Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24091/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguardava il diritto di alcuni dipendenti al ticket restaurant. I lavoratori avevano ottenuto in primo grado e in appello l'accertamento del diritto al buono pasto anche per le giornate non di effettiva prestazione ma equiparate dal CCNL a presenza in servizio, come ferie, festività godute, assenze per infortunio e ricoveri ospedalieri superiori a cinque giorni. La società sosteneva invece che l'accordo integrativo aziendale del 21 luglio 2015, letto insieme all'accordo del 2018 e al precedente accordo del 2007 relativo al solo personale esattore, prevedesse il ticket restaurant solo per i giorni di effettiva prestazione superiore a quattro ore, senza estendere le equiparazioni previste dal CCNL. Con un unico motivo di ricorso denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., censurando la Corte d'appello per avere interpretato l'accordo del 2015 in modo letterale e frammentario, senza valorizzare il comportamento successivo delle parti e il criterio sistematico, e quindi per avere riconosciuto un trattamento più esteso di quello voluto dalle parti sociali.

La decisione

La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere solo nei confronti del lavoratore che aveva concluso un verbale di conciliazione successivamente al ricorso; quanto agli altri controricorrenti, ha accolto il ricorso della società, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per una nuova interpretazione dell'accordo aziendale, con statuizione anche sulle spese. La Corte ha ritenuto errata l'interpretazione della Corte territoriale perché fondata su una lettura atomistica e parziale della clausola, senza coordinamento con l'intero contesto negoziale, con il precedente accordo del 2007 e con il comportamento successivo delle parti.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Il criterio letterale e la ricerca della comune intenzione delle parti devono essere applicati senza arrestarsi al senso isolato di singole espressioni, salvo che il testo sia davvero univoco.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole devono essere interpretate in modo sistematico, coordinandole tra loro e riferendo il senso letterale all'intero testo negoziale.

  • art. 1366 c.c.

    L'interpretazione va orientata secondo buona fede, considerando lo scopo pratico e la causa concreta dell'accordo.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato per affermare l'autonomia negoziale delle parti sociali nella disciplina collettiva di livello aziendale e territoriale.

  • art. 2077 c.c.

    Richiamato per precisare che la disciplina collettiva territoriale può derogare a quella nazionale, anche in peius, salvi i diritti già definitivamente acquisiti.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale è censurabile in cassazione come error in iudicando.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Richiamato solo per delimitare i confini del sindacato di legittimità sui vizi motivazionali.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito delle memorie.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un accordo collettivo di livello aziendale non può arrestarsi al solo dato letterale di una singola clausola quando il testo, letto nel suo complesso, richieda coordinamento con altre pattuizioni e con la sequenza negoziale complessiva.
  • Il giudice di merito, nell'interpretare un contratto collettivo, deve applicare in modo combinato i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c., considerando anche il comportamento successivo delle parti e il contesto sistematico dell'accordo.
  • Un contratto collettivo aziendale che sostituisca un'indennità prevista dal CCNL con un diverso emolumento può implicare, in assenza di diversa pattuizione, il richiamo integrale della disciplina sostituita, se il rinvio è formulato in termini comprensivi e riferito all'intera voce contrattuale.
  • In cassazione è deducibile la violazione dei canoni ermeneutici quando la censura indichi specificamente in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è necessario che l'interpretazione proposta dal ricorrente sia l'unica astrattamente possibile, ma basta che quella del giudice non sia l'unica lettura plausibile e corretta in diritto.
  • Tra contratti collettivi di diverso livello o ambito non opera una gerarchia di tipo legislativo, ma va ricercata la volontà effettiva delle parti sociali, nel rispetto dell'autonomia negoziale e dei limiti delle norme inderogabili e dei diritti già acquisiti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.