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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24066/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso della società, confermando la declaratoria di illegittimità del licenziamento collettivo, la reintegrazione del lavoratore e la condanna risarcitoria già disposte nei gradi di merito. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società ai sensi della legge n. 223 del 1991, con lettera del 14 marzo 2017. Il Tribunale, nel rito ex lege n. 92 del 2012, aveva respinto l’opposizione della società all’ordinanza che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento del lavoratore, ordinandone la reintegrazione e condannando l’azienda a un’indennità risarcitoria pari a dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La Corte d’appello di Roma aveva confermato tale decisione, ritenendo illegittimo il recesso perché la platea dei lavoratori licenziabili era stata limitata senza adeguata giustificazione ad alcune sedi aziendali, mentre il progetto di ristrutturazione riguardava l’intero complesso aziendale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 4 e 5 L. 223/1991 e dell’art. 41 Cost., sostenendo che, per ragioni geografiche e organizzative, la comparazione tra dipendenti non sarebbe stata esigibile su scala aziendale e che la scelta della platea dei licenziabili dovesse rientrare nella libertà d’impresa; 2) violazione dell’art. 5 L. 223/1991, deducendo che il ridimensionamento era mirato a specifici profili tecnici e non a personale fungibile; 3) violazione dell’art. 18, commi 4, 5 e 7, L. 300/1970 e degli artt. 4, 5 e 17 L. 223/1991, assumendo che, anche a voler ritenere illegittima la scelta, la tutela avrebbe dovuto essere solo indennitaria perché l’esubero del profilo professionale del lavoratore sussisteva e la violazione sarebbe stata meramente formale; 4) violazione dell’art. 5, comma 3, L. 223/1991, come modificato dalla L. 92/2012, e degli artt. 3, 24 e 41 Cost., per asserita irragionevolezza del diverso regime sanzionatorio tra licenziamento collettivo e licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo, con richiesta di rimessione della questione alla Corte costituzionale. La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure: ha ritenuto corretta la decisione di merito secondo cui, in mancanza di una specifica indicazione nella comunicazione ex art. 4, comma 3, L. 223/1991 delle ragioni che giustificassero la delimitazione territoriale della platea dei licenziabili e delle ragioni per non ricorrere al trasferimento verso altre unità produttive vicine, l’individuazione dei lavoratori da licenziare doveva avvenire con riferimento all’intero complesso aziendale; ha poi confermato che tale violazione integra una violazione sostanziale dei criteri di scelta, non una mera irregolarità procedurale, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, L. 300/1970; infine ha dichiarato non proponibile come motivo di ricorso la sola questione di legittimità costituzionale e, comunque, ne ha escluso l’infondatezza, rilevando la diversità strutturale tra licenziamento collettivo e licenziamento individuale plurimo.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 223/1991

    La comunicazione di apertura della procedura deve indicare in modo specifico le ragioni dell’esubero e dell’eventuale delimitazione della platea dei licenziabili, così da consentire il controllo sindacale e giudiziale sulla necessità dei licenziamenti.

  • art. 5 L. 223/1991

    L’individuazione dei lavoratori da licenziare va fatta, in via generale, con riferimento al complesso aziendale; una limitazione a singole unità produttive è possibile solo se adeguatamente giustificata e comunicata. La violazione dei criteri di scelta, non la mera irregolarità formale, comporta la tutela reintegratoria nei termini richiamati dalla Corte.

  • art. 18 L. 300/1970

    La violazione sostanziale dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo comporta l’applicazione della tutela reintegratoria prevista dal comma 4, non la sola tutela indennitaria.

  • art. 41 Cost.

    La libertà di iniziativa economica non consente al datore di lavoro di sottrarsi alle regole legali sulla comparazione e sulla scelta dei lavoratori nei licenziamenti collettivi.

  • art. 3 Cost.

    La diversa disciplina sanzionatoria tra licenziamento collettivo e licenziamento individuale plurimo non è irragionevole, perché si riferisce a fattispecie strutturalmente eterogenee.

  • art. 24 Cost.

    La sola prospettazione della questione di legittimità costituzionale non costituisce di per sé motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 376 c.p.c.

    L’istanza di rimessione alle Sezioni Unite va rivolta al Primo Presidente secondo le forme e i termini previsti.

  • art. 374 c.p.c.

    La rimessione alle Sezioni Unite è rimessa a valutazioni e presupposti specifici, non integrati nel caso concreto.

  • art. 375 c.p.c.

    La trattazione in pubblica udienza è rimessa alla valutazione discrezionale del collegio.

  • art. 4 L. 604/1966

    Richiamata solo per il raffronto sistematico tra licenziamento collettivo e licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo la regola generale impone che l’individuazione dei lavoratori da licenziare avvenga avuto riguardo all’intero complesso aziendale; una delimitazione a singole sedi o reparti è ammissibile solo se il datore dimostra e comunica specificamente le ragioni oggettive che la impongono.
  • La scelta di circoscrivere la platea dei licenziabili non può derivare da una determinazione unilaterale e generica dell’impresa: deve essere coerente con le indicazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura e con gli esiti dell’esame congiunto sindacale.
  • Quando la comunicazione ex art. 4 L. 223/1991 omette di indicare le ragioni della delimitazione territoriale o dell’impossibilità di trasferire i lavoratori verso altre unità produttive, i licenziamenti risultano illegittimi per violazione sostanziale dei criteri di scelta.
  • La sopravvenienza di costi aggiuntivi o l’assetto territoriale dislocato delle sedi non bastano, da soli, a escludere la comparazione con lavoratori di altre unità produttive: tali elementi devono essere specificamente allegati e provati come giustificazione della limitazione della platea.
  • Nel sistema della L. 223/1991, la violazione dei criteri di scelta non si identifica con una mera incompletezza formale della comunicazione, ma con l’adozione di criteri illegittimi o la loro applicazione in difformità dalla disciplina legale o collettiva; a tale violazione consegue la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, L. 300/1970.
  • La questione di legittimità costituzionale non può essere proposta come autonomo motivo di ricorso per cassazione per censurare il mancato rinvio alla Corte costituzionale; la relativa valutazione appartiene al giudice e la diversa disciplina sanzionatoria tra licenziamento collettivo e licenziamento individuale plurimo è compatibile con la discrezionalità legislativa, data la diversità strutturale delle fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaLicenziamento collettivo
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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