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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24090/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall'interpretazione di un accordo sindacale aziendale del 21 luglio 2015 con cui, per il personale che già beneficiava dell'indennità di mensa prevista dal CCNL di settore, la società si era impegnata a riconoscere dal 1 ottobre 2015 un ticket restaurant di valore pari a euro 5,29 in sostituzione della predetta indennità. I lavoratori hanno chiesto che il ticket fosse corrisposto anche per giornate di ferie, festività godute, assenze per infortunio sul lavoro e ricoveri ospedalieri superiori a cinque giorni, richiamando la disciplina del CCNL sull'indennità di mensa che equipara tali assenze alla effettiva presenza in servizio. La Corte d'appello ha accolto la domanda ritenendo che l'accordo aziendale del 2015, letto insieme al CCNL e all'accordo del 2007, non avesse derogato a quelle equiparazioni. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c.: ha sostenuto che la Corte territoriale avesse letto l'accordo in modo frammentario e solo letterale, senza considerare il tenore complessivo della clausola, il comportamento successivo delle parti, la comunicazione interna del 29 settembre 2015 e l'accordo del 19 luglio 2018, dai quali emergeva che il ticket era dovuto solo per giornate di effettiva prestazione di almeno quattro ore, senza applicazione delle equiparazioni previste dal CCNL.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando che l'interpretazione dell'accordo del 21 luglio 2015 compiuta dalla Corte d'appello era erronea perché basata su una lettura atomistica e non coordinata delle clausole, in violazione dei criteri di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. Secondo la Cassazione, l'accordo aziendale, che sostituiva integralmente l'indennità di mensa del CCNL con il ticket restaurant per tutto il personale che di essa beneficiava, doveva essere letto alla luce della progressione negoziale e del comportamento successivo delle parti, che deponevano per una corresponsione del ticket solo nelle giornate di effettiva prestazione pari o superiore a quattro ore, senza estendere le equiparazioni del CCNL alle assenze. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Le clausole dell'accordo collettivo devono essere interpretate secondo i criteri legali di ermeneutica negoziale; il giudice non può arrestarsi al solo dato letterale se questo non chiarisce univocamente la volontà comune e deve coordinare testo, sistema e comportamento successivo delle parti.

  • art. 1362 c.c.

    Il criterio letterale è punto di avvio dell'interpretazione, ma può essere decisivo solo se il tenore testuale rivela con evidenza e senza ambiguità la comune intenzione delle parti; altrimenti occorre valorizzare gli ulteriori elementi interpretativi.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole devono essere lette in modo sistematico e coordinato, evitando interpretazioni atomistiche o frammentarie.

  • art. 1366 c.c.

    L'interpretazione deve essere orientata secondo buona fede, tenendo conto dello scopo pratico e della causa concreta dell'accordo.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale è censurabile in cassazione come errore di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato sulla motivazione è richiamato nei limiti del testo vigente, ma la censura principale riguarda la violazione dei canoni ermeneutici.

  • art. 1322 c.c.

    La contrattazione collettiva di diverso ambito si coordina secondo l'autonomia negoziale delle parti sociali, non secondo gerarchie o specialità proprie delle fonti legislative.

  • art. 2077 c.c.

    La disciplina collettiva territoriale può derogare a quella nazionale anche in peius, salvo i diritti già definitivamente entrati nel patrimonio del lavoratore.

  • art. 43, lett. g), n. 25, CCNL 2005 del personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori

    Prevede l'indennità sostitutiva di mensa per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, con equiparazione a ferie, festività godute, infortunio e ricoveri ospedalieri oltre cinque giorni.

  • accordo sindacale aziendale 21 luglio 2015

    Per tutto il personale che beneficiava dell'indennità di mensa, riconosce dal 1 ottobre 2015 un ticket restaurant di euro 5,29 in sostituzione dell'indennità.

  • accordo sindacale aziendale 18 settembre 2007

    Per il personale addetto all'esazione dei pedaggi aveva disciplinato in modo espresso la sostituzione dell'indennità di mensa con il ticket restaurant e la corresponsione solo per giornate di effettiva prestazione pari o superiore a quattro ore, senza applicazione delle equiparazioni del CCNL.

  • accordo sindacale aziendale 19 luglio 2018

    Costituisce conferma del criterio della corresponsione del ticket restaurant per ogni giornata di effettiva prestazione pari o superiore a quattro ore, senza applicazione delle equiparazioni del CCNL.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un accordo collettivo aziendale è censurabile in cassazione quando il giudice di merito violi i canoni legali di ermeneutica contrattuale, in particolare adottando una lettura parziale o atomistica delle clausole.
  • Il criterio letterale non esaurisce l'interpretazione del contratto: esso è decisivo solo se il testo esprime in modo chiaro e univoco la comune volontà delle parti; in caso contrario occorre coordinare tutte le clausole e considerare il comportamento successivo delle parti.
  • Nei contratti collettivi, il criterio sistematico assume un rilievo accentuato e impedisce di attribuire a una clausola un significato isolato che non sia coerente con l'intero assetto negoziale e con la progressione degli accordi tra le parti sociali.
  • Quando un accordo aziendale sostituisce integralmente una voce retributiva prevista dal CCNL con un diverso emolumento, il contenuto della sostituzione va ricostruito sulla base dell'intero testo dell'accordo e delle successive conferme applicative, non su singole espressioni isolate.
  • La disciplina collettiva territoriale o aziendale può derogare alla disciplina nazionale di settore in base all'autonomia negoziale delle parti sociali, senza applicare automaticamente i criteri di gerarchia o specialità propri delle fonti legislative.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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