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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29853/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il lavoratore aveva partecipato a due selezioni bandite dal Comune per l'assunzione di personale da destinare alla Polizia Municipale nei soli mesi estivi. Era risultato utile nella graduatoria del 2010 e aveva prestato servizio a tempo determinato fino alla scadenza del rapporto. In giudizio ha chiesto l'accertamento del diritto all'assunzione a tempo indeterminato, la condanna del Comune agli atti conseguenti e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per la mancata tempestiva assunzione. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione di varie norme sul reclutamento pubblico e sul lavoro a termine, sostenendo che la carenza di organico e il fabbisogno permanente di personale imponevano l'assunzione stabile; in subordine ha sostenuto che il contratto a termine fosse nullo e convertibile, e che per il 2011 dovesse essere utilizzata la graduatoria del 2010. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione di norme civilistiche e lavoristiche e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che una comunicazione all'INPS attestasse l'assunzione a tempo indeterminato, con conseguente diritto alla riammissione in servizio e alle retribuzioni o al risarcimento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo nella parte in cui il ricorrente pretendeva un diritto all'assunzione a tempo indeterminato sulla base di una selezione espressamente bandita per contratti a termine, poiché non è configurabile un diritto soggettivo diverso da quello previsto dal bando né il giudice può sostituirsi alla pubblica amministrazione nelle scelte di reclutamento. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure relative alla procedura del 2011 perché non colpivano la ratio decidendi fondata sul giudicato esterno formatosi sulla sentenza del TAR Calabria, e ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla temporaneità delle esigenze perché diretta a contestare un accertamento di fatto. Il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato, perché da una procedura selettiva per rapporti a termine il Comune non avrebbe potuto instaurare validamente un rapporto stabile, che sarebbe stato nullo per contrasto con bando e delibera di indizione; è stata anche ritenuta irrilevante e comunque non dimostrata la comunicazione all'INPS. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte osserva che non consente di trasformare una procedura bandita per tempo determinato in rapporto stabile e che comunque non fondava la pretesa dedotta nei termini prospettati

  • art. 3 Cost.

    invocato dal ricorrente insieme all'art. 97 Cost. e alla normativa sul reclutamento, senza che la Corte ne riconosca una portata utile al diritto all'assunzione a tempo indeterminato

  • art. 97 Cost.

    invocato dal ricorrente; la Corte ribadisce che il giudice non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nelle valutazioni discrezionali in tema di reclutamento

  • Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    invocato dal ricorrente per sostenere la conversione del rapporto a termine; la Corte esclude che possa essere utilizzato per imporre la stabilizzazione in contrasto con la procedura bandita

  • d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dal ricorrente in materia di pubblico impiego e reclutamento, ma ritenuto non idoneo a fondare la pretesa nei termini dedotti

  • d.lgs. n. 368/2001

    richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del termine e la conversione del rapporto; la Corte non accoglie tale impostazione nel caso concreto

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    richiamato in relazione al requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione; censure non pertinenti al decisum sono assimilate alla mancata enunciazione dei motivi e sono inammissibili

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    è dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • Cass. S.U. n. 4315/2020

    richiamata ai fini dell'applicazione del raddoppio del contributo unificato

  • art. 380-bis c.p.c.

    menzionato per la definizione camerale non partecipata

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    invocati dal ricorrente in relazione alla qualificazione del rapporto e alla lettura degli atti, senza accoglimento

  • artt. 2730 e seguenti c.c.

    invocati dal ricorrente per sostenere il valore confessoriamente rilevante della comunicazione all'INPS, senza rilievo decisivo nel giudizio

  • artt. 2056 e 2058 c.c.

    invocati dal ricorrente per il risarcimento; la Corte ne esclude l'utilità nel caso di specie

  • d.lgs. n. 29/1993

    richiamato dal ricorrente tra le norme sul reclutamento pubblico

Massime di principio

  • Quando una procedura selettiva pubblica è espressamente bandita per assunzioni a tempo determinato, il partecipante non può pretendere, sulla base di quella procedura, l'accertamento di un diritto all'assunzione a tempo indeterminato diverso da quello previsto dal bando.
  • Il giudice non può sostituirsi all'amministrazione nelle valutazioni discrezionali di reclutamento del personale, salvo che sia dedotta e dimostrata una specifica illegittimità rilevante nei limiti della domanda proposta.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e riferite alla ratio decidendi della sentenza impugnata; se non colpiscono la reale argomentazione decisiva, sono inammissibili.
  • È inammissibile la doglianza che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, miri in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Una procedura selettiva per rapporti a termine non può essere usata per sostenere la validità di un rapporto stabile instaurato in contrasto con il bando e con l'atto di indizione; una tale ricostruzione è incompatibile con la disciplina della procedura stessa.
  • La dedotta comunicazione a un ente previdenziale non basta, da sola, a dimostrare la trasformazione del rapporto o il diritto alle retribuzioni, se il dato è privo di prova certa e comunque non coerente con gli atti della selezione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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