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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24096/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cassa previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a una cartella di pagamento emessa per il recupero di contributi previdenziali asseritamente omessi nel periodo 2010-2015 nei confronti di un professionista iscritto all’albo dei commercialisti. La Corte d’appello ha confermato il rigetto dell’opposizione, ritenendo dovuti i contributi alla Cassa professionale perché l’attività svolta era equiparabile a quella del commercialista e perché irrilevante l’iscrizione alla gestione separata INPS. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano l’iscrizione alla Cassa dei dottori commercialisti, l’art. 2697 c.c. e l’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale abbia attribuito valore di fatto notorio alla compatibilità dell’attività esercitata con l’obbligo contributivo e abbia invertito o comunque mal applicato l’onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha accolto l’eccezione preliminare di tardività sollevata dalla Cassa resistente. Ha rilevato che la sentenza d’appello era stata pubblicata il 2 marzo 2021 e che il ricorso era stato notificato il 1 ottobre 2021, quindi oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c.; ha ribadito che nelle controversie in materia di lavoro e previdenza non si applica la sospensione feriale dei termini processuali. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    co.1, n. 4; co.1, n. 3 e n. 4

    viene richiamato come base formale dei motivi di ricorso, ma la Corte non entra nel merito perché il ricorso è tardivo

  • art. 101 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per lamentare una nullità del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio

  • art. 102 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in tema di litisconsorzio necessario e mancata integrazione del contraddittorio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’erronea distribuzione dell’onere della prova

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro del vizio di ultrapetizione/motivazione apparente

  • art. 327 c.p.c.

    termine semestrale per l’impugnazione, applicato dalla Corte come limite superato nel caso concreto

  • art. 380 bis1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e il termine riservato per il deposito dell’ordinanza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    utilizzato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

  • legge n. 689 del 1981

    menzionata dalla Corte d’appello per qualificare le somme aggiuntive come sanzione civile per omesso o ritardato pagamento

  • art. 11 legge n. 21 del 1986

    richiamato nel secondo motivo come norma sulla disciplina previdenziale dei dottori commercialisti

  • artt. 1, 2, 15 del regolamento di disciplina del regime previdenziale per i dottori commercialisti approvato con decreto interministeriale del 14 luglio 2004

    richiamati nel secondo motivo come parametri della pretesa incompatibilità/compatibilità dell’attività svolta con l’iscrizione alla Cassa

  • Cass. n. 19079 del 2018

    citata come precedente sull’inapplicabilità della sospensione feriale ai giudizi in materia previdenziale

  • Cass. n. 21442 del 2019

    citata come precedente conforme sull’inapplicabilità della sospensione feriale

  • Cass. n. 24649 del 2007

    citata come precedente conforme sull’inapplicabilità della sospensione feriale

Massime di principio

  • Nelle controversie in materia previdenziale e di lavoro non si applica la sospensione feriale dei termini processuali; il ricorso per cassazione deve dunque rispettare il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. senza aumento dovuto al periodo feriale.
  • La tardività del ricorso per cassazione comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, precludendo qualsiasi esame dei motivi dedotti nel merito.
  • Quando l’impugnazione è dichiarata inammissibile per tardività, la parte soccombente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
  • L’eventuale discussione sui vizi del contraddittorio o sulla ripartizione dell’onere probatorio resta assorbita se il ricorso è proposto oltre il termine di legge.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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