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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5135/2022 del 14/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Bassm Kalil avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 09/02/2021. Principalmente si censura la nullità del decreto di citazione in appello per omessa corretta notificazione all'imputato: l'imputato aveva eletto domicilio originariamente presso l'Avv. Massimo Zappaterra, era stato detenuto e, all'atto della scarcerazione per altra causa, aveva dichiarato domicilio presso la Casa di reclusione (indirizzo di detenzione) e poi presso via Ripamonti; inoltre aveva nominato nuova difesa (Avv. Tatiana Morosetti) la quale aveva dichiarato di non accettare notificazioni ai sensi dell'art.157, comma 8-bis c.p.p. La notificazione del decreto di citazione in appello è stata effettuata al nuovo difensore il 19/11/2020. In subordine è stato dedotto vizio relativo al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento della diminuzione di pena richiesta ex art.597, comma 3 c.p.p. in relazione a mutamenti legislativi favorevoli e alla valutazione del giudice di appello rispetto al minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha accertato che l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato durante lo stato di detenzione presso l'indirizzo del luogo di detenzione non ha efficacia nel presente procedimento e non revoca la precedente elezione di domicilio presso l'Avv. Zappaterra. Inoltre la Corte ha precisato che le notificazioni al difensore di fiducia ai sensi dell'art.161, comma 4 c.p.p. sono valide anche se il difensore, in atto di nomina, ha dichiarato di non accettare notificazioni ai sensi dell'art.157, comma 8-bis, trattandosi di discipline alternative. Sussiste dunque una notifica viziata rispetto al domicilio valido; il decreto di citazione in appello è nullo, la nullità è assoluta e insanabile ex art.179, comma 1 in relazione all'art.178, comma 1, lett. c) c.p.p. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano per il prosieguo. L'esame del secondo motivo (trattamento sanzionatorio) è stato ritenuto superfluo.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Norma sostanziale che indicava il reato contestato (delitti in materia di stupefacenti): contestazione penale di riferimento per il procedimento.

  • Codice di procedura penale, art. 156

    Disciplina la domiciliazione del detenuto e la regola per le notificazioni verso il detenuto; la Corte evidenzia la distinzione tra detenzione per il processo interessato e detenzione per altra causa (art.156, comma 4) e sottolinea che l'elezione di domicilio che coincide con il luogo di detenzione è inidonea a produrre effetti.

  • Codice di procedura penale, art. 157

    Regola alternativa sulle notifiche agli avvocati quando l'imputato abbia eletto domicilio; la Corte chiarisce che la dichiarazione del difensore di non accettare notificazioni ai sensi di questo comma non preclude le notifiche valide ex art.161, comma 4.

  • Codice di procedura penale, art. 161

    Prevede le notifiche all'imputato non detenuto mediante consegna al difensore di fiducia; la Corte afferma che tali notifiche sono valide anche se il difensore aveva dichiarato di non accettare notificazioni ai sensi dell'art.157, comma 8-bis, poiché le due discipline sono alternative.

  • Codice di procedura penale, art. 175

    art. 175, comma 3 (richiamato negli atti)

    Norma richiamata nel contesto della notificazione di provvedimenti al detenuto; usata per ricostruire le comunicazioni avvenute all'imputato mentre detenuto.

  • Codice di procedura penale, art. 178

    art. 178, comma 1, lett. c)

    Norma sulle nullità delle notificazioni; la Corte ha ritenuto che la mancata corretta notificazione integri una nullità assoluta prevista da tale norma.

  • Codice di procedura penale, art. 179

    Stabilisce gli effetti delle nullità rilevate d'ufficio; la Corte ha dichiarato la nullità assoluta e insanabile del decreto di citazione in appello ai sensi di questa disposizione.

  • Codice di procedura penale, art. 597

    Norma relativa alla possibilità di chiedere la riduzione della pena in appello in ragione di modifiche legislative; è il fondamento del secondo motivo, non esaminato per decisione di merito dopo l'annullamento della sentenza per vizio procedurale.

  • Altre norme richiamate

    art. 162 c.p.p.; art. 62 disp. att. c.p.p.; art. 164 c.p.p.

    Norme sul regime delle domiciliazioni, revoca e disciplina delle notificazioni, utilizzate per motivare il regime di efficacia delle elezioni di domicilio e delle loro revoche.

Massime di principio

  • L'elezione o dichiarazione di domicilio effettuata dall'imputato durante lo stato di detenzione ha efficacia solo nell'ambito del procedimento per il quale è stata resa e, se indicata al luogo di detenzione, è inidonea a produrre effetti nel procedimento diverso; va considerata tamquam non esset.
  • L'elezione di domicilio originaria presso il difensore conserva efficacia finché non venga revocata con le forme prescritte: la revoca non deriva automaticamente dalla sostituzione del difensore o dalla nomina di nuovo difensore.
  • Le notificazioni all'imputato tramite consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art.161 c.p.p. sono valide anche se il difensore, in atto di nomina, ha dichiarato di non accettare notificazioni ai sensi dell'art.157, comma 8-bis, poiché le due discipline sono alternative e non sovrapponibili.
  • Se la notificazione del decreto di citazione in appello è viziata per mancata osservanza delle norme di notifica, si configura una nullità assoluta (art.178 e 179 c.p.p.) che può portare all'annullamento della decisione impugnata; tale nullità è rilevabile anche d'ufficio e impedisce il prosieguo del giudizio finché non sia sanata.
  • In presenza di un vizio processuale decisivo (es. notifica nulla), il giudizio di merito su questioni sostanziali (es. trattamento sanzionatorio) può rimanere inusitato: è preferibile rimettere la controversia al giudice di appello dopo avere regolarizzato la procedura di notificazione.
  • Per gli avvocati e per gli uffici notificanti: verificare sempre l'esistenza e la validità dell'elezione di domicilio anteriore e la sua eventuale revoca formale prima di eseguire notifiche decisive; in caso di detenuto, accertare se l'elezione riguarda il procedimento o se coincide con il luogo di detenzione.

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