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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43646/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Palumbo impugnava la sentenza con cui il Tribunale di Termini Imerese lo aveva giudicato responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 (porto di strumenti atti ad offendere), per avere tenuto nella propria auto un coltello a serramanico e un cacciavite. Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione degli artt. 157 e 159 c.p. per aver il giudice sospeso la prescrizione in data 31/03/2021 nonostante la notifica omessa del decreto di citazione a giudizio, con conseguente maturazione della prescrizione prima della sentenza di primo grado; (2) violazione ed errata applicazione dell'art. 4 legge 110/1975 per aver ritenuto ingiustificato il possesso (cacciavite come dotazione d'auto e coltello per uso agricolo), cioè un vizio di fatto posto a fondamento della decisione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso con annullamento senza rinvio: ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che il differimento dell'udienza del 31/03/2021 era dovuto a causa riconducibile al giudice (difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio) e che, pertanto, dal rinvio non poteva discendersi la sospensione della prescrizione. Ha inoltre precisato che il decreto di citazione interrompe la prescrizione dalla data della sua emissione (qui il 22/06/2020). Ne è conseguito che è intervenuta la prescrizione quinquennale del reato il 16/02/2023, anteriormente alla sentenza di primo grado del 16/03/2023, con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha però confermato la confisca degli oggetti sottoposti a sequestro (misura obbligatoria per reati concernenti armi), che rimane efficace anche se il reato è estinto, salvo casi particolari (assoluzione o prova di appartenenza a terzi). Il secondo motivo (presa di posizione sui fatti) è stato dichiarato inammissibile per la natura valutativa degli accertamenti di merito.

Norme richiamate

  • art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma penalmente sanzionatoria che punisce il porto di armi/strumenti atti ad offendere; applicata dal giudice di merito per ritenere il possesso del coltello e del cacciavite non giustificato. Cassazione ha ritenuto la valutazione di merito non sindacabile in ordine alla prova.

  • artt. 157 e 159 cod. pen.

    Riguardano la sospensione e gli effetti dei termini di prescrizione. La Corte precisa che, se al rinvio concorrono cause riferibili sia all'imputato/difensore sia al giudice, prevale la causa imputabile al giudice e il rinvio non determina sospensione della prescrizione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di sintesi del ricorso e alla motivazione della Corte, ovvero per la formulazione dei motivi nei limiti necessari per la decisione.

  • art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito)

    Prevede la sospensione per 64 giorni dei termini processuali durante l'emergenza Covid-19, ma la Corte afferma che tale sospensione si applica solo ai procedimenti che abbiano subito una concreta stasi riconducibile alle misure pandemiche (udienze fissate tra 9/3/2020 e 11/5/2020 o con decorrenza di termini in quel periodo). Non è quindi automatica né generalizzata per tutti i procedimenti pendenti.

  • disciplina della prescrizione delle contravvenzioni (termine ordinario 4 anni, aumentabile fino a 5 con atti interruttivi)

    Per le contravvenzioni il termine ordinario di prescrizione è di quattro anni; in presenza di atti interruttivi (ad es. decreto di citazione emesso) il termine può arrivare a un massimo di cinque anni. Nel caso concreto il termine quinquennale è maturato il 16/02/2023.

Massime di principio

  • Se un rinvio dell'udienza è determinato sia da cause riferibili al giudice sia da cause riferibili all'imputato o al suo difensore, prevale la causa imputabile al giudice: il rinvio non sospende il corso della prescrizione.
  • Il decreto di citazione a giudizio interrompe la prescrizione dalla data della sua emissione (momento di perfezionamento), non dalla data di notifica; pertanto l'effetto interruttivo opera anche se la notifica è stata successivamente omessa o irregolare.
  • La sospensione dei termini prevista per l'emergenza Covid-19 non opera automaticamente su tutti i procedimenti: occorre che il procedimento abbia subito una concreta stasi direttamente riconducibile alle misure adottate e che ricada nel periodo temporale previsto dalla norma.
  • La Corte di cassazione non rivede le valutazioni di fatto e di prova eseguite dal giudice di merito; le doglianze che implichino diversa valutazione degli elementi probatori sono inammissibili in Cassazione.
  • La confisca degli oggetti attinenti armi o strumenti atti ad offendere è obbligatoria per legge anche se il reato risulta estinto per prescrizione, salvo casi di assoluzione nel merito o prova della legittima appartenenza a terzi.

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