Cassazione Civile, Ordinanza n. 24123/2023 del 08/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell’INPS di restituzione di somme erogate a titolo di trattamento di integrazione salariale a un pilota d’aereo, sul presupposto che questi avesse svolto attività lavorativa per altra compagnia aerea nel periodo 12 ottobre 2010 - 30 giugno 2011 senza darne preventiva comunicazione all’Istituto. Il lavoratore ha resistito sostenendo, in via preliminare, che il diritto dell’INPS alla ripetizione sarebbe prescritto e, nel merito, che l’attività svolta serviva a mantenere il brevetto di volo. In Cassazione ha articolato sette motivi: contestazione della ritualità e tempestività della notifica della sentenza di primo grado ai fini del termine breve per impugnare; omessa pronuncia su giudicato e decadenza; omesso esame di circolari INPS e della necessità di una specifica richiesta di autocertificazione; violazione delle regole sull’onere della prova; e censura della motivazione del provvedimento amministrativo di decadenza, ritenendo non equivalente la mancata comunicazione preventiva all’omesso invio dell’autocertificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione la notifica della sentenza di primo grado eseguita presso una sede INPS diversa dal domicilio eletto del procuratore, ma ha comunque dichiarato inammissibile il motivo sull’omessa pronuncia, osservando che il rigetto della domanda implicava il rigetto delle eccezioni preliminari. Sul merito ha confermato la decisione della Corte d’appello, ritenendo corretta l’affermazione della decadenza dal trattamento per mancata preventiva comunicazione dell’attività lavorativa, e ha applicato il principio per cui il beneficiario che agisce per trattenere la prestazione deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto. Ha inoltre escluso che le circolari o la diversa formulazione del provvedimento amministrativo potessero incidere sulla disciplina legale e sulla valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il termine breve per l’impugnazione decorre solo se la notificazione della sentenza si perfeziona secondo i requisiti di legge; una notifica presso luogo diverso dal domicilio eletto non è idonea a farlo decorrere, salvo l’ipotesi particolare della notifica a mani proprie del procuratore.
Rileva la regola del domicilio eletto del procuratore ai fini della validità della notificazione della sentenza.
Il ricorrente lo invoca in relazione al giudicato, ma la Corte ritiene inammissibile il motivo sull’omessa pronuncia; il rigetto della domanda principale implica la reiezione delle eccezioni preliminari.
Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione probatoria; la Corte ribadisce che il giudice di merito ha correttamente accertato i fatti sulla base delle prove acquisite.
Invocato per contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie; la censura è ritenuta sostanzialmente diretta a una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità.
art. 437, secondo comma, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai poteri istruttori officiosi; la Corte non ravvisa violazioni idonee a scalfire l’accertamento di merito.
L’eccezione di omessa pronuncia è esclusa perché la decisione di rigetto della domanda comportava implicitamente la reiezione delle eccezioni preliminari.
La parte ricorrente lo invoca per il giudicato penale, ma la Corte osserva che non sono state fornite argomentazioni decisive sulla sua efficacia nel giudizio civile.
art. 52, comma 2, L. 9 marzo 1989, n. 88
Richiamato quale base della dedotta decadenza dell’Istituto; la censura viene dichiarata inammissibile per la modalità con cui è stata prospettata.
Richiamata in relazione alla disciplina della decadenza; la Corte non accoglie la censura sul punto.
art. 8, comma 5, D.L. 21 marzo 1988, n. 86, conv. in L. 20 maggio 1988, n. 160
Commina la decadenza dal trattamento di integrazione salariale quando non sia data preventiva comunicazione dell’attività lavorativa alla sede provinciale dell’INPS.
La Corte afferma che, in tema di accertamento negativo dell’obbligo di restituzione di prestazioni previdenziali, grava sull’accipiens la prova dei fatti costitutivi del diritto a trattenere la prestazione.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Invocato per contestare la motivazione del provvedimento amministrativo; la Corte ritiene che il giudizio abbia ad oggetto la fondatezza sostanziale della pretesa restitutoria, non la sola legittimità del provvedimento.
Regola la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Base per la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza al procuratore costituito, eseguita presso un luogo diverso dal domicilio eletto, non fa decorrere il termine breve per l’impugnazione, salvo il caso in cui l’atto sia ricevuto a mani proprie del difensore; nell’apprezzamento della validità della notifica prevale il dato topografico del domicilio eletto.
- L’omessa pronuncia non è configurabile quando il rigetto della domanda principale comporti logicamente la reiezione delle eccezioni preliminari: in tale ipotesi la censura va eventualmente ricondotta a violazione di legge o a vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- In materia di integrazione salariale, la decadenza consegue alla mancata preventiva comunicazione dell’attività lavorativa svolta durante il periodo di fruizione del trattamento; la nozione di attività rilevante è ampia e comprende ogni attività potenzialmente remunerativa, anche se connessa al mantenimento di abilitazioni professionali.
- Nel giudizio promosso dal beneficiario per accertare il diritto a trattenere somme percepite da INPS, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto incombe sull’accipiens.
- Le circolari o gli atti interni dell’ente non possono derogare alla disciplina legale né sostituire l’accertamento, in fatto, del mancato adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge.
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