Cassazione Civile, Ordinanza n. 24096/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a una cartella di pagamento emessa per il recupero di contributi previdenziali asseritamente omessi nel periodo 2010-2015 nei confronti di un professionista iscritto all’albo dei commercialisti. La Corte d’appello ha confermato il rigetto dell’opposizione, ritenendo dovuti i contributi alla Cassa professionale perché l’attività svolta era equiparabile a quella del commercialista e perché irrilevante l’iscrizione alla gestione separata INPS. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano l’iscrizione alla Cassa dei dottori commercialisti, l’art. 2697 c.c. e l’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale abbia attribuito valore di fatto notorio alla compatibilità dell’attività esercitata con l’obbligo contributivo e abbia invertito o comunque mal applicato l’onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha accolto l’eccezione preliminare di tardività sollevata dalla Cassa resistente. Ha rilevato che la sentenza d’appello era stata pubblicata il 2 marzo 2021 e che il ricorso era stato notificato il 1 ottobre 2021, quindi oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c.; ha ribadito che nelle controversie in materia di lavoro e previdenza non si applica la sospensione feriale dei termini processuali. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
co.1, n. 4; co.1, n. 3 e n. 4
viene richiamato come base formale dei motivi di ricorso, ma la Corte non entra nel merito perché il ricorso è tardivo
invocato dal ricorrente per lamentare una nullità del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio
invocato dal ricorrente in tema di litisconsorzio necessario e mancata integrazione del contraddittorio
richiamato dal ricorrente per sostenere l’erronea distribuzione dell’onere della prova
richiamato dal ricorrente come parametro del vizio di ultrapetizione/motivazione apparente
termine semestrale per l’impugnazione, applicato dalla Corte come limite superato nel caso concreto
richiamato per la trattazione camerale e il termine riservato per il deposito dell’ordinanza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
utilizzato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
menzionata dalla Corte d’appello per qualificare le somme aggiuntive come sanzione civile per omesso o ritardato pagamento
art. 11 legge n. 21 del 1986
richiamato nel secondo motivo come norma sulla disciplina previdenziale dei dottori commercialisti
artt. 1, 2, 15 del regolamento di disciplina del regime previdenziale per i dottori commercialisti approvato con decreto interministeriale del 14 luglio 2004
richiamati nel secondo motivo come parametri della pretesa incompatibilità/compatibilità dell’attività svolta con l’iscrizione alla Cassa
Cass. n. 19079 del 2018
citata come precedente sull’inapplicabilità della sospensione feriale ai giudizi in materia previdenziale
Cass. n. 21442 del 2019
citata come precedente conforme sull’inapplicabilità della sospensione feriale
Cass. n. 24649 del 2007
citata come precedente conforme sull’inapplicabilità della sospensione feriale
Massime di principio
- Nelle controversie in materia previdenziale e di lavoro non si applica la sospensione feriale dei termini processuali; il ricorso per cassazione deve dunque rispettare il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. senza aumento dovuto al periodo feriale.
- La tardività del ricorso per cassazione comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, precludendo qualsiasi esame dei motivi dedotti nel merito.
- Quando l’impugnazione è dichiarata inammissibile per tardività, la parte soccombente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
- L’eventuale discussione sui vizi del contraddittorio o sulla ripartizione dell’onere probatorio resta assorbita se il ricorso è proposto oltre il termine di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24066/2023 del 08/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24090/2023 del 08/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24091/2023 del 08/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24123/2023 del 08/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23901/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23904/2023 del 07/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →