Cassazione Civile, Ordinanza n. 16314/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto contraffazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di contraffazione di brevetto per invenzione relativa a un "dispositivo trinciastocchi con ruota libera", proposta dalla titolare del brevetto contro una società che commercializzava macchine asseritamente interferenti e contro un altro soggetto indicato come possessore di uno dei macchinari. L'attrice chiedeva inibitoria, ritiro dal commercio e risarcimento del danno. La convenuta principale proponeva domanda riconvenzionale di nullità del brevetto. Dopo una prima fase favorevole alla titolare del brevetto, il giudizio di rinvio ha portato al rigetto delle domande di contraffazione e alla declaratoria di nullità del brevetto limitatamente ad alcune rivendicazioni. Nel ricorso principale in Cassazione la società titolare del brevetto denuncia: 1) violazione degli artt. 116 c.p.c., 121 c.p.i. e 2697 c.c., sostenendo che l'anteriorità invalidante non fosse stata provata con documentazione tecnica rigorosa e che la prova fosse fondata su una testimonianza inattendibile e su documenti contrari; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo che il manuale d'uso del macchinario non dimostrasse la presenza del gruppo trinciastocchi con ruota libera e che la consulenza tecnica fosse stata travisata. Con ricorso incidentale, la convenuta contesta invece la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio, deducendo violazione degli artt. 91, 92, comma 2, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., perché la compensazione sarebbe stata giustificata da una asserita obiettiva incertezza sui requisiti del brevetto.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale: i motivi sono ritenuti diretti a una rivalutazione del materiale probatorio e non a censurare correttamente vizi di legittimità; inoltre la questione sulla capacità a testimoniare era ormai preclusa e il documento richiamato risultava comunque esaminato dal giudice di merito. Rigetta il ricorso incidentale, ritenendo legittima la compensazione delle spese perché, nel regime applicabile ratione temporis, la motivazione richiamava un giusto motivo, individuato nella obiettiva controvertibilità iniziale circa novità e altezza inventiva del brevetto. Le spese di legittimità vengono compensate per reciproca soccombenza e viene dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico di entrambe le ricorrenti.
Norme richiamate
richiamato quale parametro sulla valutazione delle prove, ma la censura è ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una diversa ricostruzione del fatto.
invocato dalla ricorrente per sostenere che la prova delle anteriorità in materia brevettuale dovesse essere rigorosa e documentale; la Corte non accoglie la doglianza perché attinente al merito.
richiamato per il riparto dell'onere probatorio; la Corte osserva però che la doglianza mira in realtà a contestare l'apprezzamento di merito delle prove.
la dedotta incapacità a testimoniare non è rilevabile d'ufficio e, se non eccepita tempestivamente prima dell'ammissione della prova, resta definitivamente preclusa.
il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non per il mancato recepimento di valutazioni, dubbi o apprezzamenti del consulente tecnico.
richiamato nel motivo incidentale sulle spese, ma la compensazione è ritenuta legittima perché non pone le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
nella versione applicabile al giudizio iniziato nel 2001, consente la compensazione in presenza di soccombenza reciproca o di altri giusti motivi; la Corte ritiene integrata l'obiettiva incertezza iniziale sul brevetto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione sulla compensazione delle spese è ritenuta sufficiente e non apparente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma inserita a modifica dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, richiamata per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio: la scelta delle prove ritenute più attendibili e la loro combinazione appartengono al giudice di merito.
- La prova dell'anteriorità invalidante in materia brevettuale può essere desunta anche da prove testimoniali e riscontri documentali, purché il giudice di merito motivi sul relativo apprezzamento; in Cassazione non è possibile opporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- L'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. deve essere tempestivamente sollevata prima dell'ammissione della prova, altrimenti resta preclusa e non può essere fatta valere successivamente come nullità.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e non anche la mancata adesione del giudice alle valutazioni o ai dubbi espressi dal consulente tecnico.
- La compensazione delle spese è sindacabile in Cassazione solo nei limiti del rispetto del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata delle spese; resta invece riservata al giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensarle per giusti motivi, se adeguatamente motivata.
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