Cassazione Civile, Ordinanza n. 27704/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'incarico affidato da una società titolare di un brevetto nazionale a una società di consulenza brevettuale per l'estensione in ambito internazionale del titolo. La committente ha sostenuto che l'incaricata avesse omesso, nell'estensione, di indicare la natura opzionale di un componente dell'invenzione, con conseguente responsabilità per inesatto adempimento e richiesta di risarcimento. La convenuta ha proposto domanda riconvenzionale per il pagamento del compenso professionale. I giudici di merito hanno respinto la domanda risarcitoria, ritenendo che la circostanza lamentata fosse estranea all'oggetto dell'incarico, e hanno accolto la domanda di pagamento del compenso. Nel ricorso per cassazione la società attrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1703 e 2232 c.c. per avere la Corte d'appello ravvisato un rapporto professionale diretto e valorizzato documenti che sarebbero stati riferibili a soggetti terzi rispetto al preteso mandante; 2) violazione degli artt. 1176, comma 2, 1218 e 1227, comma 2, c.c., dell'art. 52 del Codice della proprietà industriale e dell'art. 112 c.p.c., per non aver applicato la diligenza qualificata del professionista e per asserita pronuncia d'ufficio su un'eccezione non sollevata; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere posto le spese del terzo chiamato a carico dell'attrice secondo un automatismo fondato sulla soccombenza, senza verificare la fondatezza della chiamata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non colpivano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: i giudici di merito avevano escluso la responsabilità professionale non già per una valutazione sulla diligenza nell'esecuzione, ma perché la condotta lamentata dalla committente era stata considerata estranea all'oggetto dell'incarico di estensione internazionale del brevetto. La questione della diligenza del mandatario veniva quindi in rilievo solo in via successiva ed eventuale, una volta accertato che l'obbligazione non comprendeva quel profilo. È stato inoltre escluso che la Corte d'appello avesse pronunciato ultra petita, poiché non aveva applicato un'esimente per fatto del creditore, ma aveva semplicemente delimitato il contenuto dell'obbligazione professionale. Il terzo motivo è stato respinto perché la regolazione delle spese nei confronti del terzo chiamato segue il principio di causalità, per cui l'attore che abbia determinato la necessità della chiamata risponde anche delle relative spese, anche in ipotesi di garanzia impropria. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità nei confronti delle controparti e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sul mandato; la censura è stata ritenuta inidonea perché la questione decisiva non era la qualificazione formale del rapporto, ma l'estraneità del fatto lamentato all'oggetto dell'incarico.
Richiamato per la prestazione d'opera professionale; la Corte ha escluso che la doglianza investisse correttamente la ratio della decisione di merito.
La diligenza qualificata del professionista è questione logicamente successiva rispetto all'accertamento dell'oggetto dell'obbligazione; se il fatto lamentato è estraneo all'incarico, la verifica della diligenza non è decisiva.
La responsabilità per inadempimento presuppone che la condotta contestata rientri nelle obbligazioni assunte; in mancanza di tale presupposto non si passa alla valutazione dell'inadempimento in senso proprio.
La Corte ha escluso che la sentenza di merito avesse applicato un'esimente per fatto del creditore; il tema non era rilevante perché la condotta contestata era stata ritenuta fuori dal perimetro contrattuale.
art. 52 Codice della proprietà industriale
Norma evocata nel motivo, ma non ritenuta decisiva dalla Corte rispetto alla corretta delimitazione dell'oggetto dell'incarico di estensione del brevetto.
Esclusa l'ultrapetizione: la Corte territoriale non ha deciso su una domanda o eccezione diversa, ma ha delimitato il contenuto del mandato e quindi il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria.
Per la regolazione delle spese vale il principio di causalità; l'attore può essere tenuto a rifondere le spese del terzo chiamato perché la chiamata è stata resa necessaria dalla domanda proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di responsabilità professionale, la verifica della diligenza del professionista è logicamente successiva all'accertamento che la condotta contestata rientri effettivamente nell'oggetto dell'incarico: se il fatto lamentato è estraneo alle obbligazioni assunte, manca in radice il presupposto dell'inadempimento.
- La censura di violazione di legge non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle prove quando la decisione di merito si fonda sull'accertamento in fatto della pertinenza o estraneità del comportamento contestato rispetto al mandato conferito.
- Non vi è ultrapetizione quando il giudice si limita a delimitare il contenuto dell'obbligazione o del mandato dedotto in causa; è invece necessaria una effettiva pronuncia su domanda o eccezione nuova e diversa.
- In materia di spese processuali, il soggetto che abbia provocato, con la propria iniziativa processuale, la chiamata in causa di un terzo può essere tenuto a rifonderne le spese secondo il principio di causalità, anche se il terzo sia stato chiamato in garanzia impropria.
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