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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43559/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato previsto dall'art. 517 c.p. (messa in commercio di prodotti con segni distintivi mendaci). Moscato era accusato, quale legale rappresentante della "Moscato Formaggi Srl", di aver commercializzato prodotti caseari recanti il marchio "La Collianese" simile al marchio della parte offesa, idoneo ad indurre in errore sull'origine e provenienza. L'appello e il ricorso in Cassazione censuravano: (1) inesistenza dell'elemento materiale (contestando che i prodotti fossero stati effettivamente messi in vendita al pubblico), (2) insufficiente accertamento dell'idoneità ingannatoria del marchio, (3) mancata prova del dolo (consapevolezza dell'attitudine decettiva), (4) erronea applicazione della recidiva e vizio nella motivazione della dosimetria della pena, nonché omissione nel riconoscere le attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure: ha confermato che il reato si realizza non solo con la vendita al consumatore finale ma anche quando la merce è "altrimenti in circolazione" (movimentazione/cessione a distributori), prova ritenuta soddisfatta dalle fatture di vendita non contestate; ha considerato irrilevante ai fini del dolo la mancata rinnovazione della registrazione del marchio da parte della parte offesa e l'aver richiesto dal ricorrente una registrazione successiva, atteso che i prodotti sono stati comunque messi in circolazione prima di qualsiasi diritto di privativa; ha affermato che la valutazione della somiglianza e dell'idoneità ingannatoria è questione di merito non sindacabile in Cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica; ha condiviso l'applicazione dell'aggravante della recidiva per omogeneità del bene giuridico violato e ha respinto le censure sulla pena come generiche. Per tali ragioni ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 517 cod. pen.

    Il reato si configura non solo con la vendita al consumatore finale ma anche quando il prodotto viene "altrimenti messo in circolazione" (qualsiasi attività che fa uscire il bene dalla sfera giuridica del detentore), e richiede il dolo generico consistente nella consapevolezza dell'uso di un segno distintivo avente idoneità decettiva

  • art. 99 cod. pen.

    Utilizzata nella controversia in relazione alla recidiva; la Corte territoriale ha potuto valutare la reiterazione criminosa e la omogeneità del bene giuridico violato con i precedenti

  • art. 133 cod. pen.

    Riferito al trattamento sanzionatorio e alla motivazione della pena; la Corte ha ritenuto che la censura sulla dosimetria fosse generica e priva di specifiche ragioni dimostrative

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata per la condanna alle spese e al pagamento per il ricorso inammissibile

Massime di principio

  • La messa in commercio ai fini dell'art. 517 c.p. non richiede necessariamente la consegna al consumatore finale: la cessione a distributori o altra collocazione nella catena commerciale integra il concetto di "messa in circolazione"
  • Il dolo del reato richiede la consapevolezza dell'uso di un segno con idoneità ingannatoria; la registrazione del marchio non è condizione necessaria né esimente: l'uso anteriore da parte di terzi e la successiva richiesta di registrazione non escludono il dolo se il prodotto è stato immesso sul mercato
  • L'accertamento dell'idoneità ingannatoria e della confondibilità dei marchi è essenzialmente questione di merito: la Corte di legittimità interviene solo se la motivazione della decisione di merito è manifestamente illogica o contraddittoria
  • La mancanza di riscontro materiale al momento di un'ispezione (es. assenza di prodotti nel deposito) non invalida di per sé documentazione probatoria oggettiva come fatture non contestate che provino la cessione
  • Per contestare la valutazione della recidiva o della dosimetria della pena davanti alla Cassazione è necessario dedurre censure specifiche e circostanziate; argomentazioni generiche sono inammissibili
  • Nelle ipotesi di presunta concorrenza sleale o segni mendaci, le prove documentali (fatture, cessioni a distributori) hanno valore decisivo per dimostrare la diffusione della merce e quindi l'integrazione del reato

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