Cassazione Civile, Ordinanza n. 21056/2025 del 24/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società concessionaria del trasporto pubblico locale nel Comune di Chieti domandava il pagamento del conguaglio sui contributi di esercizio relativi all’anno 2011 previsti dalla normativa regionale sul trasporto pubblico locale, sostenendo che le somme già corrisposte fossero meri acconti. In primo grado il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda e condannato in solido Regione e Comune al pagamento di una somma. La Regione aveva appellato deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva; anche il Comune aveva proposto appello incidentale sul medesimo profilo. La Corte d’appello aveva accolto il gravame della Regione, ritenendo che, dopo la L.R. Abruzzo n. 1/2011 e la L.R. n. 9/2012, la gestione finanziaria e l’erogazione dei contributi nel TPL urbano fossero passate ai Comuni capoluogo e che, quindi, la Regione non fosse più parte passivamente legittimata. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione della legge quadro n. 151/1981, della L.R. Abruzzo n. 62/1983 e delle leggi regionali successive, sostenendo che tali norme non avessero abrogato la disciplina previgente e che la Regione conservasse un ruolo diretto nella determinazione dei costi standard e nella liquidazione dei contributi; 2) violazione degli artt. 81, 101 e 102 c.p.c., per la ritenuta incongruenza tra la pretesa competenza regionale a determinare i costi standard e l’esclusione della sua legittimazione nella causa avente ad oggetto proprio tale obbligo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha escluso l’improcedibilità per la mancata produzione della procura speciale da parte della ricorrente, rilevando che la stessa risultava comunque depositata nel fascicolo telematico di un controricorrente entro il termine delle verifiche preliminari. Nel merito, ha ritenuto infondati i due motivi, esaminati congiuntamente, chiarendo che la questione non riguardava una mera legittimazione passiva processuale, ma la titolarità passiva del rapporto obbligatorio. Ha interpretato l’art. 64 della L.R. Abruzzo n. 1/2011 come norma che ha trasferito in modo completo ai Comuni capoluogo le funzioni gestionali e finanziarie in materia di trasporto pubblico locale urbano, limitando la Regione al trasferimento di risorse omnicomprensive e vincolate, senza un obbligo diretto verso le aziende concessionarie. Ha quindi affermato che le eventuali rivendicazioni economiche devono essere rivolte al Comune concedente e che la mancata abrogazione formale di alcune disposizioni della L.R. n. 62/1983 non vale a conservare la titolarità passiva in capo alla Regione. Il ricorso è stato pertanto respinto; le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
l'omesso deposito della procura ad litem non comporta improcedibilità se la procura risulta comunque depositata nel fascicolo telematico di uno dei controricorrenti entro il termine delle verifiche preliminari.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
invocato insieme agli artt. 101 e 102 c.p.c. per censurare la coerenza della decisione sulla titolarità del rapporto.
invocato insieme agli artt. 81 e 102 c.p.c. per censurare la coerenza della decisione sulla titolarità del rapporto.
invocato insieme agli artt. 81 e 101 c.p.c. per censurare la coerenza della decisione sulla titolarità del rapporto.
L.R. Abruzzo n. 62/1983, artt. 49, 50, 56, 59
richiamata dalla ricorrente come disciplina ancora vigente a fondamento del ruolo regionale nella determinazione e liquidazione dei contributi di esercizio.
L.R. Abruzzo n. 1/2011, art. 64
interpretato come norma che trasferisce ai Comuni capoluogo le risorse e le funzioni amministrative e finanziarie relative al trasporto pubblico locale urbano.
considerata non decisiva ai fini dell'attribuzione della titolarità passiva, poiché il mutamento sarebbe già avvenuto con la L.R. n. 1/2011.
L. n. 151/1981, art. 5
richiamata dalla ricorrente nel complesso delle norme asseritamente violate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presuppone il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando una normativa sopravvenuta trasferisce in modo completo a un ente diverso le funzioni gestionali e finanziarie relative a un determinato servizio, la titolarità passiva dei rapporti di credito con i gestori va individuata in capo al nuovo ente competente, anche se l'ente originario continua a svolgere attività accessorie o di coordinamento.
- La mancata abrogazione formale di disposizioni previgenti non è di per sé sufficiente a conservare la legittimazione sostanziale dell'ente originariamente competente, se la disciplina successiva ha chiaramente realizzato un trasferimento di funzioni incompatibile con la permanenza del precedente assetto.
- Nelle controversie sul pagamento di contributi o corrispettivi pubblici, occorre distinguere tra legittimazione processuale e titolarità passiva del rapporto sostanziale: ciò che rileva è individuare il soggetto che sia realmente debitore della prestazione dedotta in giudizio.
- L'omesso deposito della procura speciale nel fascicolo telematico del ricorrente non determina improcedibilità se la procura risulta tempestivamente depositata nel fascicolo telematico di un controricorrente, entro la fase delle verifiche preliminari di procedibilità.
- Le questioni interpretative nuove, specie se derivanti da modifiche legislative regionali non ancora stabilmente assestate nella giurisprudenza, possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite pur in caso di rigetto del ricorso.
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