rispetto dei limiti previsti dal legislatore; la mancanza di tale indicazione può integrare vizio motivazionale.
- La mancanza di adeguata motivazione circa la pena base o gli aumenti può comportare la dichiarazione di estinzione per prescrizione delle contravvenzioni se il vizio impedisce la verifica del corretto calcolo del termine.
- Il diniego delle attenuanti generiche è valutazione di merito: è sostanzialmente insindacabile in Cassazione se la motivazione non è contraddittoria e indica gli elementi ritenuti decisivi.
- In casi di estinzione per prescrizione di reati accessori (contravvenzioni), vanno eliminati anche gli effetti penali e le sanzioni amministrative connesse (es. revoca patente, confisca del veicolo) e va data comunicazione agli enti competenti (Prefetto).
- In ipotesi di pluralità di reati connessi a condotte stradali gravi (omicidio colposo aggravato e contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza/stupefacenti) occorre cura motivazionale tanto per la qualificazione delle fattispecie quanto per il regime di cumulo/continuazione delle pene.
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