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Legge

L.R. Abruzzo 9/2012

Semplificazione delle procedure in materia di trasporto pubblico locale.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 9/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo disciplina in modo semplificato l’erogazione dei contributi di esercizio per il trasporto pubblico locale e il trasferimento delle risorse ai Comuni, con termini e documentazione specifici in fase transitoria fino all’adozione delle nuove modalità. Prevede controlli, monitoraggio, alcune abrogazioni della normativa previgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Semplificazione dell’erogazione dei contributi nel trasporto pubblico locale abruzzese

Semplificazione dell’erogazione dei contributi nel trasporto pubblico locale

La legge regionale dell’Abruzzo interviene sulla gestione dei contributi di esercizio e dei trasferimenti finanziari nel trasporto pubblico locale, introducendo criteri di semplificazione amministrativa, trasparenza e una disciplina transitoria per la presentazione della documentazione e per i tempi di erogazione.

Ambito di applicazione e disciplina generale

La disciplina riguarda l’erogazione dei contributi di esercizio da parte della Regione e dei Comuni destinatari di risorse per il trasporto urbano. L’erogazione deve avvenire nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo e dei principi di semplificazione e trasparenza. La Giunta regionale stabilisce termini e modalità per la presentazione della documentazione a corredo delle domande di contributo; tale atto costituisce direttiva per i Comuni interessati.

Le disposizioni non si applicano ai servizi di trasporto pubblico locale regolati da contratti di servizio, anche se finanziati con fondi pubblici: per questi valgono le norme dei rispettivi contratti.

Regime transitorio per la domanda di acconto e di saldo

In prima applicazione, e comunque fino all’adozione delle nuove modalità fissate dalla Giunta e fino alla definizione dei contratti di servizio, i beneficiari trasmettono alla Regione o al Comune concedente, anche in formato elettronico, la documentazione necessaria per acconto e saldo.

Per l’acconto occorrono:

  • domanda in bollo sottoscritta dal legale rappresentante, con indicazione di denominazione, sede legale, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al registro delle imprese;
  • prospetto analitico, secondo il modello della Direzione regionale competente, con percorrenze assentite e effettivamente rese nell’anno precedente, distinte per linea e tipologia di servizio, reso ai sensi del DPR 445/2000.

Per il saldo occorrono:

  • domanda in bollo sottoscritta dal legale rappresentante, con i dati identificativi dell’impresa;
  • copia del bilancio depositato, per le imprese tenute al deposito;
  • bilancio riclassificato secondo lo schema della Direzione regionale competente;
  • eventuale ulteriore documentazione utile all’istruttoria.

La domanda di acconto va presentata entro il 31 gennaio dell’anno per cui è richiesto l’acconto. La documentazione per il saldo va trasmessa entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello per cui il saldo è richiesto. L’erogazione è subordinata al rispetto della normativa antimafia, della regolarità contributiva e della tracciabilità dei flussi finanziari. I modelli della documentazione sono approvati dal Servizio competente della Direzione regionale Trasporti.

Termini di erogazione delle rate

In prima applicazione, e comunque fino all’adozione delle nuove modalità, gli acconti sono erogati in tre rate. La Direzione regionale Trasporti adotta gli atti di erogazione delle rate entro il 28 febbraio, il 15 giugno e il 31 ottobre. I Comuni interessati stabiliscono i tempi di erogazione alle aziende concessionarie del trasporto urbano in analogia a tali scadenze.

Le richieste di integrazione documentale sospendono i termini di erogazione; il termine ricomincia a decorrere dalla data di acquisizione della documentazione richiesta.

Trasferimento delle risorse ai Comuni

Per i Comuni destinatari delle risorse per il trasporto urbano, il trasferimento dei fondi regionali avviene in due quote:

  • 50% entro il 31 gennaio;
  • restante 50% entro il 15 giugno.

Per l’anno 2012, in via transitoria, il 50% è trasferito entro il 29 febbraio e il restante 50% entro il 15 giugno.

Monitoraggio e controlli

Le aziende concessionarie devono consentire agli uffici regionali o comunali competenti:

  • l’esame dei libri e di ogni documento relativo alla gestione, con possibilità di estrarne copie;
  • l’accesso a locali, terreni e veicoli dell’impresa;
  • l’acquisizione di qualsiasi dato informativo sull’attività aziendale.

Abrogazioni e coordinamento con la normativa previgente

Con l’entrata in vigore della legge cessa il regime transitorio collegato all’articolo 58 della legge regionale Abruzzo n. 62/1983, come disciplinato dalla legge regionale n. 59/1999; per tale effetto l’articolo 58 della l.r. 62/1983 risulta abrogato. Inoltre, all’articolo 56, secondo comma, della l.r. 62/1983 viene soppressa la previsione secondo cui il contributo «è erogato in rate trimestrali anticipate».

Aspetti finanziari ed entrata in vigore

La legge dichiara di non comportare oneri a carico del bilancio regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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